Decreto legislativo - 31/12/1992 - n. 546 art. 48 bis - Conciliazione in udienza 1 2 3

Salvatore Labruna

Conciliazione in udienza 123

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilita', invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere4.

[1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vedi l'articolo 130, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Vedi, anche, l'articolo 130, comma 3, del D.Lgs. 175/2024 medesimo.

[2] Per le nuove disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vedi l'articolo 100 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175.

[3] Articolo aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 2016 , dall'articolo 9, comma 1, lettera t), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

[4] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'articolo 149, comma 1, lettera b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Inquadramento.

A differenza della conciliazione fuori udienza, di cui al precedente art. 48, la conciliazione in udienza richiede la presentazione di una specifica istanza entro il termine massimo previsto per il deposito delle memorie illustrative (dieci giorni prima dell'udienza di trattazione) e si svolge in pubblica udienza, nella quale la Commissione invita le parti a raggiungere un accordo, eventualmente rinviandone ad una successiva udienza di prosecuzione il perfezionamento con la redazione del processo verbale di cui al comma 3, la cui copia autentica potrà essere chiesta alla Segreteria per l'utilizzo come titolo per l'eventuale esecuzione. Nelle more, le parti processuali possono continuare la negoziazione e –ove positivamente conclusa- sono libere di sottoscrivere un proprio autonomo accordo conciliativoex art. 48, d.lgs. n.546/1992, da depositare entro la data fissata per l'udienza di prosecuzione, al solo fine della conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio. Anche se l'efficacia all'effetto deflattivo dell'istituto risulta così attenuata, non può revocarsi in dubbio la validità del tardivo accordo conciliativo fuori udienza, autonomamente formalizzato tra l'udienza di rinvio e quella di prosecuzione. Diversamente opinando, si contrasterebbe con il canone della ragionevole durata del processo e con l'interesse alla tutela del diritto di azione atteso che, sull'accordo delle parti a definire la lite, secondo il principio di disponibilità delle posizioni, il giudice dispone secondo l'interesse delle stesse e dell'ordinamento nazionale (e comunitario), prendendo atto dell'ormai inutile prosecuzione della causa.

Prassi

Circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015, Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione: 11.11 Articoli 48, 48- bis e 48- ter – La conciliazione giudiziale. L'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge delega n. 23 del 2014 annovera, tra i criteri direttivi della riforma, quello di «rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario», nell'intento di superare la criticità legata allo scarso utilizzo di tale istituto e «anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore entità». In attuazione del predetto criterio, le lettere s) e t) dell'articolo 9 del decreto di riforma hanno operato una riscrittura della conciliazione giudiziale, introducendo una serie di modifiche alla disciplina, che in tal modo risulta articolata su tre norme: l'articolo 48, che rispetto alla previgente formulazione presenta la rubrica e il testo integralmente sostituiti, nonché i nuovi articoli 48-bis e 48-ter. Nello specifico, gli articoli 48 e 48-bis disciplinano separatamente le due tipologie di conciliazione, rispettivamente denominate «fuori udienza» e «in udienza», mentre l'articolo 48-ter detta disposizioni, comuni alle due tipologie di conciliazione, per la definizione e il pagamento delle somme dovute.

1.11.3 Conciliazione perfezionata «in udienza». Con riferimento alla conciliazione «in udienza», il nuovo articolo 48-bis prevede che ciascuna delle parti possa presentare un'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia, entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto n. 546 per il deposito delle memorie illustrative, cioè entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo sia al secondo grado di giudizio.

La precedente disciplina prevedeva che la proposta di conciliazione andasse inserita nell'istanza di discussione in pubblica udienza di cui all'articolo 33 del decreto n. 546, da notificare entro il medesimo termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione.

Anche nella nuova disciplina, invero, si deve ritenere che l'istanza per la conciliazione, anche ove contenuta in una memoria illustrativa, non possa prescindere dalla presentazione della richiesta di pubblica udienza, necessaria per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

In udienza la commissione, se ravvisa le condizioni di ammissibilità della proposta, invita le parti alla conciliazione.

La previgente disciplina stabiliva che, nel caso in cui la conciliazione non si realizzasse nella prima udienza, la commissione poteva assegnare un termine non superiore a sessanta giorni affinché si addivenisse ad una conciliazione «fuori udienza».

Ora il nuovo comma 2 dispone che la commissione possa rinviare la causa a successiva udienza «per il perfezionamento dell'accordo conciliativo», senza prevedere più l'assegnazione di un termine.

Nell'ipotesi in cui l'accordo conciliativo sia raggiunto «in udienza», il comma 3 dell'articolo 48-bis prevede che esso debba risultare da apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute ed i termini e le modalità di pagamento. L'accordo in questo caso viene formalizzato all'interno del processo verbale redatto dal segretario della commissione secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto n. 546.

Ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 48-bis, «La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale». Sul punto si richiama quanto osservato al paragrafo precedente con riguardo alla conciliazione «fuori udienza», circa la rilevanza della novità che fa coincidere il perfezionamento con la sottoscrizione dell'accordo; nell'ipotesi di conciliazione «in udienza», come detto, l'accordo conciliativo è formalizzato nel processo verbale ed ha efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente determina unicamente l'iscrizione a ruolo del credito derivante dall'accordo stesso e l'applicazione delle sanzioni per l'omesso versamento delle somme dovute in base alla conciliazione.

Il comma 3 dell'articolo 48-bis stabilisce, infatti, che «il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente», alla stregua dell'accordo nella conciliazione «fuori udienza».

A seguito dell'intervenuta conciliazione, la commissione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 48-bis, dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

(Circolare 38 Ae 2015- Riforma del Processo Tributario)

Casistica

Poiché il d.lgs. n. 156/2015, che ha esteso la conciliazione giudiziale anche alla fase di appello, con la novella dell'art. 48-bis, per la conciliazione «in udienza» stabilisce in maniera chiara e inequivoca per l'istanza di conciliazione della controversia il termine previsto dall'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 per il deposito delle memorie illustrative, cioè dieci giorni liberi prima della data di trattazione, l'istanza presentata direttamente in udienza è tardiva (C.t.r. Lombardia, 718/36/2016).

Bibliografia

Consolo-Glendi, Commentario breve alle leggi del processo tributario, III, Padova, 2012; Giuliani, Codice del contenzioso tributario, IV, Milano, 2016;

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