I confini del giudizio di anomalia

09 Febbraio 2018

Risulta concettualmente estranea al giudizio di anomalia la possibilità per la Stazione appaltante di escludere il concorrente non già per la formulazione di un'offerta eccessivamente bassa, e come tale non sostenibile, ma – al contrario – per aver indicato prezzi superiori rispetto al costo aziendale delle singole prestazioni offerte. In tale ipotesi, infatti, la verifica di anomalia non può che concludersi positivamente per il concorrente, atteso che la copertura del costo aziendale delle prestazioni garantisce proprio la sostenibilità della commessa.

Il caso. La pronuncia in commento ha ad oggetto l'impugnazione della determinazione dirigenziale con cui il Municipio Roma III ha escluso il costituendo RTI - tra Ambiente e Lavoro Onlus e Eureka I Onlus, Le Mille e una Notte Onlus, Progetto Salute Onlus - dalla procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio di accoglienza sociale e accesso ad informazioni da parte dei cittadini da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La lettera di invito, oltre a specificare l'importo complessivo dell'appalto e le spese ammissibili, prevedeva che in sede di presentazione dell'offerta economica, il concorrente doveva includere nella medesima le offerte aggiuntive proposte, esattamente quantificate, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Tale clausola rappresenta la peculiarità della procedura di gara in esame.

Il costituendo RTI era risultato primo graduato avendo presentato un'offerta più bassa rispetto all'importo posto a base di gara dalla stazione appaltante ed era stato invitato a fornire i giustificatvi della propria offerta ai fini della verifica di anomalia.

La richiesta di chiarimenti sorgeva in quanto dall'offerta presentata si desumeva la presenza di un surplus di margine tra il costo aziendale della prestazione (€ 158.507,83) e il prezzo del servizio offerto (€ 183.142,96).

Instaurato un contraddittorio con il suddetto RTI, lo stesso giustificava la differenza economica tra l'offerta proposta e il costo effettivo aziendale invocando l'esigenza di coprire anche i servizi aggiuntivi offerti (previsti invece nel bando senza oneri per l'amministrazione).

Ciò posto l'Amministrazione concludeva per la non superabilità delle criticità rilevate e, pertanto, adottava il provvedimento di esclusione motivato dalla sussistenza di un'incongruenza tra il costo effettivo aziendale del personale e i costi indicati nell'offerta tale da modificare la proposta economica originaria

In altri termini, dunque, l'amministrazione ha qualificato in termini di anomalia la presenza di un margine di utilità tra il costo aziendale della prestazione e il prezzo del servizio offerto.

Sul punto l'amministrazione ha evidenziato che i servizi aggiuntivi richiesti hanno un costo che, secondo quanto previsto dalla lex specialis, il concorrente deve sostenere con risorse proprie e che non deve essere posto a carico dell'amministrazione.

La questione. Il Collegio ha censurato il modus procedendi dell'amministrazione nel giudizio di anomalia che ha condotto all'esclusione della ricorrente.

In particolare, nella pronuncia in commento viene precisato che il giudizio di anomalia mira ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.

La ratio di tale strumento è quindi quello di evitare che l'amministrazione concluda contratti a condizioni economiche apparentemente vantaggiose che tuttavia si rivelino non sostenibili da parte dell'operatore prestazione.

L'obiettivo perseguito attraverso il giudizio di anomalia è, dunque, quello di escludere il concorrente che, avendo formulato una offerta particolarmente conveniente, non sia poi in grado di dimostrarne la serietà.

Ciò considerato, il Collegio ha concluso che risulta estranea al giudizio di anomalia la possibilità per la stazione appaltante di escludere il concorrente solo per aver indicato prezzi superiori nell'offerta rispetto al costo aziendale delle singole prestazioni. In tale ipotesi, la verifica di anomalia deve concludersi positivamente atteso che la copertura del costo aziendale delle prestazioni garantisce proprio la sostenibilità e la serietà dell'offerta.

Il giudizio di anomalia, dunque, non si estende anche alla possibilità di sindacare la strategia e l'organizzazione aziendale del partecipante, valutando negativamente l'esistenza di un eventuale margine positivo tra i costi aziendali e i prezzi delle prestazioni offerte.

Il Collegio muove dalla considerazione secondo cui occorre distinguere i concetti di costo aziendale e di prezzo offerto per le singole prestazioni oggetto di gara; pertanto, risulta fisiologico che il prezzo delle prestazioni offerte superi il costo aziendale.

Nel caso di specie, il partecipante mirava infatti alla realizzazione di un utile ritraibile dalle voci di prezzo indicate nell'offerta al fine di coprire il costo di eventuali servizi aggiuntivi.

Al riguardo, il Collegio ha ritenuto che la clausola contenuta nella lex specialis che prevedeva la possibilità per i partecipanti di offrire servizi aggiuntivi “senza oneri per l'amministrazione” vada interpretata nel senso che tali servizi ove offerti, non possano determinare un incremento del prezzo della commessa rispetto al valore stimato dall'amministrazione e posto a base di gara.

Rimane tuttavia salva la possibilità per il concorrente di offrire un prezzo che, pur non essendo superiore al valore posto a base di gara, includa anche la prestazione di servizi aggiuntivi.

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