Impugnazione con un unico ricorso degli atti inerenti a due distinti lotti di gara

Redazione Scientifica
05 Gennaio 2018

Il ricorso cumulativo – per tale intendendosi il ricorso con il quale sono proposte contestualmente più domande, anche di annullamento, ciascuna diretta nei confronti di un provvedimento – pur non essendo precluso in via astratta, riveste, nel processo amministrativo, carattere eccezionale...

Il ricorso cumulativo – per tale intendendosi il ricorso con il quale sono proposte contestualmente più domande, anche di annullamento, ciascuna diretta nei confronti di un provvedimento – pur non essendo precluso in via astratta, riveste, nel processo amministrativo, carattere eccezionale (per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, nonché per le ragioni che giustificano la sua utilizzazione, cfr. Cons. Stato, IV, 1 settembre 2016, n. 3783).

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la parte può adire il giudice amministrativo con ricorso cumulativo solo se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, intesa nel senso di connessione procedimentale o funzionale, ossia a condizione che i provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo o, più in generale, iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa, che, dunque, è oggetto di contestazione nel suo complesso (ex pluribus, Cons. Stato, V, 30 marzo 2017, n. 1463, 16 giugno 2016, n. 2644).

Atti e provvedimenti riferiti a lotti distinti, che siano stati adottati dalla medesima stazione appaltante nell'ambito di una stessa procedura d'appalto, possono essere impugnati con ricorso cumulativo se le contestazioni sono dirette nei confronti dei segmenti procedurali comuni (il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione aggiudicatrice, e così via), riconoscendosi, in tal caso, la connessione procedimentale e funzionale prima descritta (cfr. Cons. Stato, V, 13 giugno 2016, n. 2543, III, 4 febbraio 2016, n. 449). L'orientamento giurisprudenziale trova ora conforto nel dato normativo: l'art. 120, comma 11-bis, Cod. proc. amm. (inapplicabile ratione temporis all'odierno giudizio poiché inserita all'interno del codice dall'art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) prescrive: «Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto».

Di converso, il ricorso cumulativo nel caso di impugnazione di atti e provvedimenti adottati dalla stazione appaltante nel corso di un'unica procedura di aggiudicazione distinta in più lotti non è ammissibile se sono impugnati atti diversi (come nel caso dei singoli atti di ammissione degli operatori economici alla procedura ovvero le valutazioni delle singole offerte), ed oggi, a seguito della novella indicata, anche qualora siano proposti nei confronti dei medesimi atti motivi diversi.

E' inammissibile il ricorso cumulativo contenente domande di annullamento di due provvedimenti di aggiudicazione dei singoli lotti. E ciò non tanto per il fatto che, potendo ciascun lotto essere aggiudicato ad un concorrente diverso, appare trattarsi di gare autonome, concluse da affidamenti distinti; quanto, piuttosto, perché le censure non sono dirette nei confronti dei segmenti procedurali comuni, bensì avverso atti diversi della procedura.

E' tuttavia ammissibile l'azione nel caso in cui nel corso del giudizio la stazione appaltante annulli in autotutela il provvedimento di aggiudicazione di uno dei due lotti disponendo l'affidamento proprio nei confronti dell'impresa ricorrente, circostanza e quest'ultima, conseguentemente, rinunci alla domanda di annullamento dell'aggiudicazione del lotto per sopravvenuta carenza di interesse.

In ragione di ciò, infatti, il ricorso, originariamente cumulativo, diviene in corso di causa unitario, in quanto contenente un'unica domanda di annullamento riferita all'aggiudicazione del lotto.

In applicazione dei principi esposti può dirsi che, nel giudizio di primo grado, la rinuncia espressa ad una delle domande cumulate (quella di annullamento dell'aggiudicazione di cui al primo lotto) nel ricorso originario ha in realtà eliminato la condizione ostativa alla decisione di merito, rendendo il ricorso ammissibile. La circostanza che ciò sia avvenuto in dipendenza di un atto della parte (la rinuncia a una delle domande) e non per un evento esterno, non incide sulle considerazioni finora svolte. L'inammissibilità non è una sanzione cui la parte non può volontariamente sottrarsi, ma un impedimento alla pronuncia di merito (giustificato dalle più varie ragioni, come chiarito da Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9) che può essere superato nel corso del processo (onde non può parlarsi di “sanatoria” in senso stretto).

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