Decreto ministeriale - 26/04/2012 - n. 60213 art. 5 - Indirizzo di P.E.C.Indirizzo di P.E.C. Art. 5 1. L'indirizzo di P.E.C. utilizzato dall'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria per le comunicazioni di cui al presente decreto, e' quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo. 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l'indirizzo di P.E.C. deve coincidere con quello rilasciato ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, ovvero altro indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato da un gestore in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Per le societa' iscritte nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 e' quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabile anche nel sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Indice PA) di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di garantire l'invio delle comunicazioni mediante posta elettronica certificata, gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, in caso di omessa ovvero errata indicazione dell'indirizzo di P.E.C. negli atti difensivi delle parti, possono, altresi', utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del C.A.D. 5. Gli indirizzi di P.E.C. degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze «www.finanze.gov.it», oltre che nell'Indice PA. InquadramentoL'articolo 5 del decreto ministeriale 26 aprile 2012 si presenta suddiviso in cinque commi ed effettua la trattazione circa gli indirizzi di PEC delle parti, dei difensori, degli Enti e degli Uffici di Segreteria, utilizzabili dai medesimi ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 16 bis d.lgs. n. 546/1992, altresì viene correlata all'indirizzo PEC dichiarato in atti la funzione di domicilio digitale così come tratteggiata dall'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (Fedele, Domicilio Digitale, in ilprocessotelematico.it, 2016) e vengono fissati i criteri per il regolare reperimento degli indirizzi stessi. Conseguentemente viene dato risalto alla piena conoscibilità degli indirizzi PEC, che vengono collocati in regime di assoluta trasparenza; a differenza di quanto avviene per altri dati, come gli indirizzi email ordinari, l'indirizzo PEC viene adeguatamente pubblicizzato in elenchi, liberamente disponibili al pubblico e la cui consultazione avviene in maniera rapida e senza assunzione di oneri da parte del richiedente. Come osservato in dottrina (Sacchetto, PEC, notifica del ricorso/appello e comunicazioni delle Segreterie (PTT), in ilprocessotelematico.it, 2016), ai fini della regolarità della notifica, l'indirizzo PEC deve essere necessariamente tratto da tali appositi registri tenuti dalla Pubblica Amministrazione, quali INIPEC o IPA. Natura giuridica e ratio legisL'articolo in commento ha una natura eminentemente prescrittiva, andando ad individuare quale condotta debbano tenere i soggetti coinvolti, come mittenti o destinatari, nelle comunicazioni informatiche affinché venga prescelto ed utilizzato l'indirizzo PEC corretto per rendere efficace e valido tale incombente. Lo scopo della norma è quello di conferire al Processo Tributario adeguate garanzie di certezza e sicurezza, ponendo in essere gli accorgimenti necessari affinché le comunicazioni, aventi carattere riservato, vengano inoltrate a soggetti effettivamente tenuti, in ragione del proprio ruolo, a riceverle evitando che si verifichino perdite di dati ed indebite condivisioni di contenuti con soggetti estranei alla vertenza. Il rinvio a Registri ed Elenchi pubblici attiene non soltanto all'esigenza di rendere effettiva ed immediata la comunicazione, soprattutto nei casi in cui l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato negli atti processuali dalla parte non risulti esatto, ma anche a garantire trasparenza, conoscibilità e ragioni di ordine pubblico, particolarmente sentite anche nel Processo Tributario Telematico (PTT), in cui si è dato ampio spazio alla valorizzazione della verifica adeguata del soggetto – utente del