Decreto ministeriale - 26/04/2012 - n. 60213 art. 7 - Valore giuridico della comunicazioneValore giuridico della comunicazione Art. 7 1. La comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del C.A.D. 2. La comunicazione di cui al comma 1 si considera eseguita per l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, al momento dell'invio al proprio gestore che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione; per il destinatario al momento in cui il documento informatico e' reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore. InquadramentoL'articolo 7 del d.m. 26 aprile 2012, composto di due commi, è inteso ad evidenziare il valore giuridico della comunicazione resa via PEC. Come osservato in dottrina, (Chindemi-Parente, 36) la principale caratteristica del servizio PEC è quella di fornire al mittente la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna dei messaggi e dei documenti informatici. Detta consegna viene infatti elaborata dai sistemi dei Gestori della PEC del mittente e del destinatario, mediante l'apposizione di firme elettroniche aventi specifica certificazione digitale, tali da «assegnare un riferimento temporale certo all'avvenuta trasmissione dei dati». Nei due commi che compongono la norma vengono dunque trattati due aspetti di primaria importanza in relazione al regolare svolgimento della comunicazione. Il primo comma contestualizza il momento di perfezionamento della comunicazione, alla formazione, da parte del gestore di PEC del destinatario, e successiva messa a disposizione, nella casella di PEC del mittente, della ricevuta di avvenuta consegna (RAC); la cui generazione viene correlata alle previsioni del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) in materia di PEC e valore giuridico della stessa, formulando espresso richiamo agli artt. 45 e 48 del medesimo. Il secondo comma recepisce il principio della c.d. «scissione soggettiva degli effetti della notificazione» analizzato dalla Giurisprudenza (con le note sentenze della Corte cost. n. 477/2002 e di recente dalle Sezioni Unite n. 24822/2015) ed opera la distinzione del perfezionamento della notificazione per il mittente, in questo caso la Segreteria, alla ricezione della consegna della Ricevuta di Accettazione e per il destinatario dal momento in cui il documento informatico sia disponibile nella Casella PEC da parte del Gestore con la relativa emissione della Ricevuta di consegna (RAC). Natura giuridica e ratio legisLa norma presenta carattere prescrittivo e fissa i criteri da considerarsi affinché la comunicazione possa ritenersi regolare e conseguire il valore giuridico previsto dall'ordinamento in relazione all'utilizzo della PEC per lo svolgimento delle comunicazioni telematiche. Si tratta dunque di una disposizione in stretto contatto con i principi programmatici di cui al Preambolo del presente Decreto, intesi ad estendere la regolare applicazione dello strumento telematico alle comunicazioni di Segreteria in ambito tributario. Dalla lettura sistemica e coordinata con gli altri aspetti dell'ordinamento, come osservato dalla dottrina (Chindemi-Parente, 36), si può evidenziare che le caratteristiche peculiari della PEC siano essenzialmente relative al valore legale della certificazione del momento di invio e consegna, alle garanzie di sicurezza ed integrità del messaggio inviato, alla certezza e dimostrabilità del contenuto inviato ed all'autenticità dell'indirizzo del mittente; è stato altresì osservato che «la data e l'ora della trasmissione di un documento informatico via PEC sono opponibili a terzi, costituendo un riferimento temporale idoneo a validare» (Ricuperati, PEC, in processotelematico.it, 2016) quanto trasmesso. Tali aspetti, fondanti del sistema PEC nel suo complesso, lo qualificano come uno strumento di trasmissione dotato di notevoli garanzie e certezze, tali da renderlo in particolar modo fruibile in ambito processuale. Disciplina del valore giuridico delle comunicazioni via PECL'articolo in commento, nei due commi che lo caratterizzano, individua le modalità ed i momenti in cui si intende perfezionata la notifica effettuata. Si tratta sostanzialmente delle medesime regole generali relative al funzionamento della PEC, già introdotte nel nostro ordinamento dal d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68(Regolamento PEC) ed