Decreto ministeriale - 26/04/2012 - n. 60213 art. 2 - Ambito di applicazioneAmbito di applicazione Art. 2 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche che permettono, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.) per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. InquadramentoIl secondo articolo del decreto ministeriale 26 aprile 2012 si compone di un unico comma e delimita il campo operativo del medesimo, fissando le regole tecniche per la fruizione nel Processo Tributario della Posta Elettronica Certificata (PEC) per le Comunicazioni di Segreteria di cui all'art. 16 comma 1bisdel d.lgs. 31 dicembre n. 546 (in oggi art. 16-bis). La norma descrive e contestualizza il testo del Decreto, esplicitando che le regole ivi dettate debbano essere collegate al Processo Tributario ed allo svolgimento delle Comunicazioni di Segreteria, rinviando per la trattazione delle medesime al relativo articolo del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. In dottrina è stato osservato che l'anticipata «attuazione dell'informatizzazione limitata al suddetto adempimento procedurale» ha consentito «con la sua applicazione, una economia di spesa annuale di oltre sei milioni di euro, oltre ai benefici della certezza e speditezza delle comunicazioni» (Chindemi-Parente, 10). Natura giuridica e ratio legisL'articolo in commento formula un'anticipazione del contenuto del Decreto ed in maniera programmatica, introduce la tematica, che verrà esplorata negli articoli successivi, relativa all'utilizzo, nel Processo Tributario, degli strumenti informatici nelle Comunicazioni da parte della Segreteria della CT, ponendo di fatto il primo basamento per le regole tecniche da osservare per il valido svolgimento dell'incombente. La ratio della norma viene desunta dalla lettura sistematica della stessa, in coordinamento con il Preambolo del Decreto e le altre fonti ivi citate; si tratta dunque dell'azione di concretizzazione della procedura di progressivo ampliamento degli strumenti telematici impiegati nel Processo Tributario, così come demandata dall'art. 39 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. l. 15 luglio 2011 n. 111. Si tratta del passaggio intermedio, di assoluto rilievo e storicamente innovativo, collocato tra consultazione telematica del fascicolo («Telecontenzioso») e completa attuazione dell'impiego degli strumenti tecnologici al Processo Tributario, relativo all'informatizzazione degli adempimenti di Segreteria relativi alle Comunicazioni da inviarsi alle parti nel rispetto, al fine di consentire efficacia e validità, delle regole tecniche previste dall'ordinamento. In dottrina, si è sottolineata la crucialità di questo provvedimento, momento fondamentale nella progressiva estensione degli strumenti telematici al Processo Tributario, culminata nella realizzazione del PTT ed anteriormente al medesimo, in attuazione dei requisiti di maggiore efficienza ed economicità di cui all'art. 39 del d.l. n. 98/2011 conv. l. n. 111/2011 (Sacchetto, PEC, notifica del ricorso/appello e comunicazioni delle Segreterie (PTT), in ilprocessotelematico.it, 2016). Altresì, è stato evidenziato (Chindemi-Parente, 10) come l'introduzione delle modalità di comunicazione telematiche abbia comportato un positivo riscontro alle esigenze di economicità, certezza e speditezza, prese in considerazione al momento dell'emanazione del Decreto. Stante la valutazione, operata ex post e sulla base dei dati statistici forniti dagli Osservatori sul Processo Tributario presso il MEF, pare corretto osservare come l'informatizzazione del Processo abbia tempestivamente iniziato a produrre gli effetti che si era inteso conseguire, circa riduzione di tempi e di costi per lo svolgimento degli adempimenti di Segreteria. Disciplina delle Regole Tecniche: il rinvio dinamico alle Comunicazioni di cui all'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992L'articolo è inteso a disciplinare espressamente il campo applicativo dell'utilizzo in ambito di Processo Tributario, delle Comunicazioni telematiche effettuate dalle Segreterie delle CT. Sostanzialmente, il testo si suddivide in due parti: la prima svolge un inquadramento di carattere generale ed indica il Decreto in commento come il provvedimento demandato a stabilire le regole tecniche che permettono l'utilizzo della PEC; la seconda parte delimitata la portata, limitandola al Processo Tributario ed alle Comunicazioni di Segreteria. Le regole tecniche introdotte nel Decreto hanno dunque legittimato, consentito ed autorizzato, a partire dal 2012 ed in ottemperanza con quanto prefissato dal d.l. n. 98/2011, lo svolgimento, in conformità alle stesse, delle Comunicazioni di Segreteria nel Processo Tributario a mezzo PEC. Tale innovazione è stata mantenuta e riconfermata in occasione dell'elaborazione del PTT, così come risulta dall'art. 5 comma 1 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento PTT), in cui tale strumento viene individuato come principale rispetto ad altri. Quanto alle Comunicazioni di Segreteria, l'articolo non svolge una definizione specifica, ma opera un rinvio al contenuto dell'art. 16 comma 1bisdel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante la disciplina delle comunicazioni e notificazioni. Pare opportuno evidenziare come ad oggi tale rinvio debba essere svolto in maniera dinamica e non statica, poiché l'art. 16 comma 1bisdel d.lgs. n. 546/1992 è stato oggetto di plurimi interventi e da ultimo abrogato: introdotto con l'art 37 comma 28 lettera a) del d.l. n. 233/2006 veniva ampliato e modificato dall'art. 39 comma 8 lettera a) numero 1 del d.l. n. 98/2011 e da ultimo abrogato dall'art. 9 comma 1 lettera g) numero 1 d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156. Il d.lgs. n. 156/2015 tuttavia, inseriva altresì l'art. 16bisdel d.lgs. n. 546/1992 «Comunicazioni e notificazioni per via telematica», il cui testo riprende pressoché integralmente il previgente comma 1-bis, ma lo colloca come norma autonoma ed individua la comunicazione telematica come fattispecie a sé stante e non più ricompresa nel novero delle comunicazioni e notificazioni in generale. A far data dal 1 gennaio 2016, la normativa cui occorre far riferimento, ai fini del rinvio operato dall'articolo in commento, risulta essere il novellato art. 16bisdel d.lgs. n. 546/1992, di portata maggiore rispetto al testo previgente. In esso infatti, il primo comma (art. 16-bis comma 1 d.lgs. n. 546/1992) riprende integralmente l'abrogato comma 1bis, relativo alla possibilità di effettuare le comunicazioni e notifiche telematiche mediante l'impiego della PEC o dei sistemi di cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni, in osservanza del d.lgs. n. 82/2005 (CAD), nonché alla facoltà per il soggetto in giudizio in proprio di indicare un indirizzo PEC non risultante da pubblichi elenchi ove ricevere le comunicazioni. Nei successivi quattro commi, vengono disciplinate l'ipotesi di notifica-deposito presso la Segreteria per i casi di omessa indicazione o colposo mancato funzionamento della casella PEC (art. 16biscomma 2 d.lgs. n. 546/1992), l'estensione della facoltà di servirsi, in ottemperanza a quanto disposto nel d.m. n. 163/2013 (Regolamento PTT), delle notifiche telematiche operate dalle parti (art. 16biscomma 3 d.lgs. n. 546/1992) e da ultimo la parificazione dell'indirizzo PEC indicato in atti all'elezione di domicilio, inquadrando il c.d. domicilio digitale (art. 16-bis comma 4 d.lgs. n. 546/1992). BibliografiaChindemi-Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis-Salvini (a cura di) Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013; |