Decreto legislativo - 31/12/1992 - n. 546 art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni 1 2 .1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione. 2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. 3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione . [3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.] 3
[1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vedi l'articolo 130, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Vedi, anche, l'articolo 130, comma 3, del D.Lgs. 175/2024 medesimo. [2] Per le nuove disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vedi l'articolo 62 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. [3] Comma inserito dall'articolo 49, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera i), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016. InquadramentoL'art. 17 in commento disciplina le specifiche regole riguardanti il «luogo» in cui l'attività di comunicazione o notificazione deve essere eseguita. Esso, assumendo carattere di specialità, prevale sotto diversi profili rispetto alle regole del codice di rito civile (l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 demanda infatti ai giudici tributari di applicare le norme del decreto e, soltanto, «per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile»). Ad esempio, diversamente dall'art. 139 c.p.c., a mente del quale «la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, e quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si deve fare nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio», l'art. 17 in commento apre la serie con il domicilio eletto per proseguire, in mancanza, con la residenza o la sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, mentre rimane irrilevante, ai fini della corretta notificazione degli atti processuali, il luogo nel quale sia stato notificato l'atto impugnato con il ricorso (Cancedda, 2016). Consegna in mani proprie del destinatarioLe notificazioni e di conseguenza le comunicazioni, di norma, sono fatte mediante consegna in mani proprie del destinatario (sul punto si veda: Meazza, 1943). Nel processo tributario la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui all'art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, richiamati dall'art. 38 (Cass. V, nn. 26472 e 26416 del 2023) . La giurisprudenza spiega che detta consegna «rappresenta, stante il carattere speciale del sistema tributario rispetto alle norme processuali civilistiche, la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere» (Cass. II, n. 7059/2014 e Cass. VI ord., n. 3795/2016). Peraltro la locuzione relativa alla consegna in mani proprie al destinatario identifica «tutte le forme di notifica previste dagli articoli 138 e 140 c.p.c. e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario» (Cass. V, ord., n. 1047/2010, Cass. V, ord., n. 20570/2011; Cass. V, n. 7059/2014, Cass. VI, ord., n. 3795/2016). Inoltre la notificazione eseguita mediante consegna in mani proprie deve considerarsi valida pur in presenza di una elezione di domicilio ( Cass. VI , ord., n. 27583/2019; Cass. V, n. 1528/2017). Atteso il già richiamato principio di specialità, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie prevalgono su quelle processuali civili (artt. 1, comma 2, e 49 d.lgs. n. 546/1992), a mente di una stretta interpretazione letterale, l'espressione «mani proprie» è da riferire esclusivamente alla parte e, quindi, la consegna in mani proprie, sì, ma della (sola) parte rappresenta la modalità di messa a conoscenza di atti e provvedimenti sempre consentita. Pertanto, la notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte, quand'anche nel giudizio a quo costituita a mezzo di un difensore, è valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 51, comma 1, d.lgs. cit. (Cass. V, n. 5504/2007). Per quanto attiene alle persone giuridiche, la notificazione eseguita mediante consegna in mani proprie del legale rappresentante deve considerarsi regolarmente effettuata anche nel caso in cui il medesimo sia reperita in luogo diverso dalla sede della società (come tipicamente nel proprio domicilio): vale infatti il medesimo principio sancito per le persone fisiche dall'art 138 c.p.c., secondo cui la consegna in mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario dell'atto (Cass. V, n. 12373/2002). Nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura. In presenza della detta elezione le notificazioni a società devono essere effettuate presso il relativo domicilio e non presso la sede legale, dovendosi peraltro ritenere che la disposizione dettata per il processo tributario dall'art. 17 d.lgs. n. 546/1992, laddove prevede che la notificazione possa eseguirsi in ogni caso "a mani proprie", non è estensibile alle società di capitali, per le quali la ricezione degli atti non può avvenire che per mezzo di altre persone, sia pure da esse dipendenti o incaricate (Cass. V, ord., n. 27050/2017). Notificazione (e comunicazione) presso il domicilio elettoLa parte processuale ha facoltà di indicare un luogo (il «domicilio eletto») in cui intende ricevere gli atti del processo tributario (in