L’omesso versamento dei contributi in via sistematica giustifica la condanna per procurato fallimento
12 Gennaio 2018
Il fallimento determinato da operazioni dolose configura un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale.
Il caso. La Corte d'Appello assolveva due imputati dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, confermando invece la condanna di primo grado per il reato di cagionato fallimento mediante operazioni dolose ex artt. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta), 216 (Bancarotta fraudolenta) e 219 (Circostanza aggravanti e circostanza attenuante) l.fall..
Contesto normativo. La Corte di legittimità richiama l'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. che sancisce l'applicabilità ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite della pena di cui al comma 1 dell'art. 216 «se hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società». Laddove invece i medesimi soggetti abbiano concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi sanciti dalla legge, il successivo art. 224 prevede l'applicabilità delle pene più lievi previste dall'art. 117 (Ripartizione finale).
Nesso causale. Sulla base di tali premesse normative, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, in tema di fallimento causato da operazioni dolose, il nesso causale tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare non è interrotto dalla preesistenza di «una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 c.p.», né tantomeno dal fatto che «l'operazione dolosa contestata abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto».
Elemento soggettivo. In tali fattispecie l'accusa dovrà assolvere all'onere probatorio relativo alla dimostrazione della consapevolezza e della volontà dell'operazione dolosa alla quale è poi seguito il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento. Non è necessaria invece la dimostrazione della rappresentazione e della volontà dell'evento fallimentare ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato. |