Decreto legislativo - 31/12/1992 - n. 546 art. 71 - Norme abrogate 1 .Norme abrogate1. 1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l'articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 19, commi 4 e 5, e l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 1442. 2. È inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto.
[1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vedi l'articolo 130, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Vedi, anche, l'articolo 130, comma 3, del D.Lgs. 175/2024 medesimo. [2] Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera h), del D.L. 8 agosto 1996, n. 437. InquadramentoCon l'articolo in commento il legislatore ha avvertito l'esigenza di procedere all'abrogazione, espressa o tacita, di alcune norme, esistenti alla data di insediamento delle nuove Commissioni tributarie, divenute incompatibili col nuovo rito. Infatti, al comma 1, oltre all'abrogazione espressa delle disposizioni procedurali contenute nel d.P.R. n. 636/1972, viene prevista la soppressione, a far data dal 1° aprile 1996, di alcune norme disciplinanti la competenza degli organi amministrativi in materia di tributi locali e la facoltà degli stessi di concedere la sospensione dei ruoli. In particolare, dalla predetta data, sono soppressi: – l'art. 288 del testo unico della finanza locale concernente il ricorso avverso gli errori materiali dei ruoli relativi ai tributi locali; – l'art. 1 e gli artt. da 15 a 45 del d.P.R. n. 636/1972 recante la previgente disciplina del contenzioso tributario. A tale riguardo va evidenziato che l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 545/1992 ha espressamente abrogato le restanti norme da 2 a 14 del citato d.P.R. n. 636/1972. Si precisa che le norme del menzionato d.P.R. n. 636/1972continuano ad applicarsi alla Commissione tributaria centrale, giusta quanto disposto dal comma 2 del citato art. 49 del d.lgs. n. 545/1992 e dall'art. 75, comma 1, del decreto legislativo in rassegna; – l'art. 19, commi 4 e 5, e l'art. 20 del d.P.R. n. 638/1972 concernenti le impugnazioni degli avvisi di accertamento dei tributi comunali e provinciali non soppressi e notificati a decorrere dal 1° gennaio 1974; – l'art. 24 del d.P.R. n. 639/1972 riguardante il ricorso avverso gli atti di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; – l'art. 63, comma 5, e l'art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 43/1988 concernenti i ricorsi contro le risultanze dei ruoli relativi alla riscossione coattiva dei tributi locali; – l'art. 4, comma 8, del d.l. n. 66/1989, convertito dalla l. n. 144/1989 disciplinante il contenzioso relativo all'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (Iciap), peraltro modificato dall'art. 42-ter, comma 2, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 marzo 1995, n. 85; – l'art. 11, comma 5, del d.l. n. 151/1991, convertito dalla l. n. 202/1991, riguardante il ricorso avverso i ruoli formati ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a) del d.P.R. n. 43 del 1988 e contro i relativi avvisi di mora. Al riguardo si rinvia a quanto chiarito nel commento all'art. 2 ed all'art. 47. Il comma 2 dell'articolo in commento, con opportuna norma di chiusura, abroga ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nel d.lgs. n. 546/1992, recependo il principio sancito dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi al codice civile) che, dispone, in base al principio della successione delle leggi nel tempo, l'abrogazione per incompatibilità delle precedenti disposizioni modificate dalle nuove norme. Alla luce di tale principio si deve, pertanto, considerare incompatibile con le norme del d.lgs. n. 546 del 1992, il disposto dell'art. 5, comma 4, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 giugno 1990, n. 165, che prevede una modalità di definizione agevolata delle controversie pendenti innanzi alle Commissioni tributarie — il cui importo complessivo non risulti superiore a lire dieci milioni — attraverso il pagamento di una somma pari al 90% dei tributi ancora controversi e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. La stessa norma prevede, inoltre, che tale definizione possa realizzarsi fino a quando non sia intervenuta la decisione della Commissione tributaria di II grado. Poiché questa definizione agevolata è prevista per le controversie incardinate dinanzi alle Commissioni tributarie di I e II grado che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 545/1992, sono soppresse alla data di insediamento delle Commissioni provinciali e regionali, tale procedura si considera abrogata per incompatibilità col nuovo rito. (Circ. n. 98/E-II-3-1011 del 23 aprile 1996, Dir. AA. GG. e Contenzioso tributario — Nuova disciplina – Istruzioni). BibliografiaBaglione, Menchini, Miccinesi, Il nuovo processo tributario: commentario, Milano, 2004. |