servizio informatico. Tali Registri, per tanto, svolgono un'ulteriore verifica circa i soggetti richiedenti l'inserimento in elenco del proprio indirizzo PEC, che assommandosi alla precedente attività svolta dagli Ordini Professionali (per quanto concerne i difensori), dal Registro Imprese (per quanto concerne le parti persone giuridiche) ovvero dalla Pubblica Amministrazione (per quanto attinente ad Enti ed Uffici), consente di identificare con presumibile certezza l'identità del soggetto titolare dell'indirizzo PEC ed assicurare conseguentemente che il messaggio sia recapitato al corretto destinatario. L'Indirizzo di PEC come domicilio virtuale delle notifiche; indirizzi eleggibiliL'articolo in commento formula la disciplina relativa alla qualificazione ed individuazione dell'indirizzo PEC eleggibile ai fini delle comunicazioni di Segreteria. In apertura, il comma 1, fissa un criterio di assoluto rilievo, il domicilio digitale dichiarato, che verrà in seguito mantenuto fermo e confluirà nel Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 n. 163 (Regolamento PTT) ed inserito nella nuova formulazione del d.lgs. n. 82/2005 (CAD). La norma, pone dunque in attuazione concreta quanto previsto dalla correlata fonte primaria di cui all'art. 39 d.l. n. 98/2011 individuando nell'indirizzo dichiarato dalle parti nel primo atto difensivo quello che debba essere utilizzato dalle Segreterie ai fini delle comunicazioni. In dottrina (Fedele, Domicilio Digitale, 2016, in ilprocessotelematico.it) è stato osservata una stretta interrelazione tra il sistema PEC ed il domicilio digitale e che il medesimo abbia segnato «l'evoluzione del concetto base di «domicilio» già intrinsecamente legato ad un'ubicazione fisica, verso la sua virtualizzazione mediate l'individuazione di un recapito telematico, assistito da determinate garanzie di affidabilità che ne rendano vantaggiosa l'utilizzazione nelle comunicazioni»; in tal maniera, offrendosi «garanzie in ordine all'identità degli autori della comunicazione, all'invio ed alla ricezione dei messaggi ed al riferimento temporale» viene assicurata l'autenticità del messaggio e si realizza in maniera valida ed efficace l'equivalenza tra trasmissione di un documento informatico a mezzo PEC e la notificazione a mezzo posta; di conseguenza la PEC risulta lo strumento privilegiato per lo sviluppo del domicilio digitale, luogo virtuale in grado di effettivamente «agevolare le comunicazioni anche in campo giudiziario». Nel successivo comma 2, viene tuttavia precisato che i professionisti iscritti all'Albo non possano indicare un indirizzo PEC qualsiasi, laddove ne dispongano plurimi, ma occorre che esso sia espressamente quello comunicato al proprio Ordine di appartenenza. Tale preclusione, tuttavia, non opera per i soggetti abilitati alla difesa tecnica dinanzi alla CT non appartenenti alle categorie dei professionisti iscritti agli Albi, per cui l'indirizzo è individuato in quello richiesto per l'iscrizione nei registri pubblici purché rilasciato in conformità con il d.P.R. n. 68/2005 (Regolamento PEC); quanto alle società, le stesse sono onerate di indicare il medesimo indirizzo comunicato all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. La duplice verifica, per altro svolta in maniera periodica e continua, circa identità e qualità dei soggetti possessori di indirizzo PEC, da parte dei Gestori dei Pubblici Elenchi e degli Ordini Professionali e del Registro Imprese, pare consona per mantenere quelle esigenze di effettività, sicurezza e certezza, intrinseche al sistema PEC. Il comma 3 viene invece dedicato agli Enti Impositori, i cui indirizzi, emessi in accordo con il CAD, risultano dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ed in cui confluiscono, previa verifica ed aggiornamento, i dati delle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i dati per la Fatturazione Elettronica. Nel comma 4 viene operato un criterio di tipo sussidiario, che consente alla Segreteria, in caso di omessa od erronea indicazione dell'indirizzo, la