Fallimento della società di fatto

La Redazione
01 Febbraio 2018

In materia di individuazione del tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, l'unica sede rilevante ex art. 9 l. fall. è la sede della società di fatto, che deve essere il centro direttivo e amministrativo degli affari della stessa.

In materia di individuazione del tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, l'unica sede rilevante ex art. 9 l. fall. è la sede della società di fatto, che deve essere il centro direttivo e amministrativo degli affari della stessa.

L'imminente scadenza del termine annuale previsto dall'art. 10 l.fall., giustifica la riduzione dei termini a comparire di cui all'art. 15 l.fall., da parte del Presidente del Tribunale con decreto motivato, in caso di particolari ragioni di urgenza. Il disposto dell'art. 10 l. fall. può ritenersi applicabile anche ad una società non iscritta nel Registro delle imprese.

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