Decreto legislativo - 31/12/1992 - n. 546 art. 66 - Procedimento 1 2 .

Annamaria Fasano

Procedimento12.

1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

[1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vedi l'articolo 130, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Vedi, anche, l'articolo 130, comma 3, del D.Lgs. 175/2024 medesimo.

[2] Per le nuove disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vedi l'articolo 122 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175.

Inquadramento

La norma in esame stabilisce che il giudizio di revocazione si svolge secondo le norme previste per il procedimento avanti alla commissione tributaria adita, adeguando in tal senso la disciplina del processo tributario a quella del codice di rito (art. 400 c.p.c.), nel rispetto del generale criterio direttivo di cui all'art. 30, comma 1, lett. g), l. delega 30 dicembre 1991, n. 413. Questo aspetto costituisce una delle più significative novità della riforma del 1992, se si considera che, nel previgente sistema, l'art. 41, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 dichiarava sempre applicabili al procedimento di revocazione, purchè compatibili, le norme relative al giudizio di secondo grado (Turchi, 2016, 980 ss.).

La scelta compiuta dal legislatore del 1992 appare coerente con la previsione di una più compiuta disciplina del giudizio tributario di revocazione, oggi retto da disposizioni di per sé idonee a conferire al procedimento i tratti tipici di un giudizio impugnatorio, nell'ambito del quale ben si giustifica il richiamo, in funzione di chiusura e completamento, alle norme stabilite per il procedimento che si svolge avanti al giudice ad quem (Turchi, 2016, 981).

La costituzione del resistente

La norma in commento prevede che «davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione».

Ne consegue che, in forza di quanto previsto dall'art. 23 della normativa in esame, la parte resistente deve costituirsi nel termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso mediante il deposito del proprio fascicolo contenente le proprie controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione.

La costituzione tardiva della parte resistente comporta la preclusione dalla proposizione delle eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio e dalla presentazione di istanza per la chiamata di terzo (Di Paola, Tambasco, 328).

Il procedimento.

In seguito alla costituzione della parte ricorrente, la segreteria della Commissione tributaria adita procede con l'iscrizione della causa nel registro generale e alla formazione del fascicolo d'ufficio che, come noto, contiene il fascicolo del ricorrente e delle altre parti nonché tutti i documenti prodotti.

Il ricorso viene, quindi, assegnato dal presidente della Commissione tributaria ad una delle sezioni della Commissione, anche alla stessa che ha provveduto all'emanazione della sentenza impugnata. A questo punto, il presidente della sezione cui è stato assegnato il ricorso, procede con l'esame preliminare del ricorso al fine di valutare l'ammissibilità o meno dello stesso.

In caso affermativo, viene fissata la data per l'udienza di trattazione, che può essere in camera di consiglio o, su richiesta delle parti, pubblica, e della quale la segreteria deve dare comunicazione alle parti costituite, ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. n. 546/1992, almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza medesime. Questo al fine di permettere alle parti di provveddere all'eventuale deposito di documenti, di memorie e di repliche ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto.

Nell'ipotesi in cui la causa sia discussa in camera di consiglio, il relatore espone i fatti di causa al Collegio in assenza delle parti e della trattazione verrà redatto processo verbale successivamente.

Al contrario, se la causa viene discussa in pubblica udienza, il presidente autorizza le parti a partecipare ed il relatore provvederà ad illustrare i fatti di causa al Collegio e della trattazione, anche in questo caso, verrà redatto processo verbale.

Come noto, il giudizio di revocazione si articola in due fasi distinte, aventi un diverso oggetto: nella prima fase, che si designa come iudicium rescindens, il giudice deve accertare se ricorra, nel caso sottoposto al suo esame, il motivo di revocazione addotto in domanda e se tra il motivo eventualmente accertato e la sentenza impugnata esista rapporto di causalità; nella seconda fase, denominata iudicium rescissorium e alla quale si fa luogo, ovviamente, solo se si concluda positivamente la prima, il giudice riesamina il merito della controversia con un nuovo accertamento immune dai vizi riscontrati per la sentenza impugnata (Cantillo, 512).

Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, considerato che l'art. 403 c.p.c. consente l'impugnazione della decisione sulla revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va escluso che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., essendo lo stesso esperibile solo nei confronti dei provvedimenti decisori di merito per i quali non sia apprestato altro mezzo di impugnazione (Cass. n. 16449/2021).

Bibliografia

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