in particolare dal d.lgs. n. 82/2005(CAD), che vengono riproposte pressoché integralmente nell'articolo, il quale le precisa ed elabora non soltanto come fonti primarie ma anche a livello di regole tecniche-operative. Il primo comma effettua una descrizione del perfezionamento della comunicazione ed individua a tal fine la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) a cura del gestore di PEC del destinatario dell'invio. Il testo opera, nel descrivere la tipologia delle ricevute, una inversione rispetto a quanto si osserva nella trasmissione del messaggio PEC e tratta dapprima la RAC e nel comma successivo la RDA, laddove invece cronologicamente la RDA viene generata e messa a disposizione del mittente per prima; tale inversione trova giustificazione nella intenzione di precisare dapprima il momento di perfezionamento complessivo dell'invio del messaggio di PEC. Il secondo comma in ossequio al consolidato principio della scissione soggettiva della notifica, trattato di recente dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina (Sileni, Notifiche via PEC – è applicabile la scissione del momento di perfezionamento della notifica?, 2017, in processotelematico.it), opera invece una distinzione circa il momento di perfezionamento, che viene suddiviso, per il mittente, al momento della generazione della ricevuta di accettazione (RDA) e per il destinatario al momento in cui viene resa disponibile la PEC nella propria casella. Negli ultimi anni, tuttavia, l'elaborazione dottrinale ha ritenuto operare alcuni rilievi ed osservazioni, che suggeriscono di operare una maggiore cautela nell'affrontare la tematica. Quanto al momento del perfezionamento della notifica per il mittente, pare opportuno evidenziare che, per ritenersi compiutamente verificata la notifica, la sola generazione della RDA in determinati casi può non risultare sufficiente, ma occorre in ogni caso attendere la consegna della RAC, onde verificare l'esito positivo della comunicazione così come avviene per le notifiche cartacee; in dottrina, sulla scorta della nota pronuncia delle S.U. n. 13752/2009, è stato osservato che l'esito negativo non consente di ritenere l'attività di notificazione compiutamente svolta, con conseguente onere in capo al mittente di assumere ulteriori informazioni ed intraprendere le attività necessarie per assicurare la regolare messa a disposizione, anche nelle forme della conoscenza legale, del contenuto al destinatario. In relazione al contenuto del messaggio vengono poi effettuate interessanti osservazioni; circa il mittente, l'invio a mezzo PEC assicura e fornisce prova del contenuto inviato attraverso la funzione della «ricevuta completa», in grado di dimostrare l'effettivo contenuto del messaggio originario ed eventuali allegati, così come inviato al destinatario ed a differenza di quanto avviene per i tradizionali invii effettuati a mezzo raccomandata, in cui non viene garantito il contenuto dell'invio in busta. Quanto al destinatario non pare sussistere alcuna questione di rilievo, in quanto al pari di quanto avviene con la notificazione cartacea, il perfezionamento della notifica comporta una presunzione di conoscenza ed a nulla rileva la circostanza della mancata lettura della PEC, che al più potrà essere vista, non come scusante, ma come carenza di diligenza nella gestione e consultazione del proprio strumento. Comparazione e differenze con disposizioni affiniL'articolo in commento si pone in stretta correlazione con la fonte primaria in materia, presente nel nostro ordinamento, relativa alla trasmissione informatica dei documenti in luogo della consegna dell'originale cartaceo e trattata negli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD). Nel percorso della progressiva informatizzazione del Processo Tributario e la conseguente generazione del Processo Tributario Telematico, si può osservare come la norma in commento vanga recepita e riproposta nell'art. 5 comma 2 del d.m. n. 163/2013 (Regolamento PTT); in esso, si può osservare un testo che ripercorre pressoché integralmente la presente norma, disciplinando il contenuto in maniera decisamente analoga, ivi compreso il rinvio agli artt. 45 e 48 del CAD. BibliografiaChindemi-Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis-Salvini (a cura di) Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013. |