Organismo di diritto pubblico e insufficienza della mera motivazione numerica se i criteri di valutazione sono generici e indeterminati

Guglielmo Aldo Giuffrè
16 Febbraio 2018

La fondazione “I teatri” di Reggio Emilia è un organismo di diritto pubblico, con conseguente giurisdizione amministrativa sulle procedure da essa bandite. La mera motivazione numerica, anche nell'ipotesi di utilizzo del metodo del confronto a coppie, condotto in presenza di criteri di valutazione generici e indeterminati e in assenza di sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi, viola il generale principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 l. n. 241 del 1990.

La natura di organismo di diritto pubblico della fondazione e la conseguente giurisdizione del g.a. Il Consiglio di Stato ha dapprima rilevato la natura di organismo di diritto pubblico della fondazione che aveva bandito la procedura aperta oggetto della controversia sulla base del possesso dei tre requisiti di matrice comunitaria individuati dall'art. 3, comma 26, d.lgs. 163 del 2006 (requisito personalistico, trattandosi di persona giuridica di diritto privato; requisito dell'influenza dominante del soggetto pubblico, in quanto ente finanziato prevalentemente da enti pubblici locali, dotato di organo direzionale a designazione pubblica maggioritaria e sottoposto a ingerenze pubbliche incontestabili; requisito teleologico, in quanto persegue interessi di tipo generale) e ha quindi ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa.

L'inadeguatezza dei criteri prescelti. Il Collegio, rilevando che nel caso di specie, il disciplinare prevedeva criteri generici e inadeguati a orientare le scelte della stazione appaltante e l'attribuzione dei punteggi sui singoli elementi dell'offerta tecnica, non prevedendo alcun sub-peso, sub-criterio o sub-punteggio che consentisse di guidare entro margini predeterminati la discrezionalità della Commissione, sì da consentire di identificare il percorso logico seguito, coerentemente a quanto già affermato dalla giurisprudenza ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 83 d.lgs. 163 del 2016.

L'insufficienza della mera valutazione numerica. Il Collegio ha poi ritenuto, nello specifico, che la mera motivazione numerica, anche nell'ipotesi di utilizzo del metodo del confronto a coppie, condotto in presenza di criteri di valutazione generici e indeterminati e in assenza di sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi, viola il generale principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 l. n. 241 del 1990.

Infatti, secondo la Sezione, «se è vero che, per consolidata giurisprudenza, il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione e che, in ipotesi di confronto a coppie, il sindacato giurisdizionale non può entrare nel merito delle valutazioni della Commissione, costituendo in tal caso il punteggio attribuito indice del grado di preferenza riconosciuto alla singola offerta nel raffronto con le altre e, al contempo, adeguata motivazione delle valutazioni sui singoli elementi qualitativi, nondimeno tali affermazioni postulano la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, al fine di consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi. La mera valutazione numerica è, infatti, sufficiente per un'idonea motivazione soltanto se i criteri, sottocriteri e sub-pesi siano stati prefissati in maniera specifica e con un adeguato grado di dettaglio: il che non può ritenersi qui avvenuto».

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