Responsabilità precontrattuale dell’amministrazione nel caso di mancata conclusione del procedimento di project financing

Redazione Scientifica
12 Gennaio 2018

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione nel caso di mancata conclusione del procedimento di project financing...

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione nel caso di mancata conclusione del procedimento di project financing, responsabilità che nasce dal fatto che il soggetto pubblico, pur non adottando provvedimenti illegittimi, tiene un comportamento illecito, in quanto lesivo delle legittime aspettative ingenerate nel contraente privato ovvero della ragionevole convinzione del danneggiato circa il buon esito delle trattative. Tale responsabilità va riconosciuta nel caso in cui una P.A., prima pronunci la dichiarazione di pubblico interesse- approvando il progetto proveniente dal promotore- e successivamente annulli d'ufficio la stessa per una diversa valutazione sulla convenienza economica del ricorso allo strumento della finanza di progetto e, tanto, anche in presenza della legittimità del provvedimento di autotutela (Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 marzo 2010, n. 1239).

Soltanto con la dichiarazione di pubblico interesse e con la scelta della proposta migliore, preceduta da una valutazione di idoneità tecnica, sorge un vincolo in capo all'amministrazione di procedere alla gara e alla realizzazione dell'opera. L'adozione di tali provvedimenti è connotata da piena discrezionalità amministrativa trattandosi della valutazione di un interesse pubblico che giustifichi l'accoglimento della proposta formulata dal candidato promotore.

In relazione alla domanda di indennizzo derivante da revoca illegittima, secondo giurisprudenza consolidata, anche il progetto di finanza è suscettibile di revoca in autotutela da parte della Stazione appaltante ove questa ravvisi la sussistenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche di natura economica in relazione al risparmio di spesa, a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, come avvenuto nel caso di specie.

Pertanto, come già rilevato dalla Sezione in altro precedente (Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237), la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di progetto di finanza pubblica, anche se differenzia la posizione giuridica del proponente, riconoscendogli un'aspettativa e una posizione tutelata nei confronti di altri operatori o di proposte concorrenti, assume maggiore consistenza giuridica dando luogo al diritto di prelazione e ai correlati diritti patrimoniali, ove il procedimento si sviluppi nella fase di indizione della gara per l'affidamento della concessione, sicché, al di fuori di tale evenienza, la revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto, e quindi l'abbandono del progetto da parte dell'Amministrazione, non integra in capo al proponente, tanto più quando, come nel caso, la proposta di progetto sia ad iniziativa privata, alcuna forma risarcitoria e nemmeno indennitaria.

Con riguardo alla richiesta di indennizzo, la selezione del promotore, cui è assimilabile la dichiarazione di pubblico interesse nel caso di proposta ad iniziativa privata, assicura al promotore soltanto l'aspettativa che l'Amministrazione dia corso alla procedura di gara, sicché non è ravvisabile a fronte della revoca della dichiarazione di interesse il pregiudizio in danno dell'interessata, cui è correlata ex art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990 la corresponsione di un indennizzo.

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