I controlli della Prefettura nel sistema delle interdittive antimafia
25 Gennaio 2018
L'art. 1, comma 55, della l. n. 190 del 2012, il quale prevede che l'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura competente «qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali», entro trenta giorni dalla modifica, con la conseguenza che «la mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione», non può essere letto separatamente dalle generali disposizioni del codice antimafia e, in particolare, dall'art. 85, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, che sottopone ad attente verifiche antimafia anche la figura del direttore tecnico per il suo delicato ruolo sul piano gestionale ed operativo, in quanto le disposizioni relative all'iscrizione nella c.d. white list formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le misure antimafia (comunicazioni ed informazioni);
L'esigenza di scongiurare le infiltrazioni mafiose nell'attività di impresa impone alla Prefettura di estendere le verifiche antimafia anche alla figura del direttore tecnico e, conseguentemente, all'impresa di comunicare ogni variazione che riguardi tale figura; detto principio non viola la norma costituzionale (art. 41) a tutela della iniziativa economica, la quale ben può essere legittimamente limitata per ragioni di sicurezza pubblica, quali quelle sottese alla legislazione antimafia. |