genere, per i contribuenti assistiti in giudizio da un difensore abilitato, detto domicilio coincide con lo studio del professionista). L'elezione di domicilio assume un particolare rilievo perché, come anticipato, sempre ferma restando la validità della notifica eseguita mediante consegna in mani proprie della parte, le notificazioni e per estensione le comunicazioni del processo tributario devono essere fatte «nel domicilio eletto [e soltanto in mancanza di questo] ... presso la sede o la residenza dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio» (in generale sul tema delle notificazioni e comunicazioni si veda: Mandrioli, 31; in ambito tributario si vedano: Bruzzone, Glendi-Bruzzone, 819; Elefante, 1147). In base all'articolo 17, comma 2, in commento, l'elezione di domicilio, così come l'indicazione della residenza o della sede, «hanno effetto anche per i successivi gradi del processo», ancora una volta in ragione della prevalenza della norma processuale tributaria rispetto alle ordinarie regole del codice di rito civile. Sul punto soccorrono le delucidazioni della S.C., la quale premette che, avendo il processo tributario un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546 del 1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio, facendone discendere la validità della notifica del ricorso in cassazione effettuata presso il domicilio che la parte, rimasta contumace in secondo grado, aveva eletto per il primo grado di giudizio (Cass. V, n. 25117/2016). La S.C. ha altresì chiarito che è nulla la notifica dell'impugnazione eseguita, non presso il domicilio eletto (o dichiarato), ma presso il procuratore non domiciliatario (Cass. V, ord., n. 22909/2020; Cass. V, ord., n. 27877/2018; Cass. V, n. 16486/2016; Cass. V, n. 9083/2015; Cass. V, ord., n. 576/2010); presso il domicilio personale della parte (Cass. VI, ord., n. 14502/2015); presso la parte appellata non costituitasi in appello (Cass. VI, ord., n. 4011/2014; cfr. anche Cass. V, n. 14403/2014 e Cass. VI, ord., n. 13026/2014). La nullità comporta la necessità della rinnovazione anche d'ufficio ex art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire, ipotesi nella quale la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. Nel caso in cui sia stato eletto domicilio, la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa exartt. 31 e 61 d.lgs. n. 546/1992 deve essere effettuata presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare radicalmente nulli (Cass. V, n. 1133/2017). In caso di elezione di domicilio presso una persona o un ufficio, la notifica «può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione» (art. 141, comma 1, c.p.c.): la consegna della copia al domiciliatario «equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario», mentre il rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto è considerato equipollente alla consegna in mani proprie (Cass. I, n. 10476/2006; Cass. V, n. 3725/2010). Variazione del domicilio eletto o della residenza o della «sede» dichiarata: condizione di efficaciaL'art. 17 in commento, al comma 1, prevede che le variazioni del domicilio o della residenza o della sede «hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione». Per la giurisprudenza, «la variazione di domicilio, per essere opponibile, deve essere notificata non solo alla segreteria ma anche alle parti costituite» (Cass. V, n. 4151/2014; cfr. anche Cass. V, n. 16699/2013; Cass. V, n. 7938/2016 e Cass. VI, ord., n. 13238/2016); mentre, in difetto della notifica, «i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato» (Cass. VI, n. 15389/2013; Cass. VI, ord., n. 14586/2014; Cass. V, n. 7938/2016 e Cass. V, n. 16189/2016). Variazione dell'indirizzo dello studio del difensore domiciliatario: onere di diligenza del notificante La regola per la quale le variazioni di domicilio, residenza, sede, per essere opponibili, devono essere notificate alla segreteria e alle parti costituite subisce una deroga nelle ipotesi di trasferimento dello studio del difensore presso il quale la parte ha eletto domicilio. La prevalente giurisprudenza ritiene infatti che il difensore domiciliatario non è tenuto a comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, gravando invece su chi effettua la notificazione o comunicazione l'onere di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo del destinatario, ove quello a sua conoscenza sia mutato (Cass. V, ord. n. 10565/2022; Cass. V, ord., n. 7320/2021; Cass. V, n. 29507/2020;Cass. VI, ord., n. 13238/2016; Cass. V, n. 5982/2016; Cass. V, n. 5153/2016;, Cass. VI, ord., n. 20209/2015; Cass. VI, ord., n. 10014/2014). L'accertamento del domicilio effettivo del difensore deve essere effettuato, anche mediante consultazione on line, «presso l'albo professionale, il quale rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede» (Cass. V, n. 4594/2016; Cass. V, n. 24940/2013). Secondo la S.C., nondimeno, è sufficiente la consultazione dell'albo professionale, come dicevasi anche on line, senza che possa ulteriormente imputarsi al richiedente l'eventuale esito negativo del tentativo di notificazione o comunicazione eseguito in luogo non