Decreto ministeriale - 23/12/2013 - n. 163 art. 8 - Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici

Aurelio Parente

Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici

Art. 8

1. In conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici e' resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata.

2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.

Inquadramento

Le disposizioni dell'art. 8, pur richiamando le comunicazioni e notificazioni telematiche che il precedente art. 5 tratta delimitandole a quelle effettuate dalle Segreterie delle Commissioni tributarie, assumono invece valenza generale per quanto alla individuazione della decorrenza dei termini processuali, in quanto il dettato del primo comma inserisce davanti ad esse la parola «qualunque»; secondo tale comma, pertanto, tutte le trasmissioni di atti e documenti effettuate a mezzo di PEC al fine di una loro comunicazione o notificazione avranno, come decorrenza dei termini processuali per il mittente la data di emissione della ricevuta di accettazione, rilasciata dal gestore del mittente stesso, e per il destinatario la data della ricevuta di avvenuta consegna, intesa, secondo la dicitura mutuata dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82CAD, come l'attestazione della messa a disposizione del contenuto del messaggio di PEC nella sua casella di posta certificata.

Univoco è invece il momento che il secondo comma dell'articolo fissa per l'esecuzione del deposito dei documenti informatici effettuata a mezzo S.I.Gi.T., individuandolo in quello attestato dalla ricevuta di accettazione che tale sistema informativo rilascia ad ogni trasmissione di essi da parte dell'utente; va precisato che tale ricevuta attesta unicamente l'avvenuta trasmissione, come momento tecnico dell'invio del documento informatico e sua ricezione dal destinatario (Segreteria della Commissione tributaria), ma non il suo buon fine processuale, in quanto l'inserimento nel fascicolo informatico di esso potrà avvenire, ai sensi degli articoli 7,8,9 e 10 del d.m. 4 agosto 2015 delle Regole tecnico – operative, solo all'esito positivo dei controlli prescritti da questi ultimi.

Natura giuridica e ratio legis

L'articolo in commento si articola su due commi ed esplicita due importanti momenti circa la datazione temporale in cui si ritengono avvenuti le notifiche ed i depositi telematici.

Il primo comma inquadra e disciplina in maniera positiva il principio, rinvenibile in Giurisprudenza ed in dottrina, relativo alla scissione soggettiva della notifica.

Il secondo comma invece definisce il momento in cui il deposito di documenti informatici si ritiene avvenuto; pur trattandosi di una norma in apparenza descrittiva, la stessa disciplina la validità del deposito e conseguentemente impone in capo al depositante degli oneri specifici di diligenza affinché l'incombente venga effettuato correttamente.

La ratio dell'articolo in commento si può individuare nella necessità di attribuire con certezza il momento cronologico in cui vengono validamente compiuti gli adempimenti di notificazione e comunicazione ed i depositi dei documenti informatici presso la Segreteria.

Individuazione della decorrenza delle comunicazioni e notificazioni effettuate a mezzo PEC

Ai fini della decorrenza dei termini processuali nelle notifiche con il canale telematico non cambia pressoché nulla rispetto a quanto stabilito per quelle dei documenti analogici, in quanto qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata (Chindemi e Parente, 28), analogamente a quanto, difatti, specificato dal comma 5, dell'art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 richiamato nel testo del primo comma in esame.

Come noto, il principio esposto proviene dalla applicazione, meglio estensione, alle notifiche a mezzo PEC della sentenza 26 novembre 2002, n. 477 della Corte costituzionale, per effetto della quale è stato stabilito che la notifica del ricorso, effettuata a mezzo posta o mediante altre modalità di trasmissione, deve ritenersi perfezionata per il notificante al momento dell'affidamento dell'atto al soggetto preposto alla notifica, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento solo alla data di ricezione dell'atto.

Il valido utilizzo del sistema di posta elettronica certificata per le notifiche trova, poi, fondamento nelle disposizioni dell'art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82CAD, secondo le quali la trasmissione telematica di quelle comunicazioni che necessitino di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e la trasmissione in tal modo effettuata per via telematica di un documento informatico, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

Il valore giuridico e processuale della trasmissione del documento informatico effettuata a mezzo di PEC proviene dal terzo comma del medesimo articolo del citato decreto 68/2005 e dal precedente art. 45, ciò in quanto il primo dispone che con essa la data e l'ora di trasmissione e di ricezione del documento sono opponibili ai terzi, mentre il secondo, come ripreso dell'articolo in commento con riferimento alle ricevute, stabilisce che il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Perfezionamento del deposito dei documenti informatici e validità dello stesso

Il secondo comma dell'art. 8 dispone unicamente in merito al deposito di atti e documenti effettuato, a mezzo del S.I.Gi.T., presso la Segreterà delle Commissione tributaria, precisando già con tale definizione che i documenti informatici trasmessi per via telematica, pur destinati ad un contenitore virtuale, rappresentato dal fascicolo informatico d'ufficio, hanno come effettivo destinatario la complessiva organizzazione amministrativa che supporta l'attività giudicante vera e propria.

Per tale deposito il momento che il secondo comma dell'articolo fissa per la sua esecuzione di documenti informatici viene fatto coincidere con quello attestato dalla ricevuta di accettazione che il S.I.Gi.T. rilascia ad ogni trasmissione da parte dell'utente, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 4 agosto 2015, nell'ambito dei servizi telematici,quest'ultimo utilizza un sistema di riferimento temporale basato sulla scala di tempo UTC (IEN), con una differenza non superiore ad un minuto primo, determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

Occorre non confondere l'attestazione dell'avvenuto deposito presso la Segreteria con quella del perfezionamento, ai fini processuali, della stessa.

Rammentiamo, difatti, che, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del citato d.m. delle regole tecnico-operative il S.I.Gi.T., a seguito della avvenuta trasmissione, rilascia la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti informatici, ma che il perfezionamento di tale deposito avviene solo all'esito positivo dei controlli che il S.I.Gi.T. è tenuto ad effettuare sui file pervenuti nel sistema informativo, regolati dall'art. 10 del medesimo decreto, con effetti diversi a seconda se trattasi di trasmissione del ricorso principale, delle controdeduzioni o di atti successivi.

Nel caso di trasmissione del ricorso, a seguito dell'esito positivo dei controlli il S.I.Gi.T. provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione attesta il momento del deposito.

Per la trasmissione della costituzione in giudizio del resistente, in caso di esito positivo dei controlli il S.I.Gi.T. inserisce gli atti e i documenti nel fascicolo processuale e, contestualmente, rende disponibile l'informazione nell'area riservata, ed anche qui, in tal caso, la data della ricevuta di accettazione attesta il momento del deposito.

Per la trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio tramite il S.I.Gi.T., sia da parte del ricorrente che del resistente, l'art. 9 citato stabilisce che essa viene effettuata con le medesime modalità di cui all'art. 8, ossia quelle appena viste per il resistente.

In tutti i casi, la stessa informazione di esito positivo dei controlli e, rispettivamente, del rilascio del numero di RG o di inserimento nel fascicolo informatico d'ufficio, viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto che ha trasmesso la documentazione.

Bibliografia

Chindemi e Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis e Salvini (a cura di), Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013.

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