Concordato con cessione di beni e fallimento
20 Febbraio 2018
Nell'ambito di un concordato preventivo con cessione di beni, il creditore potrà chiedere il fallimento del debitore in concordato ex art. 6 l.fall. (nonché ex art. 1 e 5 l. fall.) solo a seguito della risoluzione del concordato stesso, in quanto, fino a tale momento, la sua qualità di creditore è spendibile solo all'interno della vicenda concordataria.
In tema legittimazione ad agire, nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni, fondare la legittimazione del creditore ad una azione diretta alla declaratoria di fallimento sul dato temporale della scadenza del termine annuale per l'azione risolutoria, costituisce equivoco interpretativo, essendo irragionevole che l'intervenuta decadenza piuttosto che impedire tout court l'esercizio del diritto, ne agevoli la sua attuazione per via giurisdizionale, svincolandola dai presupposti della risoluzione; infatti, delle due l'una: o il creditore può sempre agire in via autonoma per il fallimento o non può farlo mai, potendo solo chiederlo nell'ambito del modulo risolutorio previsto dall'art. 186 l.fall. (e, quindi, nel rispetto del termine annuale di decadenza). |