Ricorso incidentale volto a far valere motivi diversi da quelli del provvedimento impugnato in via principale: il rapporto tra artt. 42 e 120 c.p.a.

Redazione Scientifica
31 Gennaio 2018

L'art. 120 co. 2 bis c.p.a. non deroga alla regola, ricavabile dall'art. 42 comma 1 c.p.a., che fa decorrere il termine per la proposizione del ricorso incidentale dalla ricevuta notificazione del ricorso principale...

L'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. non deroga alla regola, ricavabile dall'art. 42 comma 1, c.p.a., che fa decorrere il termine per la proposizione del ricorso incidentale dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.

Tale conclusione è conforme alla natura stessa del ricorso incidentale che, com'è noto, opera sul piano processuale quale eccezione volta a paralizzare l'azione principale e a neutralizzare gli effetti del suo eventuale accoglimento (esso mira a mantenere inalterato l'assetto di interessi garantito dal provvedimento oggetto dell'impugnazione principale: è solo la proposizione di quest'ultima che, mettendo in pericolo quell'assetto, fa sorgere nel suo destinatario - il controinteressato processuale - l'interesse a proporre a sua volta impugnazione, come appunto sancito dall'art. 42, comma 1 cit.).

Né diversamente depone il tenore testuale dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., che onera i concorrenti dell'immediata impugnazione dell'altrui ammissione in gara, ovvero della propria esclusione, ma non anche dell'altrui esclusione, rispetto alla quale non avrebbe ragion d'essere quell'anticipazione della soglia dell'interesse a ricorrere, che pure caratterizza il rito “super accelerato” in materia di contratti pubblici.

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