Cumulo e trattazione congiunta di domande con applicazione ad entrambe del rito “speciale” in luogo del rito “super speciale”
22 Gennaio 2018
Richiama Cons. St., Sez. V, n. 1059 del 2017, secondo cui un'interpretazione della vigente disciplina processuale nel senso di ammettere il cumulo e la trattazione congiunta delle domande dirette all'annullamento, l'una, dell'ammissione della controinteresstata alla gara e, l'altra, dell'aggiudicazione ad essa del contratto, con applicazione ad entrambe del rito “speciale” in luogo del rito “specialissimo” o “super speciale”, apparirebbe in contrasto non solo con la ratio della disciplina dettata dai commi 2-bis e 6-bis dell'art. 120 cod. proc. amm. - in quanto, introducendo surrettiziamente un terzo rito, misto tra i due, ostacolerebbe il conseguimento sistematico delle finalità che con il rito dell'art. 120, comma 2-bis cit. la nuova norma intende realizzare - ma anche con le distinte condizioni dell'azione e struttura del rito anticipato, che - a differenza di quanto avviene per altre azioni del processo amministrativo - non possono né essere confuse con le usuali, né esservi assorbite o assorbirle. Pertanto, nel quadro del procedimento cautelare, nel caso di proposizione con unico ricorso di domanda di annullamento avverso l'atto di ammissione di un concorrente e di domanda avverso l'atto di aggiudicazione definitiva, deve esaminarsi la sola domanda avverso l'atto di ammissione, secondo l'ordine di priorità logica e processuale dei due riti disciplinati dall'art. 120 cit., mentre l'altra domanda deve ritenersi non ritualmente introdotta e come tale inammissibile. Viceversa, la proposizione di motivi di ricorso relativi all'illegittimità della nomina della commissione di gara vanno esaminati nella sede stessa di impugnativa dell'atto di ammissione, perché parti di una medesima tesi difensiva finalizzata a contestare la situazione di ingiustificato vantaggio concorrenziale assegnato all'impresa controinteressata, che sarebbe stata illegittimamente ammessa alla gara in carenza dei requisiti di partecipazione |