facoltà di svolgere verifiche ed utilizzare gli elenchi pubblici al fine di garantire l'invio delle comunicazioni. Tale disposizione, tuttavia, ad oggi non pare più idonea ad essere utilizzata, quanto meno con riguardo all'omessa indicazione dell'indirizzo, in quanto trattandosi di causa imputabile a negligenza del destinatario, la stessa viene sanzionata con la notifica mediante deposito presso la Segreteria e la maggiorazione del Contributo Unificato di cui al d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 3-bis. In chiusura, al comma 5, viene indicato il criterio di individuazione dell'indirizzo di trasmissione da parte della Segreteria della CT, la cui scelta dovrà ricadere sugli indirizzi risultanti dal sito del Ministero o dall'IPA. L'utilizzo di indirizzi PEC pubblicati su registri consente di individuare l'autenticità dell'indirizzo del mittente onde fugare dubbi potenziali circa l'invio di una comunicazione email contraffatta, ancorché, come è stato osservato in dottrina, la PEC non risulti in assoluto idonea a «garantire la paternità del messaggio che è stato trasmesso, dato che di regola, non vi sono obblighi di identificazione dei titolari delle caselle» (Chindemi-Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, 2016, 10), salvo che non vengano disposti ulteriori obblighi di identificazione dei soggetti richiedenti l'indirizzo PEC così come, ad esempio, richiesti nell'ambito del PTT. Dfferenza e comparazione in disposizioni affiniL'individuazione del domicilio digitale dichiarato, inteso come indirizzo indicato, senza ulteriori formalità, dalla parte in atti al fine della ricezione delle comunicazioni a sé destinate, è argomento ricorrente in numerose disposizioni normative collocandosi in ravvicinata relazione con l'elaborazione giurisprudenziale più recente in materia (Cass. S.U., n. 10143/2012, così come citata in Fedele, Domicilio Digitale, in ilprocessotelematico.it, 2016), in cui con lungimiranza sono state osservate le ragioni di opportunità tali da consentire l'invio di comunicazioni presso un recapito telematico in vece dell'invio cartaceo presso il luogo di domiciliazione fisica, effettiva o ex lege. Tale esigenza, per altro osservata nell'ambito del Processo Civile Telematico, è confluita nel DM 163/2013 (Regolamento PTT), in cui è stato demandato all'art. 6 di disciplinare espressamente l'elezione di domicilio digitale e le sue variazione. Questa norma, infatti, pone ulteriore dettaglio alla questione e fissa, a scanso di equivoci ed incertezze, il criterio di equivalenza dell'indicazione dell'indirizzo in atti alla dichiarazione di elezione di domicilio digitale, ancorché non sia espressamente manifestato tale intento dalla parte. In ambito di Processo Tributario, tale concetto è stato espressamente ripreso e testualmente introdotto nell'art. 16-bis comma 4 del d.lgs. n. 546/1992 in seguito al d.lgs. n. 156/2015, venendo così integrato nella fonte basilare del diritto tributario processuale. Altresì, in ambito di PTT, tale circostanza trova espressa menzione, evidenziandone la rilevanza, nella Circolare del Direttore Generale delle Finanze 12 maggio 2016, n. 2DF («Linee guida sull'attuazione del PTT»), in cui viene rammentato: «è opportuno sottolineare che l'indicazione dell'indirizzo di PEC nell'atto introduttivo» da riportare nell'apposita schermata della NIR «equivale all'indicazione del domicilio digitale eletto per le comunicazioni e notificazioni» e «si precisa che il domicilio digitale eletto è l'unico valido per le notificazioni e le comunicazioni processuali». La restante disciplina dell'articolo in commento viene altresì ripresa dall'art. 7 del d.m. n. 163/2013. I sette commi che lo compongono infatti, si pongono in stretta correlazione con i contenuti del presente articolo, che vengono riproposti pressoché interamente. Il primo comma dell'articolo in commento viene infatti richiamato nel Regolamento PTT dal corrispettivo comma 1 dell'art. 7, pur con la ulteriore specificazione che le credenziali di accesso