Spetta al giudice ordinario l’azione volta all’accertamento della mancata conclusione del contratto
17 Gennaio 2018
La correlazione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, che si pone a fondamento della giurisdizione esclusiva, nelle procedure di evidenza pubblica tese alla ricerca dell'aggiudicatario negli appalti di lavori servizi e forniture si verifica soltanto nella fase della formazione della volontà, nonché di scelta del contraente privato, che non è libera, ma si snoda attraverso una serie di atti procedimentali caratterizzati dall'esercizio di poteri discrezionali e vincolati, i quali hanno normalmente inizio con la determinazione di contrarre e si concludono (nell'appalto di opere o servizi, che qui interessa) con la stipula del contratto. L'azione esercitata dalla società ricorrente volta all'accertamento della asserita mancata conclusione del contratto, in base all'interpretazione della domanda alla luce del c.d. "petitum sostanziale", non attiene alla fase pubblicistica della procedura di gara, bensì alla fase dell'attuazione conseguente all'aggiudicazione dell'appalto a proprio favore; la questione del dedotto mancato perfezionamento del contratto di appalto attiene alla fondatezza nel merito della domanda proposta dalla società ricorrente, per la quale va ritenuta correttamente individuata la giurisdizione del giudice ordinario. |