Decreto legislativo - 31/12/1992 - n. 546 art. 77 - Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze 1 .Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze1. 1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorché abrogate ai sensi dell'art. 71 2.
[1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vedi l'articolo 130, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Vedi, anche, l'articolo 130, comma 3, del D.Lgs. 175/2024 medesimo. InquadramentoL'art. 77 stabilisce che le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, qualora non ancora definite alla data di insediamento delle nuove Commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative previgenti disposizioni, pur se le stesse vengono abrogate dall'art. 71 del decreto legislativo in commento. Dette controversie sono quelle instaurate, per quanto riguarda il merito, in base alle disposizioni dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e dell'art. 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e, per quanto attiene alla riscossione, in base all'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'art. 63 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Pertanto, le controversie in materia di tributi comunali e locali, pendenti alla data di insediamento delle nuove Commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai competenti organi di primo e secondo grado presso cui i relativi ricorsi sono stati presentati. Relativamente alle controversie conseguenti ad avvisi di accertamento non ancora impugnati, si precisa che se detti atti sono impugnati entro il 31 marzo 1996, i relativi ricorsi devono essere presentati presso gli organi di contenzioso amministrativo, secondo la normativa vigente fino al 31 marzo; mentre se impugnati dal successivo 1° aprile, detti ricorsi andranno presentati, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal 1° aprile 1996, alle competenti Commissioni provinciali secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 72, trattandosi di controversie non ancora instaurate alla data di insediamento delle nuove Commissioni tributarie (Circ. n. 98/E-II-3-1011 del 23 aprile 1996, Dir. AA.GG. e Contenzioso tributario — Nuova disciplina – Istruzioni). BibliografiaBaglione, Menchini, Miccinesi, Il nuovo processo tributario: commentario, Milano, 2004. |