Decreto ministeriale - 26/04/2012 - n. 60213 art. 6 - Variazioni di indirizzo di P.E.C.Variazioni di indirizzo di P.E.C. Art. 6 1. La variazione dell'indirizzo di P.E.C. produce effetti dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata all'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la parte puo' comunicare la variazione dell'indirizzo di P.E.C. mediante una dichiarazione anche cumulativa, diretta all'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente, indicando i ricorsi interessati da tale variazione con i rispettivi numeri di registro generale. 3. In luogo delle disposizioni di cui al comma 2, al fine di semplificare la gestione automatizzata della variazione degli indirizzi di P.E.C. tra uffici della pubblica amministrazione, gli enti impositori possono comunicare detta variazione mediante una dichiarazione cumulativa, diretta all'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente. InquadramentoL'articolo 6 del Decreto Ministeriale 26 aprile 2012 individua effetti e modalità delle variazione dell'indirizzo PEC dichiarato dalle parti di cui all'art. 5 del medesimo Decreto. La dichiarazione di avvenuta variazione diventa efficace, ai fini dello svolgimento delle notificazione, non immediatamente in seguito alla ricezione della stessa, bensì decorso il termine di giorni dieci, impiegato per l'annotazione dell'indirizzo modificato . Onde evitare plurime comunicazioni e per esigenze di maggiore semplicità, viene consentita la possibilità di inviare alla Segreteria una dichiarazione cumulativa recante la richiesta di variazione dell'indirizzo PEC della parte o dell'Ente Impositore, con l'indicazione dei numeri di Ruolo Generale dei ricorsi. Natura giuridica e ratio legisLa norma ha natura prescrittiva ed attesta la condotta da tenersi in caso di variazione dell'indirizzo di PEC delle parti e detta conseguentemente le modalità di comunicazione della dichiarazione di avvenuta variazione dell'indirizzo. Detta dichiarazione consiste in una manifestazione della volontà della parte, strettamente riconnessa all'equiparazione dell'indicazione dell'indirizzo alla dichiarazione del domicilio digitale, che individua pertanto nell'indirizzo variato il luogo virtuale dove la parte intende ricevere le future comunicazioni. Lo scopo della norma è connesso con l'esigenza di mantenere efficace il sistema delle notifiche, consentire l'immediata e piena conoscibilità dei provvedimenti ed evitare che vengano generati mancati invii a causa del mutamento degli indirizzi di PEC, svilendo di fatto quelle esigenze di certezza, speditezza ed economicità che contraddistinguono il sistema PEC. Disciplina delle dichiarazioni di variazione dell'indirizzo PEC: facoltà di dichiarazioni cumulativeL'articolo in commento si occupa di un'eventualità successiva rispetto all'indicazione, nel primo atto difensivo, dell'indirizzo PEC di parte ai fini delle notifiche e della circostanza che tale indirizzo possa variare nel tempo. Le ragioni per un cambiamento di indirizzo PEC possono essere molteplici, concretizzate per lo più nella scelta di un nuovo Gestore del Servizio PEC ovvero nella variazione anche parziale del dato testuale del medesimo indirizzo; in ragione di tale modifica e per rendere la stessa nota in ambito processuale, onde evitare la mancata consegna dei messaggi e l'applicazione dei metodi sussidiari di notificazione delle comunicazioni, pare necessaria la previsione di uno strumento che consenta il tempestivo aggiornamento dei dati. Tale strumento consiste nella dichiarazione, resa dalla parte e comunicata alla Segreteria della CT, in cui viene debitamente evidenziata la circostanza dell'intervenuta variazione dell'indirizzo PEC, con contestuale richiesta di aggiornamento del relativo dato nel fascicolo di riferimento. La norma tuttavia, innanzitutto, precisa che la dichiarazione di variazione dell'indirizzo PEC non risulta efficace immediatamente, ma fissa un termine di giorni dieci che devono decorrere compiutamente dalla data di notifica della richiesta di variazione in Segreteria affinché la stessa possa produrre effetto. Tale termine, di natura dilatoria, pare connesso alle esigenze di verifica, controllo e gestione amministrativa interna alla Segreteria; nel periodo in questione, il personale di Segreteria procede, previa verifica circa la regolarità formale dell'indirizzo indicato, ad aggiornare lo stesso nel fascicolo del ricorso. Non di meno, la parte dovrà attentamente considerare la sussistenza di detto termine, poiché, essendo l'efficacia della dichiarazione procrastinata al decorso di esso, si possono ipotizzare problematiche circa la corretta ricezione delle comunicazioni, trasmesse all'indirizzo precedente e non lette dalla parte ovvero non giunte a destinazione, comportando le conseguenze della mancata consegna. I successivi commi 2 e 3, sostanzialmente analoghi quanto a contenuti, salvo l'indicazione al comma 3 delle esigenze di semplificazione retrostanti i rapporti tra uffici della PA, trattano la modalità della dichiarazione cumulativa e dunque la possibilità di redigere in un singolo atto la comunicazione di variazione per più ricorsi, individuando in ciascuno di essi il Ruolo Generale. In tal maniera viene consentita una maggiore celerità di plurime richieste di variazione, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di privacy, in quanto non venendo indicati i nomi delle parti, ma unicamente il RG non si realizza alcuna forma di commistione dei dati personali tra differenti fascicoli. Comparazione e differenze con disposizioni affiniCon riguardo all'evoluzione attuale del PTT, pare opportuno evidenziare come, dal raffronto dell'articolo in commento con gli art. 3 e 6 del d.m. n. 163/2013 (Regolamento PTT), la dichiarazione di variazione di indirizzo PEC risulti gestibile per via telematica in accordo con quanto ivi statuito. In relazione alla modalità di variazione del domicilio, l'art. 6 comma 2 del Regolamento PTT richiama sostanzialmente l'articolo in commento, individuando il medesimo termine di giorni dieci di cui sopra, ma facendolo decorrere dalla notifica non soltanto alla Segreteria, bensì anche alle parti costituite. A differenza di quanto avviene nella modalità di deposito cartaceo, la dichiarazione di variazione, debitamente notificata agli aventi diritto, è da intendersi gestita in via telematica dal SIGIT attraverso la piattaforma di deposito, mediante la quale viene direttamente inserita nel fascicolo telematico corrispettivo al ricorso. Si può altresì osservare che, attraverso l'interfaccia del SIGIT ed in seguito alla presentazione da parte del sistema dei dati già presenti riguardanti le parti, all'atto del deposito del documento, risulta possibile per la parte operare le relative variazioni, provvedendo ad un aggiornamento del contenuto del fascicolo pressoché in tempo reale, riducendo di conseguenza i tempi tecnici di gestione della richiesta. BibliografiaChindemi-Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis-Salvini (a cura di), Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013;. |