Individuazione del dies a quo per impugnare le ammissioni alla gara. Primissime riflessioni a margine di recenti oscillazioni giurisprudenziali

29 Gennaio 2018

La questione processuale affrontata dalla sentenza in epigrafe riguarda la controversa individuazione del dies a quo per la proposizione del ricorso incidentale (ma analoga questione si pone, come si preciserà infra, per il ricorso principale) diretto a far valere l'illegittimità delle ammissioni alla gara.
Massima

La mera presenza del rappresentante dell'impresa alla seduta di gara pubblica in cui sono disposte le ammissioni alla gara non assicura, di per sé, un'effettiva e completa conoscenza di tutti gli aspetti di lesività e illegittimità degli stessi atti, sicché il termine per impugnarli decorre dalla suddetta seduta nei soli casi in cui, in ragione degli elementi emersi durante la stessa, si evinca che il ricorrente (principale o incidentale) dovesse essere, sin da allora, pienamente consapevole dei profili di illegittimità contestabili in giudizio.

Il caso

L'impresa seconda graduata in una procedura per l'affidamento di un appalto di servizi, impugnava, con un unico motivo di ricorso, l'aggiudicazione denunciando l'illegittima modifica dell'offerta effettuata dall'aggiudicataria nel corso della gara, a seguito della richiesta dei giustificativi dell'anomalia da parte della S.A.

Occorre precisare che, per quanto è consentito apprendere dalla motivazione della sentenza, nel corso della procedura non veniva né emanato né, quindi, pubblicato, sul profilo informatico della S.A., il provvedimento recante gli atti di ammissione e esclusione dalla gara (ex art. 29, comma 1, del Codice dei contratti). Da tale omissione - in base alla tesi difensiva dell'aggiudicataria - scaturiva l'inapplicabilità della preclusione di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., sicché la stessa impresa si difendeva proponendo, nello stesso giudizio, un ricorso incidentale “escludente” diretto a contestare il possesso, in capo alla ricorrente principale, dei requisiti speciali di partecipazione alla procedura di gara. Di contro, la ricorrente principale eccepiva la tardività del suddetto ricorso incidentale evidenziando che la controinteressata era venuta a conoscenza della sua ammissione già dalla seduta pubblica nel corso della quale, in presenza dei rappresentanti dei concorrenti, era stata verificata la regolarità dei documenti presentati, decretando le relative ammissioni.

A sua volta, la ricorrente incidentale si difendeva invocando l'art. 29, comma 1, Codice evidenziando che in base a tale disposizione, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 120, commi 2-bis, è necessaria la prescritta pubblicazione dell'esito della relativa fase di gara sul profilo informatico della stazione appaltante. La ricorrente incidentale deduceva inoltre che il ricorso incidentale, se proposto dall'aggiudicatario per opporsi al ricorso principale di un altro concorrente, non è soggetto ai termini di impugnativa di cui all'art. 120, comma-2 bis, c.p.a. in quanto non è rivolto a far valere l'illegittimità “derivata” dei successivi atti delle procedure di affidamento (che, al contrario vorrebbero essere conservati nella loro validità ed efficacia), bensì a evidenziare una causa di inammissibilità del ricorso principale (quindi, non un vizio delle successive fasi della procedura di gara), da individuare nel fatto che l'impresa ricorrente in via principale avrebbe dovuto essere esclusa per un difetto di requisito soggettivo, che non le consentirebbe – in caso di esito favorevole del ricorso principale – di essere dichiarata aggiudicataria. A sostegno della tempestività del ricorso incidentale veniva quindi sottolineato che lo stesso era diretto a far emergere una ragione di inammissibilità del ricorso principale, e non a far valere l'illegittimità “derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento”, non incorrendo, pertanto, nella preclusione posta dal comma 2-bis dell'art. 120, c.p.a.

La questione

La questione processuale affrontata dalla sentenza in epigrafe riguarda la controversa individuazione del dies a quo per la proposizione del ricorso incidentale (ma analoga questione si pone, come si preciserà infra, per il ricorso principale) diretto a far valere l'illegittimità delle ammissioni alla gara.

