L’applicazione del nuovo art. 2751-bis c.c. modificato dalla Legge di Bilancio 2018
24 Gennaio 2018
La Legge di Bilancio 2018, ha modificato l'art. 2571-bis, comma 1, n. 2, c.c.. L'art. 1, comma 474, di tale legge recita: “All'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: «le retribuzioni dei professionisti» sono inserite le seguenti: « , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, ».
Pertanto, dal 1° gennaio 2018, il nuovo testo dell'art. 2751-bis si presenta così:
c.c. art. 2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: [...] 2) "le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione".
L'introduzione della norma - in assenza di una disciplina transitoria - ha generato immediatamente dubbi sull'applicazione temporale della modifica.
Curatori, commissari, liquidatori giudiziali e – in genere – i soggetti che si occupano di diritto concorsuale, si stanno chiedendo se la norma possa trovare applicazione anche alle procedure in corso. Addirittura, qualcuno ipotizza soluzioni diversificate a seconda della fase e/o dello stato delle procedure pendenti (esecutività stato passivo e/o riparto per il fallimento; procedura in corso, omologazione o fase esecutiva di un concordato preventivo, ecc.). Insomma, si nota un'incertezza diffusa. A mio avviso – proprio per non generare incertezze ulteriori o dar vita a situazioni diversificate – l'unico criterio che dovrebbe guidare l'interprete è quello dell'insorgenza del credito. La modifica si dovrebbe applicare ai soli crediti professionali sorti dal 1° gennaio 2018 in avanti. Questa soluzione pare avallata anche da una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Si tratta della Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 20-03-2015 n. 5685 (Pres. Rovelli – Rel. Ragonesi). In tale pronuncia, la SC ha affrontato espressamente la questione della retroattività della nuova versione dell'art. 2751 bis c.c., n. 5 a seguito della modifica normativa operata dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 36, entrata in vigore il 10.2.12. Caso molto simile a quello in esame.
Nella motivazione della sentenza si legge: “Va infatti rilevato che le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, che nel caso di specie non sussiste, il principio generale di cui all'art. 11 preleggi (la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo), secondo cui le leggi non sono retroattive. Ne consegue che la modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche ad uno già esistente, si applica solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore e pertanto la gradazione dei crediti si individua avendo riguardo al momento in cui il credito sorge e non quando viene fatto valere. In tal senso, è appena il caso di soggiungere, che, non trattandosi nel caso di specie di norme processuali, le stesse non sono suscettibili di applicazione come ius superveniens ai giudizi in corso”.
La motivazione sembra abbastanza chiara e non dovrebbe lasciar spazio a dubbi. Nel caso che occupa, non mi risulta esservi espressa deroga normativa. Pertanto, credo che il nuovo art. 2751-bis c.c. n. 2 possa essere applicato solo ai crediti che sorgono dal 1° gennaio 2018 in avanti. Difficile – quindi – ipotizzare la sua applicabilità a procedure in corso (a meno che i crediti non sorgano durante la procedura, ma dopo il 1° gennaio 2018). Altra cosa è, invece, individuare il momento in cui un credito possa considerarsi sorto, ma l'argomento fuoriesce dal presente contributo.
Diversa sarebbe stata l'ipotesi in cui la legge avesse previsto l'efficacia retroattiva della norma modificata. In tal caso in presenza di una legge retroattiva che introduca nuove ipotesi di crediti privilegiati, quest'ultimi assistono anche i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal tempo in cui siano stati azionati in sede concorsuale e, quindi, anche i crediti prima chirografari, e come tali ammessi al passivo fallimentare, con la conseguenza che tale privilegio può esercitarsi anche dopo l'approvazione dello stato passivo e fino a quando il riparto non sia divenuto definitivo, con le forme dell'insinuazione ex art. 101 legge fall. (Cass. civ. Sez. I, 24-06-2015, n. 13090). Ma non pare il nostro caso. |