corretto a causa del mancato aggiornamento dei dati: invero, «l'accessibilità telematica di un albo implica, evidentemente, che le informazioni presenti nel portale siano idonee ad ingenerare un legittimo affidamento sulla loro attendibilità ed attualità» (Cass. VI, ord. n. 20323/2014). Nulla, e perciò rinnovabile, è la notificazione dell'appello non andata a buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario, quando «sia mancata un'idonea ed inequivoca comunicazione dell'avvenuto trasferimento ...» (Cass. VI, ord., n. 22747/2015; Cass. I, n. 12539/2014; cfr. anche Cass. V, n. 5749/2016): comunicazione che, pertanto, per quanto auspicabile, tuttavia resta non dovuta. Capita con una certa frequenza che il procuratore domiciliatario sia revocato e sostituito da un altro. In tal caso è inesistente – e perciò insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c. – la notificazione, o anche comunicazione, effettuata al domicilio presso il procuratore una volta che in giudizio siano state legalmente rese note la revoca e la sostituzione (così Cass. VI, n. 529/2017, che ha escluso l'applicazione dell'art. 17 in commento e confermato la sentenza dichiarativa dell'inesistenza della notificazione effettuata presso il procuratore domiciliatario sostituito da altro procuratore domiciliatario, essendo state la revoca e la nuova nomina portate a conoscenza della controparte mediante memoria di costituzione del nuovo difensore). Rifiuto di ricevere la copia, irreperibilità e irreperibilità temporaneaSe non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o rifiuto delle persone destinatarie della copia, si applica l'art. 140 c.p.c., sicché l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione o comunicazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Pur nel silenzio dell'art. 17 commento, siffatta conclusione pare necessitata, attesa la necessità di concludere comunque il procedimento notificatorio, assicurando il perfezionamento della notificazione o comunicazione a prescindere dalla materiale ricezione dell'atto, tant'è che è sufficiente la semplice prova dell'invio della raccomandata attestante il deposito del documento presso la casa comunale. Talché, onde scongiurare il rischio di una notificazione impossibile ma al contempo di soddisfare la certezza dei rapporti giuridici, l'art. 140 c.p.c. cristallizza il perfezionamento della notifica al momento della spedizione, che segna il dies a quo di produzione di ogni effetto. Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.: ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario — e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea — lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dall'invio della raccomandata, essendo invece necessarie ulteriori ricerche solo quando il notificante abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato, perché in tal caso verrebbe meno il collegamento fra il luogo e il soggetto (collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto notificatogli ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (Cass. V n. 2919/2007). Notificazione presso la segreteria della C.t. per mancanza o assoluta incertezza del luogo in cui eseguire la notificaDiversa dall'ipotesi contemplata al paragrafo precedente è quella residualmente contemplata al comma 3 dell'art. 17 in commento, a termini del quale, «se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione». La S.C. puntualizza che la possibilità di procedere alla notificazione o comunicazione degli atti del processo tributario di merito presso la segreteria della Commissione trova applicazione non solo nelle ipotesi, espressamente menzionate, di originaria carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dalla parte, ma «anche nelle ipotesi in cui non risulti adempiuto l'onere di comunicare le successive variazioni e, pertanto, la sopravvenuta inefficacia delle indicazioni fornite renda in concreto impossibile procedere alla notificazione e alla comunicazione» (Cass.V, n. 6939/2006; cfr. anche Cass.S.U.n. 7946/2003; Cass. V, n. 13698/2005; Cass. V, n. 18527/2010; Cass.V, n. 5749/2016; Cass. VI, ord., n. 13238/2016). Patologie del procedimento notificatorioIn virtù di un principio di carattere generale, in tutte le ipotesi in cui la notificazione dell'atto sia stata materialmente eseguita, ma sia mancata la costituzione in giudizio della parte, il giudice è tenuto a verificare d'ufficio la regolare instaurazione del contraddittorio; il rilievo della «semplice nullità della notifica ... impone al giudice di ordinarne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c.» (da ultimo, Cass. S.U., n. 14916/2016) e l'eventuale sentenza emessa senza che la rinnovazione sia stata disposta è affetta da nullità e può essere impugnata in cassazione per violazione di legge (Cass. III, n. 5955/2016; Cass. VI, ord., n. 14174/2015; Cass. I, n. 10196/2015; Cass. V, n. 12439/2011, e Cass. III, n. 1424/2011). Quanto alla notifica a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p.e.c., valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art. 16-bis, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto), ed