L’obbligo dichiarativo incombe solo su chi in via ordinaria riveste la qualifica di amministratore e detiene il potere di rappresentanza

Redazione Scientifica
15 Febbraio 2018

L'articolo 38 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 pone l'obbligo del possesso dei requisiti e, dunque, della relativa dichiarazione in capo agli "amministratori muniti di potere di rappresentanza"; l'obbligo...

L'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 pone l'obbligo del possesso dei requisiti e, dunque, della relativa dichiarazione in capo agli "amministratori muniti di potere di rappresentanza"; l'obbligo grava in presenza di due condizioni: a) la qualità di amministratore; b) la titolarità del potere di rappresentanza.

Sulla sussistenza dell'obbligo di rendere la dichiarazione per il vice presidente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, in pronunce più risalenti, assunto una posizione di stretta interpretazione, affermandone la necessità perché al vice presidente competono gli stessi poteri di amministrazione e di rappresentanza spettanti al presidente, sia pure in caso di assenza o impedimento (così Cons. St., Sez. V, 8 novembre 2012 n. 5693). Più recentemente tuttavia, è prevalsa la considerazione che il potere di rappresentanza spetta al vice presidente solamente in via eventuale, qualora il suo intervento non sia automatico ma subordinato alla verifica della situazione di impedimento o assenza del Presidente (cfr. Cons. St., Sez. III, 20 maggio 2014, n. 2598).

In mancanza di diversa espressa previsione della legge di gara, le condizioni dell'art. 38 cit. ai fini dell'obbligo dichiarativo vanno riferite a chi in via ordinaria riveste la qualifica di amministratore e detiene il potere di rappresentanza, e non a quelle figure (come è il vice presidente ma potrebbe essere anche un membro del consiglio di amministrazione ove presente) chiamate a gestire l'ente solo in via provvisoria e per casi eccezionali, quali sono l'impedimento assoluto o le dimissioni del presidente.

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