In assenza di una puntuale motivazione della S.A. il principio di rotazione non consente l’invito alla procedura negoziata del Gestore uscente
05 Gennaio 2018
La sentenza ha accolto il motivo con cui veniva censurata la violazione del principio di rotazione sancito all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, affermandone in primo luogo, l'applicabilità anche alle concessioni di servizi.Il Collegio ha precisato che il suddetto principio non consente alla S.A., una volta scaduto il rapporto contrattuale in essere con il Gestore del servizio, di invitarlo nuovamente alla procedura negoziata e ne impone, quindi, l'esclusione, a prescindere dalla tipologia di procedura di aggiudicazione tramite cui lo stesso aveva ottenuto il precedente affidamento, trovando applicazione anche qualora il precedente affidamento sia avvenuto tramite l'adesione della stazione appaltante ad una convenzione Consip e l'aggiudicazione a seguito di procedura aperta.Diversamente opinando infatti il precedente aggiudicatario potrebbe di fatto sfruttare la sua “posizione per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata, in violazione del suddetto principio che, al contrario, è volto proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti “sotto soglia”, nel quale “è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio”.Il TAR ha quindi concluso che nel caso di specie, la stazione appaltante aveva la seguente alternativa: “o non invitare il gestore uscente o, quanto meno, motivare puntualmente le ragioni per le quali si riteneva di non poter prescindere dall'invito” sicché, in mancanza di una motivazione puntuale delle ragioni che hanno indotto a non poter prescindere dall'invito deve essere dichiarata l'illegittimità dell'invito e dell'ammissione alla gara del Gestore uscente.
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