La verifica del requisito deve essere effettuata in senso sotanzialistico
30 Gennaio 2018
Se l'Agenza delle Entrate, a fronte della richiesta della Stazione appaltante in sede di comprova dei requisiti, conferma che a carico di un concorrente non risultano gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, l'iniziale posizione irregolare risultante dal sistema AVCPASS è da ritenersi irrilevante, poiché tale sistema è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCPASS, peraltro superate dalle certificazioni che hanno confermato il possesso del requisito. In ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto, recentemente valorizzato, non può darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (cfr. Cons. St., Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421). In tale prospettiva, è legittimo l'operato della la P.A. che ha esercitato una facoltà di approfondimento istruttorio per assolvere compiutamente all'obbligo di verifica dei requisiti, in quanto ha richiesto ed ottenuto ulteriori informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla posizione fiscale della concorrente, sulla presenza di eventuali irregolarità fiscali e sul loro importo, sulla data di definitivo accertamento della stessa, sull'eventuale presenza di un piano di rateizzazione del debito e sull'eventuale presentazione di un ricorso rispetto a quel debito. |