Costo teorico e costo effettivo del lavoro nella formulazione dell’offerta economica
24 Gennaio 2018
Il caso. Nell'ambito di una gara di appalto per l'affidamento di servizi di sostegno a favore delle persone disabili, la società risultata seconda in graduatoria impugnava l'aggiudicazione e gli atti concernenti il sub procedimento di anomalia, censurando in particolare la valutazione di congruità compiuta dalla stazione appaltante con riferimento alla misura del costo del lavoro riportata nell'offerta economica dell'impresa aggiudicataria. Il TAR ha annullato l'aggiudicazione e gli altri atti impugnati dalla ricorrente, statuendo che l'offerta dell'impresa aggiudicataria indicava soltanto un costo meramente teorico e non era quindi supportata da una corretta determinazione del costo medio effettivo del lavoro.
Sulla necessità di riportare nell'offerta economica il costo medio effettivo del lavoro. Il TAR ha anzitutto evidenziato che le tabelle ministeriali redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016, distinguono sempre, nell'ambito dell'orario di lavoro, le “ore teoriche” da quelle “mediamente lavorate” le quali, a loro volta, sono ottenute «sottraendo dalle ore teoriche quelle mediamente non lavorate, a causa di ferie, festività, malattie, permessi per formazione ed altro». Ne deriva che il costo realmente sostenuto dal datore di lavoro deve riferirsi unicamente alle ore mediamente ed effettivamente lavorate: sicché, «una volta stabilito il trattamento economico spettante complessivamente al personale dipendente (dividendo), l'utilizzo quale divisore del numero delle ore mediamente lavorate – più basso delle ore teoriche – determina un quoziente (costo del lavoro), inevitabilmente più alto di quello che si otterrebbe se il divisore fosse costituito dalle ore teoriche». Sulla scorta di questi rilievi il Collegio ha statuito che la formulazione dell'offerta economica non può prescindere, soprattutto quando si tratti di contratti di manodopera, dall'indicazione del costo medio effettivo «corrispondente al costo realmente sostenuto dal datore di lavoro e non ad un costo meramente teorico, il cui richiamo consente soltanto la formulazione di un'offerta economica apparentemente più competitiva, ma in realtà totalmente sviata ed anomala». Nella specie, pertanto, la valutazione di congruità compiuta dalla stazione appaltante è stata ritenuta illegittima avendo l'impresa interessata indicato nella propria offerta economica «non le ore effettive bensì le ore teoriche mensili previste dalla tabella ministeriale». Il Collegio ha infine escluso di poter pervenire ad una diversa conclusione a seguito della documentazione prodotta dalla società aggiudicataria, in prossimità dell'udienza pubblica, per dimostrare i costi sostenuti durante l'esecuzione del contratto. Oltre a rilevare l'inadeguatezza di tale documentazione, il TAR ha infatti rilevato che «la valutazione della congruità e dell'anomalia di un'offerta deve essere effettuata prima dell'aggiudicazione e non successivamente». |