Decreto ministeriale - 26/04/2012 - n. 60213 art. 10 - Disposizioni finali

Aurelio Parente
Gabriele Carazza

Disposizioni finali

Art. 10

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle comunicazioni da inviare, successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, da parte degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e del Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011.

2. Le parti, mediante un'apposita istanza, possono richiedere agli Uffici di segreteria di cui al comma 1 che le modalita' di comunicazione di cui al presente decreto siano applicate anche ai ricorsi pendenti al 7 luglio 2011. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 6.

3. Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali sono gradualmente attuate le disposizioni contenute nel presente decreto, comprese quelle previste dal comma 2 del presente articolo.

Inquadramento

L'articolo 10 del decreto ministeriale 26 aprile 2012 individua la modalità di applicazione, graduale, delle regole tecniche per le comunicazioni di Segreteria per i ricorsi notificati a far data dal luglio 2011 e detta una disciplina transitoria per i ricorsi pendenti a tale data, per cui alle parti viene riservata la facoltà di domandarne l'applicazione su base volontaria.

L'estensione delle regole tecniche avveniva, come emerge dalla lettura della Circolare del Direttore Generale delle Finanze 12 maggio 2016, n. 2DF («Linee guida sull'attuazione del PTT»), nel corso del 2012 con riguardo a tutte le CT presenti sul territorio nazionale.

Natura giuridica e ratio legis

La norma svolge una funzione di coordinamento e dettaglia la modalità di entrata in vigore della normativa, stabilendo a quali ricorsi vada applicata ed una disciplina di carattere transitorio per i ricorsi pendenti, autorizzando per i medesimi le parti a richiederne l'applicazione su base volontaria.

Al contempo viene fissato il criterio di applicazione graduale, riguardante l'estensione progressiva delle norme tecniche alle CT delle varie Regioni, in attuazione con i requisiti di efficienza, effettività ed economicità previsti per l'attività amministrativa.

In dottrina è stato osservato, in occasione dell'analoga estensione graduale del PTT, che occorra procedere con gradualità in maniera tale da contenere lo «sforzo organizzativo ed anche economico delle strutture ministeriali, al fine di adeguare la dotazione strumentale» e tempestivamente verificare «le possibilità criticità tecnico organizzative» in maniera anteriore rispetto alla generalizzata estensione nazionale (Chindemi-Parente, 7), così da non causare rallentamenti e riduzioni dell'operatività delle Segreterie.

Applicazione: disciplina transitoria; applicazione graduale sino alla copertura del territorio nazionale

L'articolo si suddivide in tre commi, realizzanti tre precetti distinti.

Il primo, contenuto nel primo comma, riguarda l'applicazione in senso generale, ovvero l'autorizzazione all'impiego dei mezzi telematici per le comunicazioni di Segreteria (inizialmente per le CT «pilota» in Umbria e Friuli-Venezia Giulia) per tutti i ricorsi notificati a far data dal 7 luglio 2011.

Il secondo comma individua invece una disciplina transitoria, relativa ai ricorsi già pendenti alla data del 7 luglio 2011; in tal caso viene disposta un'applicazione di natura volontaria, sottoposta dunque ad una precisa richiesta delle parti; la norma prevede dunque per tale evenienza la facoltà per le parti di svolgere istanza recante in essa una comunicazione dell'indirizzo di PEC alla stregua di quella che la parte invia alla Segreteria in caso di variazione del medesimo, con contestuale invito alla Segreteria di considerare l'indirizzo comunicato al fine delle comunicazioni a mezzo PEC.

La data prescelta, 7 luglio 2011, non è arbitraria, ma è strettamente correlata rispetto all'atto normativo che ha consentito l'emanazione del presente Decreto Ministeriale, ovvero il d.l. 6 luglio 2011, n.98.

Il terzo comma da ultimo fissa il criterio dell'applicazione graduale e del progressivo ampliamento dell'utilizzo delle regole tecniche, anche per l'applicazione su base volontaria, sino all'intervenuta integrale copertura del territorio nazionale, da svolgersi attraverso successivi Decreti Ministeriali, cui viene espressamente riservata tale attività normativa.

Bibliografia

Chindemi-Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis-Salvini (a cura di), Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013.

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