abbia invece eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31, avvenuta direttamente all'indirizzo p.e.c. è nulla, non potendosi equiparare alla consegna a mani proprie, che l'art. 17 fa sempre salva (Cass. V, ord., n. 9165/2023). L'esecuzione della notificazione oltre l'orario consentito dall'art. 147 c.p.c., che tutela l'interesse al riposo del destinatario e delle altre persone abilitate a ricevere l'atto in sua vece, può essere recriminata esclusivamente dal soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito, mediante il legittimo rifiuto di ricevere l'atto, con la conseguenza che, ove esso sia comunque accettato, l'irregolarità non impedisce il completamento del procedimento notificatorio, con la realizzazione della legale ed effettiva conoscenza e della costituzione del rapporto giuridico processuale (Cons. St. IV, n. 476/1997, in Foro amm., 1997, 1355). Notifica dell'atto di appelloLa notifica dell'atto di appello (sul punto si vedano: Turis, 7816; San Giorgio-Felicetti, 539), effettuata alla parte presso il suo domicilio reale, invece che presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio, integra una violazione dell'art. 330 c.p.c., applicabile — laddove impone di eseguire la notifica dell'impugnazione non direttamente alla parte cui è diretta, ma nel domicilio eletto ex art. 170 c.p.c. — in virtù del richiamo di cui agli artt. 1, comma 2, e 49 d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che siffatta notifica non è inesistente, ma nulla, con la conseguenza che, in caso di omessa costituzione dell'appellato, il giudice deve procedere alla rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; diversamente, la costituzione dello stesso senza nulla eccepire sana la nullità ex tunc(Cass. VI – 5, ord., n. 18104/2018;Cass. V, n. 8426/2017). Inoltre, la notifica dell'appello proposto avverso la decisione del giudice tributario di primo grado, cui si applica l'art. 17, d.lgs. n. 546/1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente. Di talché è nulla (e non inesistente) la notifica dell'appello eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario. Tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'impugnazione pervenuta a conoscenza dell'appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c. (Cass. V, ord., n. 22909/2020, Cass. V, ord., n. 27877/2018). La notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario, effettuata in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio a seguito del trasferimento dello studio professionale, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione previsto dall'art. 326 c.p.c., atteso che la variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, sicché resta soddisfatta l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l'opportunità dell'impugnazione: tale regola opera anche nel contenzioso tributario, in cui l'art. 17, comma 1, in commento, ai sensi del quale le variazioni del domicilio eletto sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo alla notifica nei loro confronti della variazione, vale solo per il domicilio autonomamente eletto dalla parte e non per l'elezione del domicilio dalla medesima effettuata presso lo studio del difensore (Cass. V, n. 7257/2017). A proposito della variazione del domicilio eletto e della residenza o della sede dichiarate, peraltro, essendo essa efficace dal decimo giorno successivo alla notifica alla segreteria della commissione ed alle controparti costituite, la notifica della sentenza d'appello effettuata presso il domicilio indicato come variato nella memoria di costituzione di appello, senza che, tuttavia, si sia provveduto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, in commento, è nulla ed inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, con conseguente ritualità della proposizione del ricorso per cassazione nel termine lungo (Cass. V, n. 24920/2016). Ove l'appellante decida di notificare l'atto di gravame avvalendosi già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992), le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non sono quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Pertanto non ricorre alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, tra l'altro in diretta relazione di parentela col destinatario dell'atto, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass. V, n. 16488/2016). Da ultimo, è inammissibile l'appello la cui notifica sia stata eseguita mediante mero deposito dell'atto presso la segreteria del giudice ove deve essere effettuata l'impugnazione, in assenza delle condizioni previste, in via residuale, dall'art. 17, comma 3, in commento, atteso che tale mero deposito non integra il requisito del concreto collegamento con il destinatario della notifica, trattandosi di luogo presso il quale il giudizio non è stato ancora instaurato, sicché non è possibile la sanatoria o la rinnovazione (Cass. V, n. 19840/2016, in una fattispecie in cui l'Agenzia delle Entrate aveva notificato l'appello solo presso il domiciliatario della controparte, risultato sconosciuto all'indirizzo, e non aveva provato di avere tentato la notifica anche al