Decreto ministeriale - 23/12/2013 - n. 163 art. 16 - Redazione e deposito dei provvedimenti

Aurelio Parente

Redazione e deposito dei provvedimenti

Art. 16

1. Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T.

2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di cui al comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Inquadramento

Nel complesso delle disposizioni del Regolamento in esame, l'art. 16 è rimasto l'unico privo della attuazione in termini di realizzazione della corrispondente sezione dell'applicativo del S.I.Gi.T. e delle regole tecniche nel decreto di cui all'art. 3, comma 3, dello stesso, fino alla pubblicazione di queste ultime nel DM del 6 novembre 2020, n. 44 RR.

I due commi di cui risulta composto si limitano a richiamare le regole generali riguardanti le modalità di formazione e veicolazione a mezzo S.I.Gi.T. dei documenti informatici che i componenti delle Commissioni Tributarie sono chiamati a produrre per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Si ribadisce che essi, come tutti quelli del Processo Tributario Telematico, dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, da parte dei soggetti che il richiamato art. 36 del d.lgs. n. 546/92 prevede, e trasmessi unicamente tramite il S.I.Gi.T, con la caratteristica che la trasmissione avviene esclusivamente tra essi e non trova collocazione nel fascicolo processuale, se non dopo le attività, che il secondo comma regola, in capo al segretario di sezione il quale, previa firma digitale, depositerà il provvedimento finale (sentenza – decreto o ordinanza) affinché divenga pubblico e disponibile a chi ne abbia titolo.

Il DM n. 44 RR/2020 ha fissato sia le regole tecniche con cui i provvedimenti giurisdizionali dovranno essere prodotti e veicolati nella loro forma digitale e sia la decorrenza di obbligo all'utilizzo della modalità digitale e telematica da parte dei componenti dei collegi giudicanti, stabilita dal 1 dicembre 2020 per la Commissione Provinciale di Roma e la Commissione Regionale del Lazio e dal 1 giugno 2021 per le rimanenti Commissioni Provinciali e Regionali.

Natura giuridica e ratio legis

L'articolo in commento si compone di due disposizioni, relative rispettivamente alle modalità di formazione, redazione, trasmissione e sottoscrizione dei provvedimenti da parte dei Giudici ed alla sottoscrizione da parte del Segretario della Sezione della CT.

La disposizione di cui al primo comma è sostanzialmente una norma di coordinamento, con cui si realizza lo svolgimento degli adempimenti relativi ai provvedimenti resi dal collegio giudicante attraverso le modalità telematiche; la norma presenta altresì un rinvio al d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ed individua nel S.I.Gi.T. lo strumento che consente la trasmissione tra tutti i membri del Collegio.

Nel secondo comma viene disciplinata la modalità di sottoscrizione, attraverso l'impiego di strumenti telematici, da parte del Segretario di sezione, realizzando in ambito telematico quanto previsto per il Processo Tributario, estendendo così la portata dell'impianto normativo.

La ratio dell'articolo in commento è quella di trattare in maniera sintetica l'applicazione delle modalità di formazione e deposito degli atti giudiziali in ambito telematico. Le norme sono dunque strettamente correlate con le esigenze di dematerializzazione che hanno ispirato il presente Decreto e da leggersi in stretta connessione con una maggiore celerità ed economicità del Processo Telematico, che potrà beneficiare di una riduzione di tempi ed oneri necessari per portare a giudizio il ricorso iscritto a ruolo.

Di particolare evidenza è la disposizione che consente l'immediata visibilità del contenuto del fascicolo a tutti i membri del Collegio, eventualità che con un processo cartaceo pare difficilmente realizzabile, a meno che non vengano realizzate numerose copie da consegnarsi ad ognuno dei componenti, con l'immaginabile dispendio di risorse. (Chindemi-Parente, 17);

Provvedimenti adottati dai giudici

Modalità di formazione

Il giudice tributario, come il giudice civile può emettere tre tipi di provvedimenti:

1. sentenze,

2. ordinanza

3. decreto.

I decreti sono atti generalmente ordinatori e per lo più, regolano lo svolgimento del processo, e sono provvedimenti del presidente. Il presidente di sezione può dichiarare con decreto l'inammissibilità manifesta del ricorso all'esito dell'esame preliminare, la sospensione del processo, e l'estinzione del processo, come anche la semplice riunione dei ricorsi.

Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo al collegio, da notificare alle altre parti entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento.

Il collegio in tutti i casi in cui non definisce il giudizio (ad esempio per una sospensione cautelare dell'atto impugnato) pronuncia ordinanza, mentre dovrà pronunciarsi con sentenza in tutti quei casi in cui definisca il giudizio.

Avremo quindi una sentenza, non solo quando il collegio decide il ricorso nel merito, ma anche quando dichiari l'estinzione del giudizio o l'inammissibilità del ricorso.

