Consiglio di Stato su valutazione numerica e confronto a coppie
13 Febbraio 2018
La mera motivazione numerica, anche nell'ipotesi di utilizzo del metodo del confronto a coppie, condotto in presenza di criteri di valutazione generici e indeterminati e in assenza di sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi, viola il generale principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 l. n. 241 del 1990.
Se è vero che, per consolidata giurisprudenza, il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione e che, in ipotesi di confronto a coppie, il sindacato giurisdizionale non può entrare nel merito delle valutazioni della Commissione, costituendo in tal caso il punteggio attribuito indice del grado di preferenza riconosciuto alla singola offerta nel raffronto con le altre e, al contempo, adeguata motivazione delle valutazioni sui singoli elementi qualitativi, nondimeno tali affermazioni postulano la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, al fine di consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi. La mera valutazione numerica è, infatti, sufficiente per un'idonea motivazione soltanto se i criteri, sottocriteri e sub-pesi siano stati prefissati in maniera specifica e con un adeguato grado di dettaglio: il che non può ritenersi qui avvenuto. |