Borsalino: l’inammissibilità della proposta di concordato

La Redazione
09 Gennaio 2018

Sono inammissibili il piano e la proposta concordataria, unitamente agli atti posti in essere nei mesi precedenti al deposito del ricorso dalla società debitrice, dall'affittuario d'azienda e dall'istituto di credito, qualora “costituiscano palese ed evidente “aggiramento” e violazione dell'art. 163-bis l.fall. che disciplina le cd. "offerte concorrenti".

Sono inammissibili il piano e la proposta concordataria, unitamente agli atti posti in essere nei mesi precedenti al deposito del ricorso dalla società debitrice, dall'affittuario d'azienda e dall'istituto di credito, qualora “costituiscano palese ed evidente “aggiramento” e violazione dell'art. 163-bis l.fall. che disciplina le cd. "offerte concorrenti", norma quest'ultima pacificamente imperativa e perciò inderogabile, diretta ad impedire la presentazione di concordati cd. “chiusi” e cd. “preconfezionati” che sottraggono gli assets aziendali di maggiore rilevanza all'apertura e alla competizione sul mercato, in contrasto quindi con il fine di massimizzare la recovery dei creditori insito nella predetta norma”.

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