Il procedimento di valutazione di anomalia dell’offerta
01 Febbraio 2018
Richiama l'orientamento giurisprudenziale consolidato che afferma che l'amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell'offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (da ultimo: Cons. St., V, 25 maggio 2017, n. 2460). Detta scelta può avvenire in corso o a conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte, avendo carattere prodromico rispetto al giudizio finale sulla congruità dell'offerta ed essendo caratterizzata dall'ampiezza (o sostanziale indeterminatezza) del relativo presupposto di legge (art. 86, comma 3, d.lgs. 163 del 2006, che fa mero riferimento ad elementi specifici), a sua volta correlato ad una situazione di puro e semplice sospetto di anomalia dell'offerta (che «appaia anormalmente bassa»), tutto ancora da accertare prima della conclusione della procedura di affidamento.
Infatti, all'esito della selezione delle offerte la stazione appaltante non è in linea generale in grado di conoscere con precisione tutte le voci di costo di cui l'offerta e tanto meno se queste sono a sua volta coerenti con i valori di mercato. Se quindi in questa fase della gara le determinazioni assunte dalla stazione appaltante si fondano su valutazioni di carattere provvisorio e su un quadro probatorio incompleto, si deve poi evidenziare che nessuna illegittimità è ravvisabile nel fatto che le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a procedere alla verifica di anomalia siano esternate nel corso o anche alla fine del relativo sub-procedimento. L'impresa ad essa sottoposta è comunque in grado di formarsi un convincimento preciso sulle ragioni sottese alla scelta dell'amministrazione sin dall'origine, sulla base delle richieste di giustificativi, oltre che nel corso di tutto il sub-procedimento di verifica, attraverso tutti gli altri chiarimenti richiesti nell'ambito del contraddittorio che consegue all'apertura della verifica di congruità.
Sotto un diverso profilo va inoltre sottolineato che la lesione della sfera giuridica del concorrente sottoposto a verifica si determina in modo compiuto solo all'esito del sub-procedimento, allorché l'iniziale ipotesi viene confermata dall'esame dei giustificativi e di tutti gli elementi forniti dall'impresa nell'ambito del contraddittorio con la stazione appaltante.
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