Atto di segnalazione n. 5 del 29 novembre 2017 concernente l’art. 5, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

03 Gennaio 2018

Con l'Atto di segnalazione n. 5/2017 l'ANAC rappresenta al Governo e al Parlamento la necessità di abrogare l'art. 5, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, disposizione che prescrive l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento dell'ottantesimo anno di età.

Con il comunicato n. 5/2017 l'ANAC segnala al Governo e al Parlamento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 213, comma 3, lettere c) e d) del codice, la necessità di abrogare l'art. 5, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, secondo cui “Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono”.

Secondo l'Autorità, infatti, l'eliminazione automatica delle iscrizioni nel casellario giudiziale in dipendenza del raggiungimento di determinati limiti anagrafici ostacola le verifiche sull'affidabilità soggettiva degli amministratori ultraottantenni di società, imponendo alle stazioni appaltanti, in assenza delle informazioni rinvenibili nel certificato del casellario giudiziale, di rivolgersi alla competente Procura della Repubblica per verificare il possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del codice in capo ai soggetti ultraottantenni che partecipano alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e/o richiedono il rilascio dell'attestazione di qualificazione.

La verifica della sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del codice, è svolta infatti direttamente dalle stazioni appaltanti attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, ciò che consente l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale tramite la cooperazione del Ministero della Giustizia.

La permanenza nell'ordinamento dell'art. 5, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 rischia inoltre di ingenerare dubbi in ordine alla rilevanza dei precedenti penali eliminati dal casellario in conseguenza del raggiungimento del limite di età, favorendo l'adozione di comportamenti disomogenei da parte delle stazioni appaltanti e delle SOA. Tale pericolo, secondo l'Autorità, è alimentato da un orientamento giurisprudenziale non univoco sul punto: sebbene la Corte Costituzionale abbia chiarito che la disposizione ha natura meramente amministrativa e non produce effetti sostanziali - con la conseguenza che i precedenti penali sussistenti continuano a produrre i loro effetti indipendentemente dalla menzione nel certificato (sentenza n. 209 del 1987) - si rinvengono, infatti, pronunce di senso contrario, ancorché datate e isolate (Cons. Giust. Amm. per la Regione Siciliana, sent. n. 4523 del 14 agosto 1997).

La permanenza nell'ordinamento della norma in esame - dettata dalla necessità, non più attuale, di sfoltire gli archivi cartacei dei casellari - è ormai superata dall'avvento dei sistemi informatizzati, come dimostrato anche dall'intervenuta approvazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 all'art. 1, comma 18, che ha delegato il Governo ad adottare, nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, individuando, tra i principi e criteri direttivi, l'abrogazione del comma 1 dell'art. 5 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nonché la revisione «dei presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana».

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