Straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ai sensi del d.l. n. 90/2014. Misure straordinarie relative all’impresa ed informative antimafia

Redazione Scientifica
02 Gennaio 2018

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'impugnativa degli atti consequenziali all'informativa antimafia dovrebbe avvenire con motivi aggiunti avanti al T.A.R., già adito, competente territorialmente a giudicare dell'informativa...

Richiama la sentenza n. 17 del 31 luglio 2014 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. In detta pronuncia, intervenuta a dirimere un annoso contrasto giurisprudenziale proprio sul giudice territorialmente competente in ordine alle impugnative, anche separate, delle informazioni antimafia e degli atti consequenziali, l'Adunanza plenaria ha chiarito che l'impugnativa degli atti consequenziali all'informativa antimafia dovrebbe avvenire con motivi aggiunti avanti al T.A.R., già adito, competente territorialmente a giudicare dell'informativa (e, cioè, quello del luogo in cui ha sede la Prefettura che ha emesso il provvedimento interdittivo), senza moltiplicare avanti a diversi TT.AA.RR. i giudizi relativi agli atti applicativi adottati dalle diverse stazioni appaltanti sul territorio nazionale, per «le esigenze di concentrazione dei procedimenti e di realizzazione del simultaneus processus, anche al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale secondo i principi di cui all'art. 24 e 111 Cost. ed i principi comunitari» ed evitare, in questa materia, il ben noto fenomeno del c.d. forum shopping (Adunanza plenaria, 31 luglio 2014, n. 17).

La revoca dell'aggiudicazione o il recesso dal contratto conseguenti all'emissione dell'informativa antimafia costituiscono un atto necessitato, per la stazione appaltante, salvo che questa non decida, in base ad un prudente e motivato apprezzamento discrezionale, di esercitare l'eccezionale potere conferitole dall'art. 94, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011, «in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi».

Le misure di cui all'art. 32 del d.l. n. 90 del 2014 sono inidonee a determinare «la cessazione degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva del Prefetto che continua a dispiegare i propri effetti al di fuori della gestione separata istituita per l'esecuzione dell'appalto in relazione al quale sono state disposte le misure».

La misura straordinaria può seguire l'emissione dell'informativa e non deve necessariamente precederla (Cons. St., sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653), come prevede, del resto, chiaramente l'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, ponendo certo delicati problemi di coordinamento tra gli effetti interdittivi scaturenti dall'informativa e quelli conservativi propri della temporanea e straordinaria gestione.

Fino all'adozione della misura in questione – laddove, ovviamente, il Prefetto ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014 – l'informativa mantiene inalterati tutti gli effetti interdittivi, di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, salva l'eccezionale ipotesi di cui al suo comma 3, che consente alla stazione appaltante di non procedere alle revoche e ai recessi di cui al comma 2, «nel caso in cui l'opera sua in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi».

La stazione appaltante dunque è vincolata a recedere dal contratto, quando sia stata emessa l'informativa (e salva l'eccezionale ipotesi dell'art. 94, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011), se e fino a quando non sopraggiunga l'eventuale provvedimento di straordinaria e temporanea gestione adottata dal Prefetto per le eccezionali esigenze contemplate dall'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014.

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