Consiglio di Stato sul patto d'integrità
06 Febbraio 2018
I “Patti di integrità” costituiscono condizioni generali di contratto predisposte dalla stazione appaltante e accettate dall'impresa concorrente (in tal senso, Cons. St., sez. V, 9 settembre 2011 n. 5066 che li definisce «sistema di condizioni (o requisiti) la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara di cui trattasi») finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente da un duplice punto di vista: - temporale: gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto; - contenutistici: si richiede all'impresa di impegnarsi, non alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto. L'art. 1, comma 17, l. 6 novembre 2011 n. 190 prevede che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». Il “Patto di integrità” fa sorgere obbligazioni strettamente connesse alla specifica procedura cui l'operatore economico partecipa e per la quale sottoscrive il patto, e non si riferisce, pertanto, a comportamenti tenuti dall'impresa in occasione di precedenti appalti. |