della PEC debbano essere rilasciate previa identificazione del titolare; tale aggiunta intende portare l'attenzione sulla questione dell'autenticità ed ascrivibilità dell'indirizzo PEC ad un soggetto adeguatamente individuato e verificato, esigenza particolarmente sentita in ambito PTT e caratterizzante il medesimo. Il secondo comma dell'articolo in commento viene ripreso nel Regolamento PTT attraverso una suddivisione nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 7, rispettivamente dedicati ai professionisti iscritti agli Albi, ai difensori di cui all'art. 12 del Dlgs 546/1992 ed alle società ed imprese individuali iscritte al Registro Imprese; per esigenze di sicurezza, chiarezza e semplificazione, viene effettuato il riferimento specifico alla pubblicazione degli indirizzi relativi ai Professionisti ed alle Società ed Imprese Individuali nel Registro INIPEC, in precedenza non menzionato espressamente; quanto invece ai difensori non appartenenti alle categorie di iscrizione agli Albi professionali, viene comunque evidenziato che il rilascio della PEC debba avvenire previa effettiva ed adeguata identificazione del richiedente. Sulla base di tali osservazioni, è possibile evidenziare come il raffronto tra l'articolo in commento e gli art. 6 e 7 del Regolamento PTT consenta di individuare la particolare premura in ambito PTT di voler adeguatamente identificare, per ragioni di certezza e sicurezza dell'invio, il soggetto titolare della casella PEC; tale requisito è stato osservato in dottrina come «ulteriore rispetto a quanto di norma richiesto per la casella PEC», ma necessario per la fruizione del SIGIT (Chindemi-Parente, 26) Per quanto riguarda gli Enti Impositori, il terzo comma dell'articolo in commento viene sostanzialmente riproposto nel comma 5 dell'art. 7 del Regolamento PTT, ma reso più stringente, in quanto viene rimossa la dicitura «l'indirizzo di PEC ... è consultabile anche su IndicePA (IPA)» che viene resa «l'indirizzo di PEC è quello individuato dal Dlgs 82/2005, pubblicato nell'IPA», senza offrire alternative, che in realtà avrebbero reso più arduo il compito di reperire l'indirizzo corretto per lo svolgimento delle notifiche. Quanto alle garanzie per assicurare il regolare invio della comunicazione in presenza di evenienze accidentali non attribuibili a grave negligenza, il quarto comma dell'articolo in commento viene ripreso, con modificazioni, nel comma 6 dell'art. 7 del Regolamento PTT; viene innanzitutto eliminato ogni riferimento all'omessa indicazione dell'indirizzo PEC, che essendo parificata a condotta colposa e negligente viene espressamente sanzionata dalle norme, mentre viene mantenuta l'applicazione di un requisito sussidiario per garantire l'invio delle comunicazioni in caso di indicazione dell'indirizzo meramente errata; per tale occorrenza il riferimento è sempre agli elenchi, ma si aggiunge, per esigenze di certezza e sicurezza, il requisito della pubblicazione sul registro INIPEC. Con riferimento invece all'individuazione degli indirizzi PEC delle Segreterie, onde consentire senza dubbi la trasmissione del messaggio al soggetto effettivamente deputato ad inviarlo, l'ultimo comma dell'articolo in commento viene infine trasposto nell'affine comma 7 dell'art. 7 del Regolamento PTT, in cui viene tuttavia operata un'inversione dei requisiti di pubblicazione; non si ha più una priorità del portale internet del MEF rispetto al Registro IPA, ma viene espressamente indicato che la pubblicazione avviene, oltre che sull'IPA anche sul portale internet ministeriale. Conseguentemente, dalla lettura coordinata delle due disposizioni risulta come i concetti individuati nell'articolo in commento siano stati recepiti positivamente, posti in attuazione concreta ed abbiano, con ridotte variazioni, ispirato i successivi passaggi che hanno portato all'informatizzazione del Processo Tributario. BibliografiaChindemi-Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis-Salvini (a cura di) Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013; |