Affidamento in convenzione diretta alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di “emergenza e urgenza”
26 Febbraio 2018
Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. h), del d.lgs. 50/2016, i “servizi di ambulanza”, identificabili con il codice “CPV 85143000-3“, rientrano tra i servizi che sono esclusi dalle disposizioni del codice. Da tale esclusione sono esplicitamente eccettuati “i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza”, i quali dunque restano assoggettati al sistema dell'evidenza pubblica. La possibilità di affidare in convenzione diretta alle organizzazioni di volontariato i soli servizi di trasporto sanitario di “emergenza e urgenza” è stata prevista espressamente, a livello nazionale, dal Codice del Terzo Settore (art. 57 d.lgs. 117/2017). I servizi di trasporto di persone in ambulanza, qualora di valore pari o superiore alla soglia comunitaria di 750.000,00 euro (art. 35 comma 1 lett. d)), ricadono nell'ambito della direttiva UE 24/2014 e del relativo Titolo III, dedicato ai particolari regimi di appalto: in specifico, gli artt.. 74 e ss., indicano le disposizioni in tema di affidamento dei servizi di cui all'allegato XIV (ivi inclusi i servizi di ambulanza). Nell'ambito del d.lgs. 50/2016 i servizi di ambulanza identificati con il CPV predetto, rientrano tra i servizi sanitari che, ai sensi degli artt. 140,142, 143 e 144 del codice, possono formare oggetto di appalti pubblici secondo il cd. “regime alleggerito” di cui all'art. 142 o secondo il sistema della gara “riservata” a determinate categorie di operatori no-profit, ai sensi dell'art. 143. Le nuove disposizioni comunitarie e nazionali (art. 17 lettera h) del d.lgs. 50/2016) restringono l'area dell'affidamento diretto ai soli servizi di trasporto in ambulanza che possano definirsi di “emergenza”. In dette ipotesi non è ravvisabile una ipotesi di internalizzazione del servizio attraverso l'inclusione da parte della Regione delle associazioni di volontariato nel “sistema pubblicistico” del trasporto sanitario. Di “autoproduzione” in senso proprio, infatti, può discorrersi solo nel momento in cui il soggetto pubblico provveda con propri mezzi e proprie strutture alla realizzazione del bene o del servizio oggetto di interesse, laddove le associazioni di volontariato rimangono soggetti privati, non vedono limitata in alcun modo la loro attività in concomitanza con gli affidamenti ad esse assegnati dalla Regione, né presentano alcuna relazione strutturale o funzionale con l'ente regionale che possa renderli assimilabili ad articolazioni funzionali dell'ente pubblico emanante. |