difensore, cui la parte aveva conferito la procura nel ricorso avverso l'accertamento, o al procuratore domiciliatario). Notifica dell'atto di appello nell’ipotesi di costituzione della parte pubblica per mezzo di un suo funzionario Nel nostro sistema processuale permane il tradizionale istituto, di natura privatistica, della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza di un termine "breve"(artt. 325 e 326 c.p.c.). Si tratta di un istituto che attribuisce alla parte un vero e proprio "diritto potestativo" di natura processuale, cui corrisponde una mera soggezione dell'altra parte, che nulla è tenuta a fare e nulla può fare per opporsi all'effetto giuridico perseguito dall'autore dell'atto stesso. Attraverso la notificazione della sentenza, infatti, la parte ha il potere di operare un mutamento della situazione giuridica dell'altra parte (che diviene soggetto passivo dell'attività processuale altrui), assoggettandola - secondo una sua scelta di convenienza - ad un termine di impugnazione più breve di quello altrimenti previsto. In particolare, la parte ha il potere, mediante la notificazione della sentenza eseguita nelle forme prescritte dagli artt. 170 e 285 c.p.c., di circoscrivere, in funzione sollecitatoria e acceleratoria, l'esercizio del potere di impugnazione dell'altra parte (destinataria della notifica) entro il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c. Tale accelerazione del termine per impugnare è condizionata al fatto che la notificazione della sentenza sia effettuata al "procuratore costituito" della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 c.p.c.; ovverosia ad un soggetto professionalmente qualificato in grado di assumere, nel minor tempo concesso dall'art. 8325 c.p.c., le più opportune decisioni in ordine all'eventuale esercizio del potere impugnazione. La dispiegata ratio legis chiarisce la ragione per la quale la giurisprudenza della Suprema Corte abbia assimilato, alla notifica della sentenza al procuratore costituito, la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito, ma non - invece - la notifica della sentenza eseguita alla parte personalmente, ritenendo tale ultima notifica inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. III, n. 16804/2015; Cass. III, n. 13428/2010). Vale la pena di osservare come la decorrenza del termine breve non sia correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, nè alla conoscenza effettiva della stessa, quale può essere derivata dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte o dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall'art. 479 c.p.c. (cfr. Cass., S.U., n. 13431/2006). La decorrenza del termine breve, invece, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisione rapida - cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare; sollecito, come si è ricordato, veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al "procuratore costituito", ai sensi degli artt. 285,326,170 c.p.c. (Cass., S.U., n. 12898/2011). Un caso particolare si verifica quando la parte pubblica sia difesa in giudizio tramite un proprio funzionario, secondo una scelta della Amministrazione che ha escluso dal processo il difensore professionista ed il corredo di garanzie processuali connesse alla rappresentanza in giudizio a mezzo di avvocato. In tale ipotesi, la Suprema Corte ha affermato che, nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la notifica della sentenza può essere eseguita nei confronti della parte pubblica individuata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, e, quindi, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso l'ufficio periferico che ha emanato (o non ha emanato) l'atto, a prescindere dalla scelta meramente organizzativa circa la modalità di costituzione nel precedente grado di giudizio (che può avvenire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, mediante il Direttore generale, mediante l'ufficio periferico che ha emanato l'atto o mediante l'ufficio del contenzioso della Direzione regionale delle entrate), atteso che l'alternativa, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, tra la notifica a mani proprie o presso il domicilio eletto opera in via generale nei confronti di tutte le parti (Cass. V, ord. n. 28755/2020;Cass. V, n. 18936/2015). Inoltre, nel processo tributario, ai fini del decorso del termine "breve" per impugnare le sentenze, fissato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, assume rilievo la consegna del provvedimento direttamente all'ufficio finanziario o all'ente locale, ovvero la spedizione dello stesso mediante il servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, atteso che, a seguito della modifica del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, per effetto del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. a), che ha sostituito il rinvio agli artt. 137 e ss. c.p.c. con il rinvio al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, è possibile notificare con tali modalità le sentenze dei giudici tributari (Cass. V, ord. n. 16554/2018; Cass. V, n. 5871/2012). Il termine breve di impugnazione decorre in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, vale