Nel processo tributario si applica l'art. 131 c.p.c., secondo cui “se mancano indicazioni specifiche, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea a raggiungere il loro scopo”, mentre la sentenza è l'unico atto di cui è disciplinato il contenuto, secondo le disposizioni degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 546/1992.

Essa deve essere sottoscritta dal presidente e dal relatore e deve contenere:

1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei difensori di queste, se vi sono;

2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

3) le richieste delle parti;

4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto;

5) il dispositivo

6) la data della deliberazione

Quello che possiamo con certezza affermare è che anche per i provvedimenti dei giudici i documenti informatici che è consentito utilizzare non sono però tutti, ma solo quelli sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale e, come più volte sottolineato in argomento, la ratio di tale restrizione la ritroviamo nelle generali disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD); per quanto al valore in giudizio quest'ultimo dispone, difatti, che tra gli strumenti indispensabili per l'utilizzo a fini giuridici del documento digitale vi è la firma elettronica, nello specifico quella elettronica qualificata e quella digitale. Le nozioni di firma elettronica qualificata e di firma digitale si evincono dalle definizioni introdotte nel nostro ordinamento dal già citato CAD, nonché dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (denominato anche “eIDAS”) entrato in vigore il 1 luglio 2016, anche se occorre precisare che, in esito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, l'unica definizione che rimane in vigore è quella di firma digitale, intesa come un particolare tipo di firma elettronica qualificata, la quale utilizzando un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, consente al titolare e al destinatario, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico.

L'esclusivo utilizzo della firma digitale per consentire la validità dei documenti informatici in campo processuale trova riscontro anche nell'art. 21 del CAD, ove si dispone che il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica qualificata o digitale, da un lato soddisfa il generale requisito della forma scritta ed assicura le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, e dall'altro, se formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, sul piano probatorio ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile; inoltre il dispositivo digitale utilizzato per la firma si considera riconducibile al titolare e, quindi, idoneo a garantire la paternità, o provenienza, e l'integrità del documento informatico a cui essa venga apposta.

Va rilevato, da ultimo, che le disposizioni dell'articolo in commento, diversamente per quanto stabilito per le parti processuali dal comma 1 dell'art. 2, non consentono ai componenti dei collegi giudicanti di scegliere quale modalità utilizzare per la formazione e deposito dei loro provvedimenti, ma impongono l'utilizzo della modalità informatica e della trasmissione e deposito a mezzo del S.I.Gi.T.; ciò in quanto, come per le segreterie delle Commissioni Tributarie, si presume che il legislatore possa imporre al personale amministrativo ed agli organi giudicanti che siano per primi a dare applicazione alle nuove regole di produzione e trasmissione documentale, sia per una incentivazione al loro utilizzo che per essere preparati alle possibili difficoltà di una gestione a regime di obbligatorietà della modalità telematica.

Trasmissione dei provvedimenti tra i componenti del collegio

A mente del comma 3 dell'art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sentenza deve essere sottoscritta dal presidente e dall'estensore, i quali per ottemperare a tale obbligo devono scambiarsi la minuta di sentenza a cui apporre la firma.

Il decreto delle regole tecniche, DM 44RR/2020, ha reso possibile completare gli applicativi in uso nel Si.Gi.T, con quello denominato Provvedimenti Giurisdizionali Digitali (PGD) in uso ai componenti dei collegi giudicanti; attraverso il PGD il relatore potrà decidere se procedere a compilare la propria sentenze o decreto online, direttamente nel sistema, oppure offline, sul proprio computer.

Una volta completata la stesura, salvata in formato pdf/A, ed apposta la firma digitale, la minuta del provvedimento digitale viene resa disponibile nella apposita area del Presidente del collegio affinché possa revisionarla con accettazione e firma digitale oppure rimetterla al relatore, corredata dalla motivazione della mancata accettazione.

Se accettato e sottoscritto anche dal Presidente, il provvedimento viene messo quindi a disposizione del segretario di sezione per quanto di competenza.

I compiti del segretario di sezione

Il comma 2 dell'articolo 16 traspone con l'operatività del S.I.Gi.T. le regole in capo al segretario di sezione per consentire il deposito della sentenza al fine della sua pubblicità e conoscenza dalle parti processuali e da chiunque ne abbia interesse.

Secondo le regole tecniche fissate dal DM n. 44 RR/2020, firma elettronica qualificata o digitale che il segretario appone alla sentenza, contenente già le altre due firme elettroniche dell'estensore e presidente, ne consente il deposito nell'apposita area del S.I.Gi.T., che dovrà corrispondere al fascicolo informatico d'ufficio, ma contemporaneamente fornirà l'input per la spedizione della comunicazione a mezzo PEC alle parti costituite dell'avvenuto deposito, comunicazione che, oltre al classico dispositivo, consentirà la disponibilità immediata anche della sentenza che ad essa ha dato impulso.

Bibliografia

Chindemi- Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis-Salvini (a cura di) Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013.

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