Decreto ministeriale - 23/12/2013 - n. 163 art. 17 - Formula esecutivaFormula esecutiva Art. 17 1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalita' tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3. InquadramentoLe disposizioni del presente articolo vanno lette unitamente a quelle dell'art. 14 relative al fascicolo informatico, in quanto il rilascio della copia informatica della sentenza munita di formula esecutiva e quella della copia autentica di atti del fascicolo processuale costituiscono le uniche eccezioni al generale esonero per la segreteria della Commissione tributaria al rilascio di copie contenuto, per l'appunto, nel citato art. 14. Non vengono imposte particolari formalità a carico del segretario della sezione per il rilascio della sentenza informatica recante la formula esecutiva, tranne che verificare il regolare pagamento delle spese previste per tale servizio e l'apposizione della propria firma elettronica qualificata o digitale al documento informatico da trasmettere al richiedente al domicilio digitale utile ai fini del processo cui l'atto si riferisce. Natura giuridica e ratio legisL'articolo in commento tratta del rilascio di copia esecutiva della sentenza a cura del Segretario. La disposizione è sostanzialmente una norma di coordinamento, intesa a concretizzare nell'ambito del Processo Tributario Telematico il rilascio di copia autentica munita di formula esecutiva, così come disciplinata dal d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e dal codice di procedura civile; circa il rilascio, da effettuarsi previo versamento dei diritti di cancelleria, la norma effettua un rinvio interno al medesimo decreto in commento, richiamando le modalità trattate nell'articolo 3 relativo ai servizi offerti dal SIGIT. La ratio dell'articolo in commento è correlata all'esigenza di munire della formula esecutiva la sentenza emessa in ambito telematico e garantire una procedura affinché tale dichiarazione possa essere validamente apposta in calce alla sentenza anche in un processo non cartaceo. Infatti, con l'apposizione della stessa formula, l'ordinamento consente alla sentenza di diventare pienamente titolo esecutivo, tale da imporre al soggetto destinatario di ottemperare al contenuto del provvedimento, fermo restando che in assenza, sarà comandato agli Ufficiali Giudiziari ed alle Forze dell'Ordine di garantirne l'esecuzione. Modalità di rilascio telematico della sentenza con formula esecutivaCome già evidenziato è quantomeno opportuno leggere le disposizioni del presente articolo unitamente a quelle dell'art. 14 relative al fascicolo informatico, e ciò non solo perché il rilascio della copia informatica della sentenza munita di formula esecutiva costituisce, assieme a quella della copia autentica di atti del fascicolo processuale, le eccezioni al generale esonero per la segreteria della Commissione tributaria al rilascio di copie del fascicolo, attesa la possibilità di ognuna delle parti di accedervi direttamente e prelevarne il duplicato informatico, a tutti gli effetti corrispondente all'originale in virtù della firma digitale ad esso apposta, ma anche perché la sentenza costituisce, per l'appunto, uno degli atti custoditi nel fascicolo d'ufficio informatico e ne segue appieno le regole di gestione. Apparentemente l'unico comma dell'articolo non impone particolari formalità a carico del segretario della sezione per il rilascio della sentenza informatica recante la formula esecutiva, tranne che la verifica del pagamento delle spese previste e l'apposizione della propria firma elettronica qualificata o digitale al documento informatico, ma una più attenta lettura lascia aperti almeno due interrogativi non fugati dal rinvio effettuato alle modalità tecnico operative stabilite dal decreto di cui all'art. 3, comma 3 del Regolamento cui entrambi appartengono, ossia dove e come l'attestazione richiesta debba essere apposta e come il documento informatico prodotto debba essere rilasciato al richiedente. Difatti il decreto delle regole tecniche citato nulla dice in merito alle modalità con cui il segretario dovrà apporre tale formula esecutiva, atteso che la sentenza depositata nel fascicolo informatico è un documento informatico contenente ben tre firme digitali (dell'estensore, del Presidente del collegio e del segretario della sezione) e, pertanto, immodificabile a pena di violazione della integrità da queste ultime garantita; unica soluzione parrebbe quella di apporre la formula esecutiva su documento informatico separato dalla sentenza cui si riferisce, ma rimane aperta la problematica di come congiungere indissolubilmente i due documenti in modo da impedirne l'utilizzo improprio in forma dissociata, consentendo al richiedente di utilizzare il documento informatico contenente la formula esecutiva con un qualunque duplicato informatico della sentenza estratto autonomamente dal fascicolo informatico. Attingendo alle regole generali del CAD troviamo la soluzione nella possibilità di firmare con una firma digitale più documenti uniti in un unico file, di cui uno o più di essi già firmato con firma digitale: nel nostro caso si andrebbe a formare un nuovo file composto dal documento informatico contenente la formula esecutiva e da quello contenente la sentenza con già apposte le tre firme digitali di legge, file che dovrà essere firmato digitalmente dal Segretario di sezione competente, assegnando ad esso le caratteristiche di immodificabilità ed indissolubilità che era necessario ottenere, ma non risultando definite le regole tecnico-operative, non è dato sapere come effettivamente sarà possibile procedere per tale operazione. Per quanto alle modalità di rilascio, pur non rinvenendo specifiche disposizioni nel citato decreto delle regole tecniche, appare più facile ricondurle al generale utilizzo della PEC previsto per la veicolazione degli atti e documenti dalla segreteria della Commissione tributaria verso le parti processuali, richiamandosi, quindi, alle disposizioni degli artt. 5 e 6 del presente Regolamento e dell'art. 6 del d.m. 4 agosto 2015 in tema di domicilio digitale e comunicazioni e notifiche; stabilito, difatti, che le parti eleggono il proprio domicilio digitale ai fini processuali all'indirizzo di PEC esposto secondo le regole di cui ai citati articoli, sarà ad esso che il segretario di sezione potrà validamente inviare anche la attestazione di formula esecutiva richiesta. BibliografiaChindemi-Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis-Salvini (a cura di) Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013. |