a dire di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (Cass. II, ord. n. 15626/2018). Ricorso per cassazioneLe Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass.S.U., n. 14916/2016), di recente, sono state chiamate a dirimere la questione concernente l'individuazione della disciplina da applicare in ordine al luogo di notificazione del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di una Ctr. Si trattava di stabilire, a fronte di orientamenti non univoci, il rapporto tra il regime dettato dall'art. 330 c.p.c., in tema di «luogo di notificazione delle impugnazioni» e quello previsto, per il processo tributario dall'art. 17 in commento. Il quesito era dunque il seguente: «se al ricorso per cassazione si applichi in via esclusiva la disciplina del codice di rito ordinario, oppure possa, e in quali limiti, trovare applicazione la normativa speciale dettata, in materia, dal citato art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546». Il dato di assoluta rilevanza è che, ad avviso delle Sezioni Unite, anche a mente dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui «al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le regole dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto», occorre tenere distinta la disciplina dettata dall'art. 17 in commento per il processo tributario, cioè per quello che si svolge dinanzi alle commissioni tributarie, da quella prevista dal codice di rito civile per i ricorso per cassazione. L'assoluta rilevanza dell'assunto è evidente, perché, dal punto di vista sistematico, le Sezioni Unite ricostruiscono il processo tributario come confinato al solo giudizio di merito; talché il giudizio di legittimità, sottratto alla specialità del rito tributario, è naturaliter disciplinato da quello ordinario: ciò che nell'ottica della S.C. ha un significato profondo, dal momento che istituzionalmente ad essa spetta di garantire l'unità della giurisdizione e, oltre, l'applicazione nomofilattica del diritto, la quale può svolgersi solo allorquando il rito applicato, dinanzi ad essa, per addivenire all'esegesi corretta è unico. Ci si attarda sul punto in questione per rilevare che esso costituisce un portato fondante della giurisdizione civile, a fronte del quale, in specie dinanzi alla crisi numerica della giustizia tributaria in cassazione, svariate opzioni propongono lo smembramento delle sezioni tributarie dalla struttura della Corte o comunque la creazione di un plesso giurisdizionale di legittimità alternativo ad essa. Chiusa tale parentesi, riprendendo il filo del discorso, principia il ragionamento la Corte osservando che non esistono ragioni normative in forza delle quali affermare che l'art. 17 in commento si riferisce esclusivamente alle notificazioni endo-processuali, laddove, anzi, proprio l'assolutezza della previsione secondo cui «l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del giudizio» (comma 2), in uno ad evidenti esigenze di coerenza sistematica, induce all'opposta conclusione che detta previsione è applicabile, con carattere di specialità e quindi di prevalenza, anche alla notificazione del ricorso in appello. Va però fatta una precisazione; l'ultrattività dell'elezione di domicilio o dell'indicazione di residenza o di sede non può non riflettersi sull'individuazione del luogo di notificazione del ricorso per cassazione: ne consegue che, in deroga alla regola ordinaria, il ricorso è validamente notificato, questa volta ai sensi dell'art. 330, coma 1, seconda ipotesi, c.p.c., che dal rito ordinario integra quello tributario, anche nel caso in cui il soggetto destinatario della notificazione non si sia costituito nel giudizio di appello (oppure, pur costituitosi, non abbia effettuato alcuna indicazione). Par solo il caso di precisare che, a differenza di quanto una lettura superficiale potrebbe far ritenere, non si tratta di estendere al ricorso per cassazione la disciplina del processo tributario, bensì di riconoscere all'art. 17 in commento, con particolare riferimento al comma 2, un effetto esterno capace di riverberarsi sul – e perciò di saldarsi con il – meccanismo di operatività dell'art. 330 c.p.c., rendendolo, dunque, per tale via, pienamente applicabile in parte qua (sul punto: Cancedda, 2016, 3, 269). Pertanto, conclusivamente, «in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, stabilito dall'art. 17, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., primo comma, seconda ipotesi, nel caso in cui la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione”. Notifica del ricorso al successore ex lege dell'Agente di riscossione Il d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, conv. in legge, con modif. dalla l. n. 225/2016, ha previsto, all'art. 1, la soppressione di Equitalia e, precisamente che “A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato”. Il successivo comma 3 dispone che “Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. (…)”. In giurisprudenza si è posta la questione se, entrata in vigore la riforma del settore di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, sia rituale