Risulta, in particolare, controversa la tempestività del ricorso incidentale “escludente” diretto a paralizzare l'impugnazione dell'aggiudicazione, deducendo la mancanza, in capo alla ricorrente principale, dei requisiti generali o speciali di partecipazione, qualora la S.A. non abbia adottato e pubblicato il provvedimento di cui all'art. 29, comma 1, Codice dei contratti, ma il rappresentante dell'impresa aggiudicataria fosse presente alla seduta pubblica in cui erano state disposte le ammissioni/esclusioni dalla gara.

Le soluzioni giuridiche

Il Collegio, in via preliminare, condividendo e facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale affermato da Cons. St., Sez. III, 26 agosto 2016, n. 3708, ha affermato che nel caso di specie, data la partecipazione di più imprese alla gara (circostanza che, nel caso di annullamento dell'aggiudicazione, implica lo scorrimento della graduatoria) e considerato che i motivi dedotti in sede di ricorso principale non sono riferibili alle altre offerte delle imprese concorrenti (non evocate in giudizio), la fondatezza del ricorso incidentale escludente comporterebbe il venir meno dell'interesse allo scrutinio del ricorso principale, sicché esso va esaminato in via prioritaria.

Sul contrasto interpretativo sulla questione, attualmente rimesso al vaglio dell'Adunanza Plenaria, sia consentito rinviare al contributo pubblicato nella rubrica contrasti, S. Tranquilli, L'ordine di esame delle censure escludenti ritorna di fronte all'Adunanza Plenaria.

Quanto alla tempestività del ricorso, il Collegio rigetta l'eccezione di tardività sollevata dalla ricorrente principale evidenziando, in primo luogo, la mancanza di prova della pubblicazione sul profilo informatico della S.A. del provvedimento recante le ammissioni/esclusioni dalla gara ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Il Collegio, valorizzando la specialità e il carattere derogatorio dell'art. 120, comma 2-bis c.p.a., ha affermato che la mera presenza del rappresentante dell'impresa alla seduta di gara pubblica in cui sono disposte le ammissioni/esclusioni (d)alla gara non assicura, di per sé, un'effettiva e completa conoscenza di tutti gli aspetti di lesività e illegittimità degli stessi atti. La sentenza ha infatti evidenziato che tale presenza determina, «al più, la conoscenza del provvedimento di ammissione e di quanto ivi emerso, oltre alla mera conoscibilità di eventuali ulteriori profili di illegittimità all'esito di successive indagini, ma non certamente la percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove esistenti, inficino le relative determinazioni».

Il Collegio ha pertanto concluso che, stante il carattere eccezionale della disciplina del rito “super-speciale”, «il criterio dell'effettiva completa conoscenza dell'atto impugnabile, comprensivo di tutti gli aspetti di lesività e illegittimità dello stesso, deve essere applicato in modo restrittivo, ai soli casi in cui, per gli elementi emersi nella seduta di gara, si evince che la parte dovesse essere sin da allora pienamente consapevole dei profili di illegittimità sollevabili».

Affermata la fondatezza del ricorso incidentale escludente il TAR non ha esaminato, dichiarandolo improcedibile, il ricorso principale.

Osservazioni

La questione affrontata nella decisione in commento consente, seppur a primissima lettura, alcune brevi riflessioni sul tema, per nulla nuovo, del rapporto tra “tempo” e “azione processuale”, calandolo specificatamente nelle controversie in materia di ammissioni e esclusioni dalle gare per l'affidamento dei contratti pubblici caratterizzate, come noto, da una velocità di “secondo livello” rispetto all'accelerazione del rito speciale.

In base alla riserva di legge posta dall'art. 111, primo comma, Cost., il giusto processo deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo da assicurare il rispetto e l'effettività dei principi che lo governano. La richiamata disposizione costituzionale impone dunque (solo) al legislatore, di dettare il tempo del processo (stabilendo termini di decadenza e preclusioni), strutturandone lo svolgimento (anche) al fine di garantire l'effettività del diritto di azione.

