Il divieto di attribuzione di punteggi per opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta
05 Febbraio 2018
Il caso. La controversia all'attenzione del TAR concerne un appalto pubblico per l'affidamento del servizio di gestione dell'ufficio informazione e accoglienza turistica. La società ultima classificata impugna tutti gli atti di gara, asserendo l'esistenza di vizi radicali della procedura competitiva che ne imporrebbero la rinnovazione integrale. Nella specie, la ricorrente lamenta, tra l'altro, la violazione dell'art. 95, comma 14-bis, d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, “le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta”. La violazione del predetto articolo deriverebbe dalla predisposizione, da parte dell'amministrazione appaltante, di una griglia di valutazione della componente tecnica delle offerte, che andrebbe ad attribuire indebitamente punteggi a prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara.
Il Collegio, anzitutto, rileva che il richiamo al disposto di cui all'art. 95, comma 14-bis, del nuovo Codice dei contratti pubblici – aggiunto dal D.lgs. n. 56 del 2017 – è inappropriato. La disposizione in parola, infatti, è stata pensata dal legislatore con riguardo agli affidamenti di lavori, come risulta, altresì, dal letterale richiamo a “opere aggiuntive”, rispetto a quanto previsto nel “progetto esecutivo” a base d'asta, e risulta difficilmente applicabile agli appalti di servizi. A ben vedere, l'applicazione analogica della disposizione agli appalti di servizi dovrebbe comportare la sua riformulazione interpretativa nel senso che, “le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel progetto a base d'asta”.
Il Tar, inoltre, sottolinea che la ratio sottesa all'art. 95, comma 14-bis, è quella di evitare che il singolo operatore economico possa alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal capitolato speciale con proposte che si traducano in una diversa ideazione del contratto di appalto, in senso alternativo e, comunque, difforme da quanto voluto dall'amministrazione. Il fine ultimo è, dunque, quello di garantire un confronto competitivo tra gli operatori, in condizioni di parità e attorno a un oggetto contrattuale definito. Conseguentemente, ciò che potrebbe essere vietato dall'estensione applicativa dell'articolo in questione al settore degli appalti di servizi, sarebbe soltanto la possibilità di valorizzare l'introduzione ad opera dei singoli concorrenti di prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle richieste e indicate nella lex specialis.
In conclusione. Il Collegio respinge il ricorso in quanto, nel caso in esame, non erano stati attribuiti punteggi per servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal capitolato speciale di gara, ma solo in relazione al miglioramento e all'implementazione dei servizi oggetto di gara. |