Non richiesto per i raggruppamenti verticali il possesso del 60% dei requisiti necessari per l’esecuzione di prestazioni diverse dalla principale
16 Febbraio 2018
La disposizione dell'art. 12, comma 7, lett. a) del disciplinare di gara, laddove richiama l'art. 261, comma 7, del dpr 2010 n. 207 e fissa nel 60% la percentuale minima dei requisiti che deve possedere l'operatore mandatario dei raggruppamenti dei progettisti, deve essere riferita ai soli raggruppamenti orizzontali e non a quelli verticali. Ne deriva che il provvedimento di esclusione, che non contesta il possesso da parte della mandataria dei requisiti necessari per l'esecuzione della prestazione principale, ma il mancato possesso del 60% dei requisiti riferibili alle altre prestazioni, si basa su un'interpretazione scorretta dell'art. 12, comma 7, lett. a) del disciplinare e dell'art. 261, comma 7, del dpr 2010 n. 207.
|