Come evidenzia autorevole dottrina, il diritto ad agire in giudizio per tutela dei propri diritti e interessi legittimi, non è tutelato in maniera “illimitata”, sicché disciplinandolo, il legislatore ha la facoltà di stabilire l'osservanza di un termine come particolare presupposto processuale e di subordinare al suo rispetto la procedibilità dell'azione. Una limitazione temporale, anzi, può essere necessaria per garantire la certezza dei rapporti giuridici o per assicurare un ordinato svolgimento del giudizio, rafforzando la protezione giudiziaria del singolo.

L'estrema contrazione dei termini per l'esercizio dell'azione giurisdizionale rischia infatti di rendere il suo esercizio eccessivamente difficoltoso o gravoso, svalutando lo stesso diritto di azione in una garanzia puramente formale di accesso al giudice.

La parametrazione e valutazione della tempestività dell'azione giurisdizionale, intesa come reazione rispetto alla violazione subita rimane, dunque, nella sfera esclusiva del legislatore che ha il compito di cercare (e infondere nel processo) un equilibrio tra gli obiettivi di celerità (che, specialmente nel settore della contrattualistica pubblica, impongono la “pronta definizione” delle controversie e non tollerano indugi nella proposizione dell'azione giurisdizionale) e la garanzia dell'effettività del pieno esercizio del diritto di azione.

E' quindi evidente che nella valutazione sulla compatibilità della normativa processuale con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, spesso compromessa dall'eccessiva brevità dei termini cui viene assoggettato l'esercizio della tutela giurisdizionale, l'individuazione del preciso momento di decorrenza del termine per esercitare il diritto di azione assume un'importanza fondamentale ai fini della determinazione della sua ragionevolezza e congruità.

Nel settore delle controversie sui contratti pubblici e, in particolare, nel peculiare ambito del contenzioso riguardante le ammissioni e le esclusioni dalla gara (regolate dal rito “super-speciale” di cui all'art. 120 commi 2-bis e 6-bis c.p.a.) tale equilibrio, del tutto assente nella versione originaria del Codice, (che imponeva alle parti di contestare i suddetti atti tramite un ricorso “al buio”) è stato raggiunto, grazie alle indicazioni provenienti dalla migliore dottrina, con le modifiche apportate dall'art. 19 del decreto “correttivo” il quale ha totalmente riscritto l'art. 29, comma 1, del Codice.

Quest'ultima disposizione, come da ultimo novellata, collega funzionalmente l'onere di pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, da effettuarsi nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, «al [solo, n. d. A.] fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis c.p.a», precisando, con un'espressione che invero non sembra lasciare spazio a dubbi interpretativi, che «Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione».

Dopo l'entrata in vigore del “correttivo”, dunque, l'interprete e gli operatori potrebbero legittimamente ritenersi confortati dalla convinzione che non residui alcuna incertezza sulla decorrenza del termine per impugnare i suddetti atti, ormai espressamente ancorato dal suddetto art. 29, comma 1, alla loro piena e concreta disponibilità in uno alla comunicazione della relativa motivazione.

Al contrario, permangono, anche dopo l'entrata in vigore del correttivo, significative incertezze interpretative nelle diverse ipotesi in cui:

(a) la gara non sia scandita dalla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 29, comma 1 del Codice;

(b) l'ammissione/l'esclusione alla gara sia stata comunicata prima della suddetta pubblicazione e, in particolare, nel corso della seduta di gara pubblica, alla presenza dei rappresentanti delle imprese concorrenti muniti di apposito mandato.

In evidente contrasto con il chiaro dato normativo (peraltro sovrapponendo le suddette due ipotesi sub a e b), alcune pronunce affermano che il termine per ricorrere contro le ammissioni/esclusioni decorre, in ogni caso, dalla conoscenza acquisita durante la seduta di gara, anche a prescindere dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo del committente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice. Una parte della giurisprudenza amministrativa afferma infatti che «la piena conoscenza dell'atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso».

