La nozione di organismo di diritto pubblico, con particolare riferimento alle fondazioni

Redazione Scientifica
13 Febbraio 2018

Ai fini della individuazione di un ente quale organismo di diritto pubblico, va rilevato che i criteri di corretta amministrazione, efficienza, economicità della gestione sono principi...

Ai fini della individuazione di un ente quale organismo di diritto pubblico, va rilevato che i criteri di corretta amministrazione, efficienza, economicità della gestione sono principi generali dell'attività amministrativa. Il rispetto del vincolo di bilancio non è sintomo della natura del tutto privata di una persona giuridica, né idoneo ad escludere la sua qualificazione come organismo di diritto pubblico.

Nemmeno ha rilievo che l'ente operi in un contesto concorrenziale e debba soggiacere alle regole del mercato e al correlato rischio economico. Tale profilo non è idoneo ad escludere il requisito teleologico che porta alla qualificazione di organismo di diritto pubblico, che è piuttosto correlato alla natura e alle finalità dell'attività in concreto esercitata.

Nel caso di specie (concernente la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia), il Collegio rileva anzitutto che la Fondazione, che ha una configurazione strutturale riflettente previsioni del Codice civile, per finalità statutaria è volta a soddisfare interessi che riflettono l'interesse generale, e che sono privi di un carattere industriale o commerciale: così la finalità di promozione socio- culturale dell'attività di organizzazione, produzione e gestione di spettacoli (teatrali, musicali, operistici) in quel contesto territoriale, nel cui àmbito la Fondazione gestisce i tre principali teatri comunali di Reggio Emilia.

Sussiste dunque in concreto il primo requisito di un organismo di diritto pubblico, vale a dire il requisito teleologico: che non è certo escluso in ragione dell'asserito ambito concorrenziale entro cui si collocherebbe l'attività.

Concorre, inoltre, con questo profilo la circostanza strutturale che la Fondazione è un soggetto a forma privata che opera con risorse (anche) pubbliche e sotto il controllo di amministrazioni pubbliche.

Ne consegue che lo svolgimento delle gare secondo le modalità procedurali del d.lgs. n. 163 del 2006 non può essere il frutto di una scelta volontaria della Fondazione, essendo quest'ultima invece tenuta all'osservanza di dette disposizioni nelle procedure selettive da essa bandite.

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