Esclusione dalla gara: deve dipendere dalla mancanza dei requisiti di partecipazione, non dal mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali

Redazione Scientifica
06 Febbraio 2018

L'art. 46 comma 1 bis, del Codice dei contratti del 2006, è chiaramente volto a favorire la massima partecipazione alle gare e "mira a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi (amministrativa e...

L'art. 46 comma 1 bis, del Codice dei contratti del 2006, è chiaramente volto a favorire la massima partecipazione alle gare e "mira a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi (amministrativa e forense), che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen, 25 febbraio 2014, n. 9). Lo scopo della disposizione è, quindi, principalmente quello di evitare la possibile esclusione da una gara non a causa della mancanza dei requisiti (soggettivi o oggettivi) di partecipazione, ma a causa del mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa (Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5261 e 29 luglio 2015, n. 3750).

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