Sul rito “superaccelerato”

Redazione Scientifica
03 Gennaio 2018

La previsione di un rito “superaccelerato” per l'impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione è evidentemente volta...

La previsione di un rito “superaccelerato” per l'impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione è evidentemente volta, nella sua ratio legis, a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga all'aggiudicazione, ovverosia, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (parere Cons. St., 1° aprile 2016, n. 855); il nuovo rito speciale deve trovare ingresso allorquando sia stato emanato e pubblicato il provvedimento di cui all'art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 50 del 2016 (TAR Sicilia, Palermo, III, 10 agosto 2017, n. 2082).

L'illegittima ammissione alla prosecuzione del procedimento selettivo del gestore uscente determina la violazione in via immediata e diretta della regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti che è volta ad ampliare le possibilità concrete di aggiudicazione in capo ai concorrenti diversi dal precedente gestore (Cons. St., Sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4125) e pertanto essa deve essere impugnata nei termini di cui all'art. 120, comma 2-bis, d.lgs. n. 104 del 2010.

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