Requisito di “minima” e legittimazione a ricorrere dell’operatore economico

Redazione Scientifica
09 Febbraio 2018

Nel caso in cui si contesti l'imposizione di un requisito di “minima” non posseduto direttamente dall'impresa interessata alla partecipazione alla gara, la relativa clausola...

Nel caso in cui si contesti l'imposizione di un requisito di “minima” non posseduto direttamente dall'impresa interessata alla partecipazione alla gara, la relativa clausola del bando ha carattere escludente con conseguente sussistenza della legittimazione al ricorso in capo all'operatore economico che opera nel settore di riferimento e che, per il resto, è in grado di fornire il servizio principale oggetto di gara, anche se tale soggetto non ha proposto formale domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di interesse.

Premesso che la suddivisione in lotti è stata prevista dall'art. 51 d.lgs. n. 50 del 2016 quale ipotesi ordinaria di riferimento della disciplina delle gare da parte della stazione appaltante, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito deve essere, oltre che congruamente motivata, anche frutto di una scelta razionalmente necessitata, in quanto potenzialmente pregiudizievole dello scopo primario di ampliare la concorrenza (nel caso in esame il TAR ha ritenuto che la decisione di non suddividere la procedura in un numero di lotti superiore ad uno, a fronte dell'esigenza di più forniture tra loro distinte – esigenza manifestatasi nell'avere imposto il sistema di pre-analitica quale requisito di minima- risultava illogicamente e immotivatamente restrittiva della concorrenza e contraria alle previsioni normative da ultimo richiamate).

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