L’omologa del concordato e la rettifica dell’IVA detratta sotto la lente della CGUE
23 Febbraio 2018
Ai sensi dell'art. 185, par. 1 della Direttiva IVA, la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall'omologazione definitiva di un concordato costituisce un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni.
Il caso. La domanda presentata dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea verteva sulla questione relativa alla rettifica della detrazione dell'IVA per un'impresa slovena a seguito dell'omologazione del proprio concordato preventivo che aveva comportato la riduzione delle obbligazioni verso i creditori. In tale contesto l'Amministrazione Finanziaria locale respingeva il ricorso presentato dalla società sostenendo che il soggetto passivo è obbligato a rettificare le detrazioni effettuate quando siano mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle stesse. La società si opponeva alla rettifica sostenendo che l'omologazione di un concordato, avente l'autorità di cosa giudicata, non costituisce un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni bensì un caso particolare che non sarebbe previsto dalla legge.
Le questioni pregiudiziali. Secondo il giudice del rinvio l'omologazione del concordato, avente autorità di cosa giudicata, obbligherebbe il soggetto passivo alla rettifica delle detrazioni effettuate quando siano mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo di tali detrazioni. Per la soluzione del problema è stato ritenuto importante comprendere le disposizioni della Direttiva IVA - in particolare l'art. 185, par. 2 - ai sensi del quale la rettifica non ha luogo in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, salvo che gli Stati richiedano, tuttavia, tale rettifica.
Omologa del concordato e riduzione delle obbligazioni del debitore. La riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall'omologazione definitiva di un concordato non costituisce un caso di operazione totalmente o parzialmente non pagata che non dà luogo a una rettifica della detrazione operata inizialmente, allorché tale riduzione è definitiva, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare. In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, inoltre, lo Stato membro non è tenuto a prevedere espressamente un obbligo di rettifica delle detrazioni. |