l'instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per l'estinta società del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anziché alla neoistituita Agenzia delle Entrate - Riscossione: e, in particolare, se debba applicarsi la regola generale, oppure l'eccezione, prevista da Cass. S.U. 04/07/2014, n. 15295 (seguita, quanto alla prima, dalla giurisprudenza successiva, tra cui, da ultimo, Cass. L., ord., n. 24845/2018) e, così, se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista, oppure se debba ritenersi, con l'estinzione di questo o per altra causa, malamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto. Al quesito ha dato risposta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4845 del 2021. In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito a quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, poiché la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il D.L. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. S.U., n. 4845/2021). Successivamente, Cass. S.U., n. 15911/2021, ribadendo il medesimo principio di diritto, ha altresì aggiunto che in tema di successione nel processo, qualora il trasferimento del rapporto controverso da un ente pubblico ad un altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale "in universum ius" ex art. 110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondo la disciplina dell'art. 111 c.p.c., sempre che l'ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa. Digitalizzazione della notifica di atti in materia di tributariaCon il DPCM 8.2.2022, n. 58 (in G.U. del 8.6.2022, n. 130) è stata data attuazione all'art. 26 del d.l. 16.7.2020, n. 76, norma che ha introdotto un ulteriore tassello sulla digitalizzazione della notifica di atti in materia di tributaria, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge. La piattaforma digitale è stata istituita dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 402, legge n. 160/2019) e disciplinata dall'articolo 26 del D.l. n. 76/2020. Il nuovo strumento potrà essere utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli agenti della riscossione e le altre figure preposte all'accertamento e riscossione dei tributi e altre entrate per conto degli enti locali. La PA, in sintesi, potrà inviare con valore legale, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a persone fisiche o giuridiche, enti associazioni e altri soggetti pubblici o privati, anche in materia tributaria. Il decreto 58/2022 avvicina la transizione della Pubblica Amministrazione alle notifiche con modalità digitali. Viene prevista e regolamentata la realizzazione di una piattaforma digitale per le notifiche, affidata alla società PagoPA (PANATO). L'obiettivo dichiarato dal legislatore è di permettere la fruizione completamente digitale dei servizi pubblici con l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale per cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi. L'art. 3 del decreto disciplina la infrastruttura tecnologica, il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento e i malfunzionamenti. I mittenti accedono alla piattaforma tramite SPID di livello di sicurezza almeno significativo o CIE del funzionario incaricato di curare le attività istruttorie preliminari all'adesione alla piattaforma. Il funzionario incaricato compila il modulo di adesione, con il quale vengono anche accettate le condizioni del servizio, reso disponibile sulla piattaforma. Il gestore della piattaforma invia al domicilio digitale del mittente, risultante dall'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi, il modulo di adesione. Il mittente restituisce il modulo di adesione, sottoscritto con firma digitale del dirigente competente, tramite il canale disponibile in piattaforma. I mittenti, perfezionato il procedimento di adesione, accedono alla piattaforma a mezzo SPID di livello di sicurezza almeno significativo o CIE dei funzionari autorizzati, i cui estremi identificativi vanno inseriti nell'apposita pagina di configurazione (art. 4). Nel regolamento sono previste strumenti e misure a tutela del cittadino, sempre nell'ottica di semplificazione dei rapporti con la P.A. In specie, l'art. 6 prevede la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma da parte del mittente. I destinatari (cittadini, professionisti ed imprese) possono anche eleggere un domicilio digitale apposito e specifico per le notizie, indicandolo direttamente nel portale. Questo domicilio viene privilegiato dal legislatore. Infatti, la notifica (art. 7) viene eseguita verso il destinatario in prima battuta al domicilio digitale eletto nella piattaforma; in mancanza “il gestore esegue la notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario”; in subordine viene eseguita al domicilio digitale generale. La piattaforma inoltre dovrà prevedere sia la facoltà di accesso diretto per il destinatario, con la messa a disposizione di tutti i dati della notifica e del relativo documento/contenuto (art. 8), sia la possibilità di delegare un terzo all'accesso (art. 9). Quest'ultimo precisa le modalità di delega, che può essere conferita sia in generale per tutti gli enti notificanti che per casi