Gare telematiche, formato di presentazione della domanda di partecipazione e cause di esclusione 2.0

16 Febbraio 2018

La presentazione della domanda in un formato digitale diverso da quello stabilito dalla lex specialis di gara ne implica l'esclusione ogniqualvolta il formato adoperato dal concorrente non possa essere “aperto” dalla Stazione appaltante.

I fatti.

La controversia da cui è scaturita la sentenza in commento origina da un provvedimento di esclusione disposto dall'Amministrazione resistente in una procedura di gara svoltasi in via telematica e motivato sulla non conformità del formato elettronico adoperato dal raggruppamento ricorrente per la presentazione della domanda di partecipazione rispetto a quello imposto dalla

lex specialis

di gara.

Più precisamente, la mandataria e una delle mandanti del raggruppamento ricorrente, pur sottoscrivendole digitalmente, avevano presentato la domanda di partecipazione «in formato .doc e non .pdf, come invece prescritto dalla lettera d'invito».

La tesi del ricorrente. A dire del R.T.I. ricorrente il provvedimento di esclusione assunto nei suoi confronti risulterebbe illegittimo perché l'Amministrazione, avvedutasi della differenza di formato, avrebbe al più dovuto applicare la disciplina sul soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016, non potendo di contro procedere a punire detta divergenza con l'automatica esclusione dalla gara.

A supporto di tale tesi, e in replica alle difese dell'Amministrazione resistente, parte ricorrente ha in particolare sottolineato:

  • che la stazione appaltante avrebbe dovuto procurarsi gli strumenti per “aprire” i file in formato .doc;
  • che, di conseguenza, non può sostenersi che la stessa non abbia potuto ricorrere al soccorso istruttorio perché impossibilitata ad “aprire” i file e, dunque, ad «accertare contenuto e provenienza dell'offerta»;
  • che, in ogni caso, i file .doc, una volta sottoscritti digitalmente, non sarebbero, esattamente come quelli in formato .pdf, più modificabili dopo il loro invio.

Il principio di diritto fissato dal T.A.R. Lombardia. Nel dirimere tale controversia, il TAR Lombardia ha anzitutto escluso che, a fronte dalla specifica imposizione in capo ai concorrenti di presentare le domande in formato .pdf., si possa sostenere che la Stazione appaltante fosse comunque «obbligata a procurarsi un sistema di lettura dei documenti redatti in formato .doc».

Il Collegio ha poi evidenziato che il formato digitale con cui il concorrente presenta la sua domanda rappresenta un «elemento intrinseco ed essenziale della [domanda] stessa» e non un «elemento formale» di quest'ultima. Da qui l'impossibilità di invocare in consimili evenienze l'applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

Tale approdo, come espressamente si evidenzia nella sentenza in questione, troverebbe, mutatis mutandi, supporto in quella giurisprudenza che ha sin qui ritenuto legittima «l'esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un guasto (...) dell'originazione del relativo file» (TAR Lombardia, sez. IV, 22 dicembre 2017, n. 2475 e Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2014, n. 3329).

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