In base alla formulazione dell'art. 29, comma 1, del Codice mentre nell'ipotesi (sub a) l'omissione della suddetta pubblicazione dovrebbe, al contrario, rendere del tutto inapplicabile il rito “super-speciale”, in quanto non è integrato il presupposto logico-giuridico, funzionalmente necessario per la sua concreta operatività; nell'ipotesi sub (b) la disciplina del (mini)rito è invece applicabile proprio in quanto nei successivi «due giorni» rispetto all'adozione dei relativi atti di ammissione/esclusione (avvenuta durante la seduta di gara) la S.A. ha provveduto a pubblicare i suddetti atti sul proprio profilo informatico. La precisazione di tale parentesi temporale di due giorni sottintende, evidentemente, che la seduta pubblica di gara in cui sono stati adottati tali atti si sia già svolta, confermando che il termine per ricorrere deve essere individuato nel momento (necessariamente successivo) in cui i concorrenti (ancorché abbiano già ottenuto nella stessa seduta di gara la comunicazione delle ammissioni/esclusioni) sono posti nella condizione di avere, materialmente, la concreta disponibilità dei suddetti atti opportunamente motivati dalla S.A.

In conformità al richiamato dato legislativo, una parte della giurisprudenza amministrativa afferma che, in assenza della pubblicazione degli atti di ammissione e esclusione sul profilo della S.A. il termine per impugnare decorre esclusivamente dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e esclude che il suddetto termine possa decorrere dalla data della seduta in cui è stata disposta l'ammissione stessa, anche nel caso in cui i legali rappresentanti della società ricorrente erano presenti (ex multis cfr. TAR Lazio, sez. III-quater, 22 agosto 2017, n. 9379, in cui è stato precisato che l'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., indica «espressamente ed inequivocamente» il decorso del dies a quo per proporre tale particolare impugnativa dalla pubblicazione del provvedimento determinante le esclusioni/ammissioni sul profilo della stazione appaltante, sicché il regime di pubblicità previsto dalla richiamata disposizione, ponendosi in rapporto di «specialità rispetto ad ogni altra tipologia di impugnazione in materia di gare pubbliche», prevale «su ogni altra previsione o applicazione di tipo giurisprudenziale quale quella prospettata dalla amministrazione resistente» escludendo, pertanto, la compatibilità tra la disciplina del “mini-rito” e l'art. 41, comma 2 c.p.a.).

Altra giurisprudenza significativamente evidenzia che è «assolutamente irrilevante»l a «(mera) “piena conoscenza” della propria esclusione e della altrui ammissione, in assenza della fornita prova che, in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, siano stati “pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”, o sia stato “dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento», manifestando peraltro «fortissimi dubbi»circa la compatibilità dei diversi indirizzi giurisprudenziali con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 2705).

L'indirizzo giurisprudenziale favorevole all'anticipazione del termine a ricorrere dalla conoscenza acquisita durante la seduta di gara, anche a prescindere dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo del committente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice è stato recentemente condiviso anche dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5870, su cui si v. il commento di G. Nicodemo, Appalti, decorrenza del termine di impugnazione dell'ammissione). In quest'ultima pronuncia il Collegio, confermando la sentenza del TAR Veneto, sez. I, 17 maggio 2017, n. 492, ha affermato che, nonostante la formulazione letterale del comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a. faccia espressamente riferimento, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo informatico della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, ciò non implica l'inapplicabilità̀ del generale principio sancito dall'art. 41, comma 2, c.p.a. e richiamato nel comma 5, ultima parte, del suddetto art. 120, sicché, anche in difetto della formale comunicazione dell'atto di ammissione e della sua pubblicazione sulla piattaforma telematica, il termine per impugnare decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto stesso, «purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell'interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale».

Il Collegio ha precisato che «in difetto di un'espressa e univoca correlativa espressa previsione legislativa a valenza derogatoria» dell'art. 41, comma 2, c.p.a e «in assenza di un rapporto di incompatibilità» con la stessa disposizione, si applica il principio generale posto dal suddetto articolo, sicché «la piena conoscenza dell'atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso».

La decisione in commento, discostandosi da quest'ultimo orientamento giurisprudenziale, afferma che la decorrenza del dies a quo per impugnare le ammissioni è subordinata alla circostanza che il ricorrente non sia solo “a conoscenza” dell'esistenza dell'atto, ma sia “esattamente a conoscenza” dei profili di illegittimità da sollevare in giudizio, giacché solo tale circostanza integra la «piena conoscenza» necessaria per ricorrere in giudizio.