specifici. Inoltre, a livello tecnico, nel caso in cui tutti i domicili digitali risultino saturi o non validi, il gestore effettuerà un secondo tentativo. Dopo due tentativi falliti, il gestore renderà disponibile al mittente, in apposita area riservata della piattaforma un avviso di mancato recapito del messaggio, con altresì l'obbligo di fornire notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto con raccomandata (specie in caso di mancato recapito degli avvisi digitali) e avviso di cortesia (anche digitale sull'applicazione IO). In proposito l'art. 10 prescrive al comma 2 il contenuto di detto avviso: “2. L'avviso di avvenuta ricezione indica il mittente, l'identificativo univoco della notificazione (IUN), le modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma, nonché' le modalità attraverso cui il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione”; al comma 3 le modalità di accesso facilitate anche per soggetti privi di accesso mediante SPID o CIE: “3. Al fine di consentire l'estrazione della copia analogica del documento anche da parte dei destinatari privi di SPID o CIE, l'avviso di avvenuta ricezione indica anche le modalità di accesso digitale semplificato all'atto notificato, attraverso link, bar code, QR code o altra tecnologia equivalente. L'accesso semplificato può essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un lasso temporale prestabilito espressamente indicati nell'avviso di avvenuta ricezione”. La responsabilità per il contenuto delle notifiche e per le informazioni rimane in capo ai mittenti, mentre il gestore è responsabile invece del corretto funzionamento del servizio (art. 13). Nello stesso modo è ripartita la titolarità del trattamento dati personali (art. 14): “I mittenti sono titolari del trattamento dei dati utilizzati per l'invio al gestore della piattaforma degli atti da notificare, nonché per la trasmissione e conservazione degli stessi. I mittenti possono trattare tramite la piattaforma anche particolari categorie di dati personali e giudiziari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9, comma 1, e 10 del Regolamento (UE) 679/2016.”; il gestore è invece titolare del trattamento per quanto riguarda l'accesso alla piattaforma: “2. Il gestore della piattaforma è titolare del trattamento dei dati necessari all'accesso alla piattaforma a mezzo SPID o CIE da parte dei destinatari, dei dati necessari per l'adesione e l'accesso dei mittenti, e di ogni altro dato inerente alla gestione di ogni attività strumentale all'utilizzo della piattaforma stessa, ivi inclusa l'acquisizione dei domicili digitali delle persone fisiche”, ciò con l'obbligo di implementare misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche (comma 7). Quanto alla conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma, l'art. 15 precisa che il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle attestazioni (di cui all'articolo 12) per dieci anni dalla data del perfezionamento della notifica per il destinatario, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e del CAD. Gli atti oggetto di notificazione restano invece disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale circostanza è espressamente indicata nell'avviso di avvenuta ricezione. Il gestore della piattaforma garantisce l'accesso ai documenti e agli atti di cui ha la disponibilità, per i periodi rispettivamente previsti, a mittenti e destinatari interessati, inclusi i loro delegati, previa loro identificazione tramite SPID o CIE. Infine, si ricorda che, al fine di procedere alla verifica e al monitoraggio in ordine al funzionamento della piattaforma e al suo effettivo utilizzo da parte delle amministrazioni è istituito, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito tavolo di monitoraggio al quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni centrali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI, nonché del soggetto gestore della piattaforma. BibliografiaBruzzone, Notificazioni e comunicazioni degli atti tributari, Padova, 2006; Cancedda, Processo tributario di merito: il «luogo» di notifica degli atti, in Fisco Oggi, Rivista telematica, 21 ottobre 2016; Cancedda, Notifica secondo le regole del c.p.c. a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione tributario, in Il Fisco 2016, 3, 269; Mandrioli, Diritto Processuale Civile, II, Torino, 2017, 31; Meazza, La notificazione a mani si perfeziona anche per il notificante con la consegna al destinatario, in Giur. mer., 2008, 7/8, 1943; Elefante, Le notificazioni e le comunicazioni nel processo tributario, in Boll. trib. d'informaz.2010, 14, 1147; Glendi-Bruzzone, Processo tributario - Comunicazioni e notificazioni, in Riv. giur. trib. 2011, 9, 819; San Giorgio-Felicetti, Notificazione dell'appello nel processo tributario, in Corr. giur. 2011, 4, 539; Turis, Termine per l`impugnazione e luogo delle notificazioni nel processo tributario, in Il Fisco, 2009, 47, 7816; Panato, Al via il 21 giugno la piattaforma notifiche della P.A., in Quot. giur., 14 giugno 2022; Pittari, PTT: cosa succede su durante l’udienza il collegamento da remoto funziona male? in Quot. giur., 18 settembre 2023. |