Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
15 Febbraio 2018
La riunione di più professionisti in un unico studio associato fa sì che le esperienze professionali da ciascuno maturate in pendenza del rapporto collaborativo rilevino, non solo individualmente, ma come fattori di qualificazione dell'intero studio; con la conseguenza che, qualora nel corso del rapporto, uno dei professionisti fuoriesca dalla compagine associativa, per qualsiasi motivo, i requisiti maturati continuano a giovare ai soggetti che siano rimasti nello studio associato, proprio perché acquisiti nel corso di un'esperienza comune. Viene richiamata l'Adunanza Plenaria n. 8 del 2012, che in tema di modificazioni soggettive dell'a.t.i. in rapporto al principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, ha concluso condividendo la soluzione per la quale le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo sono quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, «purché la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell'a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'a.t.i. che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva, Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842» . |