Al solo fine di segnare le differenze rispetto al caso in concreto esaminato, il TAR campano richiama un proprio precedente in cui aveva individuato il dies a quo per impugnare l'ammissione dal momento della seduta di gara (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 novembre 2017, n. 5221), precisando che nella suddetta procedura, la ricorrente, non solo aveva presenziato alla seduta di gara in cui era stata disposta l'ammissione in gara della controinteressata, ma aveva anche presentato un'istanza di autotutela alla stazione appaltante nella quale aveva lamentato lo stesso profilo di illegittimità dell'ammissione dell'aggiudicataria, poi presentato come motivo di ricorso. In ragione di tali elementi era pertanto evidente che il ricorrente era, sin dalla seduta di gara, pienamente consapevole dei profili di illegittimità degli atti di ammissione poi fatti valere in giudizio.

Pur essendo condivisibile il tentativo di attenuare la rigidità dell'indirizzo giurisprudenziale accolto anche dal Consiglio di Stato che, discostandosi dal (reciuts violando il) chiaro dato legislativo, sanziona con l'inammissibilità del gravame ogni indugio nella proposizione dell'azione giurisdizionale, anche l'orientamento accolto dal TAR non si pone comunque in perfetta consonanza con l'art. 29, comma 1, del Codice.

Come sopra accennato quest'ultima disposizione non consente infatti l'applicabilità del rito di cui all'art. 120 comma 2-bis nell'ipotesi (come quella esaminata dal TAR) in cui la S.A. non abbia pubblicato gli atti sul proprio profilo informatico, sicché, nel caso di specie, tanto sarebbe bastato per escludere l'onere di immediata impugnazione dell'ammissione della ricorrente principale e dichiarare la tempestività del ricorso incidentale escludente.

Il ragionamento effettuato dal TAR pur collegando il termine all'effettiva piena conoscenza dei vizi degli atti impugnati, non rispetta comunque l'art. 29, comma 1, del Codice in cui, al contrario, il dies a quo è chiaramente legato ad un preciso adempimento formale (i.e. la motivata esternazione della stazione appaltante sull'esito della verifica compiuta sui requisiti di gara).

La richiamata disposizione infatti, collegando inscindibilmente il termine per ricorrere alla “disponibilità in concreto” degli stessi atti consente non solo l'accesso “informale e immediato” agli stessi, ma fornisce agli operatori la garanzia di un termine certo per la proposizione del ricorso, che rende, come significativamente precisato da una parte della giurisprudenza amministrativa, irrilevante l'eventuale previa (ancorché piena) conoscenza degli stessi atti.

L'orientamento giurisprudenziale accolto dalla pronuncia in commento, pur apprezzabilmente collegando il termine per l'impugnazione all'effettiva piena conoscenza (comunque acquisita) dei vizi che affliggono gli atti di ammissione, sacrifica comunque la certezza del dato normativo sull'altare della iper-accelerazione del processo schiacciando le apprezzabili garanzie che (per una volta) sono state fornite dal legislatore.

Le suddette criticità peraltro si inseriscono in un quadro normativo già fortemente costellato da forti dubbi di compatibilità con il diritto di difesa, e con i principi del giusto processo e di effettività sostanziale della tutela giurisdizionale (segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 e 2 delle direttive ricorsi) limpidamente segnalati dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE da parte del TAR Piemonte (su cui si rinvia alla news S. Tranquilli, Netto il contrasto con il principio di effettività sostanziale della tutela”: il rito super-speciale al vaglio della Corte di Giustizia dell'UE!).

Guida all'approfondimento

M.A. Sandulli, Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa: il confronto, in www.giustizia-amministrativa.it, 10 febbraio 2017, anche in www.federalismi.it.;

Id., Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici, 29 luglio 2016, in www.giustizia-amministrativa.it;

Id., Rito speciale sui contratti pubblici, in questa rivista;

Id, Nuovi ostacoli alla tutela contro la pubblica amministrazione (legge di stabilità 2016 e legge delega sul recepimento delle Direttive contratti), in www.federalismi.it;

M. A. Sandulli – S. Tranquilli, Art. 204, in G. M. Esposito (a cura di), Codice dei contratti pubblici - Commentario di dottrina e giurisprudenza, Torino, 2017, 2365;

M. Lipari, La tutela giurisdizionale e “preconteziosa” nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in www.federalismi.it, 2016, n. 10, 39 ss.;

R. Tuccillo, commento all'art. 120, in R. Chieppa (diretto da), Codice del processo amministrativo, Giuffrè Editore, Milano, 2017, 662;

R. De Nictolis, Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Urb. e app., 2016, 5, 503 ss.;

R. Caponigro, Riflessioni sulla tutela giurisdizionale nelle gare d'appalto con vincolo di aggiudicazione, in www.giustizia-amministrativa.it;Id., Il rapporto tra tutela della concorrenza ed interesse alla scelta del miglior contraente nell'impugnazione degli atti di gara, ivi;

G. Severini, Il nuovo contenzioso sui contratti pubblici, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016;

E. Follieri, Le novità sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel codice dei contratti pubblici, in Urb. e app., 2016, 888;

A.G., Pietrosanti, Piena conoscenza, termine per impugnare ed effettività della tutela nel rito “super accelerato” ex art. 120 co. 2 bis c.p.a., in www.federalismi.it;

I. Martella, Le novità processuali del nuovo Codice dei contratti pubblici, in Dir. proc. amm., 2016, 661;

G. Veltri, Il contenzioso nel nuovo codice dei contratti pubblici: alcune riflessioni critiche, 26 maggio 2016, in www.giustizia-amministrativia.it;

L. Cocchi, Prime osservazioni sul nuovo rito degli appalti, 16 giugno 2016, ivi.

Sulla compatibilità tra il “mini-rito” e la tutela cautelare si v. in particolare, L. Bertonazzi, Limiti applicativi del nuovo giudizio di cui all'art. 120 comma 2-bis c.p.a, e sua compatibilità con la tutela cautelare, in Dir. proc. amm., 2017.

Per un commento alla novella sul regime di trasparenza degli atti di ammissione/esclusione introdotta dal decreto “correttivo” al Codice dei contratti, d.lgs. n. 56 del 2017, si v.:

M.A. Sandulli, Un mini passo in avanti verso l'effettività della tutela in tema di contratti pubblici? Primissime considerazioni sull'art. 19 d.lgs. n. 56 del 2017, in www.federalismi.it, 2017;

S. Tranquilli, Correzioni al regime di trasparenza degli atti di gara e ripercussioni sul rito “super-speciale” sulle ammissioni e esclusioni dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in M.A. Sandulli – M. Lipari – F. Cardarelli (a cura di), Il correttivo al Codice dei contratti pubblici: guida alle modifiche, Giuffré, Milano, 2017, 54.

In generale, sul tema della piena conoscenza si v.:

S. De Paolis – B. Rinaldi, Piena conoscenza ed effettività della tutela: riflessioni e attualità del pensiero dei maestri, in Atti del convegno l'impugnabilità degli atti amministrativi, Giornate di studio in onore di E. Cannada Bartoli, 13-14 giugno 2008, Siena, in giustamm.it;

L. Ferrara, Motivazione e impugnabilità degli atti amministrativi, in Foro amm. TAR, 2008, 1193;

A. Reggio d'Aci, la piena conoscenza del provvedimento amministrativo e la decorrenza del termine per la sua impugnazione, in Urb. e app., 2007, 11, 1367;

F. Ceglio, La piena conoscenza e la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, in Giorn dir. amm., 2003, 5, 495;

R. Damonte, Conoscenza del provvedimento amministrativo e termini di proposizione del ricorso al giudice amministrativo, in Riv. giur. edil., 2000, 1, 1135;

R. Politi, Decorrenza del termine per l'impugnazione del provvedimento in sede giurisdizionale e conoscenza della motivazione dell'atto: spunti di riflessione, in TAR, 1999, 2, 133;

G. Virga, la disciplina dei termini nel processo amministrativo, in Atti del convegno di studi organizzato dalla facoltà di giurisprudenza di Messina, 15-16 aprile 1988, Giuffré, Milano, 1989, 249;

S. Baccarini, La comunicazione del provvedimento amministrativo tra prassi e nuove garanzie, in Dir. proc. amm., 1994, 1, 8; Id., motivazione ed effettività della tutela, in giustamm.it.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario