Decreto ministeriale - 23/12/2013 - n. 163 art. 11 - Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio

Aurelio Parente

Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio

Art. 11

1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.

Inquadramento

L'articolo 11 si occupa di definire le modalità da osservare per il corretto deposito nel fascicolo processuale informatico da parte del ricorrente e del resistente degli atti e documenti informatici in esso depositabili successivamente alla costituzione in giudizio; l'articolo tratta esclusivamente del deposito degli atti prodotti con modalità telematica, non essendovi in questa fase processuale spazio a scelte diverse, richiamando il primo comma di esso la preventiva costituzione in giudizio avvenuta ai sensi del precedente art. 10.

Viene, pertanto, ribadito l'obbligo di deposito mediante il S.I.Gi.T, discendente per le parti dalla scelta effettuata ai sensi dell'art. 10 richiamato, dei documenti, dei motivi aggiunti e delle memorie, di cui agli artt. 24 e 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e di qualsivoglia ulteriore documento o istanza si rendesse necessario per le incombenze processuali; come già esplicitato nel commento all'articolo che precede, la scelta della modalità telematica da parte del ricorrente coinvolge anche il resistente e, quindi, le regole dettate dall'articolo in commento si intendono riferite a tutte le parti processuali, come si evince dalla assenza di distinzione al riguardo nel testo dello stesso.

Al fine di consentire al S.I.Gi.T. l'inserimento degli atti trasmessi nel corretto fascicolo processuale informatico, le parti dovranno aver obbligatoria cura di indicare il numero di Registro Generale assegnato al ricorso introduttivo, il quale deve necessariamente essere noto, senza lasciare spazio a modalità alternative di individuazione della controversia di riferimento.

Anche per tali atti e documenti è previsto il rilascio della ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T., la quale costituirà l'attestazione unica di perfezionamento del deposito.

Natura giuridica e ratio legis

L'articolo in commento si compone di un unico comma, composto di due proposizioni.

La norma ivi compresa è di natura giudica mista, poiché la prima parte viene direzionata ad individuare la condotta che la parte deve osservare nell'effettuare depositi di atti e documenti successivi alla costituzione, onerando di adeguatamente valorizzare il numero di Ruolo Generale assegnato cronologicamente in maniera univoca al ricorso.

La seconda parte della norma, invece, formalizza il momento di attestazione dell'avvenuto deposito, che avviene attraverso rilascio da parte del SIGIT di una ricevuta di accettazione del deposito stesso.

La ratio delle disposizioni contenute nell'articolo in commento si situa nelle esigenze di certezza circa lo svolgimento delle formalità del deposito degli atti successivi, affinché non venga leso il diritto al contraddittorio ed i documenti e gli atti depositati dalle parti vengano correttamente attribuiti al fascicolo di riferimento.

La corretta attribuzione del documento informatico al fascicolo di riferimento viene realizzata attraverso l'onere di corretta individuazione del numero di Ruolo Generale, mentre il rilascio della ricevuta di accettazione avente data certa consente di provare con certezza il rispetto dei termini processuali e di sostituire l'analoga certificazione cartacea rilasciata dalla Segreteria, riducendo di conseguenza gli oneri in capo all'Amministrazione.

Modalità di deposito telematico degli atti successivi alla costituzione in giudizio

Nel Processo Tributario Telematico, ai fini del deposito, viene operata dal S.I.Gi.T. una distinzione su tre tipologie, «ricorsi ed altri procedimenti giurisdizionali», «controdeduzioni», trattati nell'articolo 10 del decreto in commento, e, per la categoria degli atti successivi a quello introduttivo, quella residuale «altri atti e documenti», trattata nell'articolo che ci occupa; va ribadito che anche per tale categoria residuale strumento unico per il deposito rimane la Nota di Iscrizione a ruolo (NIR), seppur con modalità di compilazione semplificata rispetto al ricorso introduttivo.

Preliminarmente osserviamo che, in via generale il processo tributario per la categoria degli atti successivi anzidetti ricomprende in un unico insieme tipologie eterogenee di scritti difensivi rivolti a finalità differenti, consistenti in integrazioni espositive e probatorie, aventi lo scopo di maggiormente dettagliare le richieste già avanzate nel primo scritto difensivo, per tutte le parti, e dove ognuna di esse sottende presupposti processuali di natura diversa, in stretta correlazione con gli interessi specifici delle parti in causa.

Gli atti difensivi ulteriori rispetto all'atto introduttivo, al pari di quanto avviene per il ricorso, sono oggetto di espressa trattazione nel Processo Tributario e quindi nel d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, alle statuizioni del quale occorre ricondursi per eseguire correttamente gli adempimenti processuali anche con le modalità telematiche definite dal decreto in esame.

Rammentiamo, brevemente, che ai sensi dell'art. 24 del citato decreto n. 546/1992, l'integrazione dei motivi di ricorso, nota anche come motivi aggiunti, è l'atto del ricorrente resosi necessario all'esito del deposito di documenti e si distingue dal mero deposito documenti di cui al medesimo articolo e dal deposito di memorie illustrative successive al ricorso.

Poiché ad esso consegue un ampliamento del contenuto del ricorso stesso, vengono imposti dall'art. 24 richiamato, a pena di inammissibilità, termini perentori (sessanta giorni dalla conoscenza del deposito dei documenti non conosciuti) e formalità specifiche: notifica alle parti e deposito, ove non vi sia udienza fissata, oppure dichiarazione con richiesta di rinvio d'udienza, in caso di avvenuta fissazione. Pertanto, quando l'art. 11 in disamina fissa le regole per il deposito mediante il S.I.Gi.T. intende riferirsi anche, per i motivi aggiunti, alla documentazione che ad esso dovrà accompagnarsi ed utile al rispetto delle prescrizioni anzidette, ossia alle ricevute di Posta Elettronica Certificata di accettazione e consegna, attestanti l'avvenuta notifica alle parti e, ove necessaria, alla richiesta di rinvio udienza; tutta la anzidetta documentazione farà parte dell'unica nota di iscrizione a ruolo con cui effettuare il deposito nel fascicolo processuale di riferimento.

Le produzioni documentali di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 sono uno dei punti focali del Processo Telematico, il quale, non accogliendo prove testimoniali, si fonda essenzialmente sulle produzioni documentali, il cui scopo è quello di portare a conoscenza dell'Autorità Giudicante tutti gli elementi relativi ai fatti dedotti in giudizio; le memorie illustrative di cui al secondo comma del detto articolo 32 sono invece gli scritti difensivi con cui le parti effettuano ulteriori precisazioni di carattere argomentativo, effettuando una più dettagliata e specifica precisazione dei motivi dedotti nel primo atto difensivo, ed il successivo terzo comma prevede, infine, in caso di trattazione in Camera di Consiglio, la facoltà di depositare brevi repliche scritte.

Per tali atti non viene fissato un contenuto formale vincolato, ma viene imposto il rispetto di termine rispetto alla trattazione della controversia, che sono, rispettivamente, di venti, dieci e cinque giorni liberi prima della data fissata per quest'ultima.

Lo strumento del deposito degli atti successivi consente, altresì, di formalizzare ulteriori richieste e comunicazioni andando a coprire pressoché qualsiasi esigenza processuale: dal deposito di comunicazioni integrative e di variazione degli atti di causa, di proposte conciliative, di istanze di fissazione e rinvio udienza, alla rinuncia agli atti di causa; in tutte le tipologie della documentazione menzionata, compresa quella di cui al richiamato art. 32, il deposito avviene senza altre formalità che non siano la compilazione della apposita nota di iscrizione a ruolo con l'indicazione del numero di registro generale del ricorso principale cui le stesse si riferiscono e succedono.

Associazione degli atti successivi al fascicolo processuale e valenza della ricevuta di accettazione

L'unico comma dell'art. 11 si preoccupa anche, come già detto, di disporre che, ai fini della associazione degli atti e documenti in deposito al corretto fascicolo processuale, questi debbano contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo. Tale affermazione va intesa nel senso che il numero di registro, oltre, come testualmente riportato, essere indicato nell'atto o documento debba essere riportato nello spazio a ciò previsto all'interno della nota di iscrizione a ruolo con cui si procede al deposito, altrimenti il S.I.Gi.T. sarebbe, di fatto, impossibilitato a prenderne cognizione ed a veicolare la trasmissione nella direzione voluta.

La tassativa statuizione, che apparirebbe non lasciare spazio ad altre possibilità per ricongiungere il deposito che ci occupa con il ricorso introduttivo, viene però mitigata dalle disposizione connessa all'art. 11 in questione, seppur di carattere tecnico, del decreto direttoriale 04 agosto 2015; secondo l'art. 9 di quest'ultimo, difatti, per l'individuazione della controversia di riferimento, oltre alla indicazione del numero di Registro Generale assegnato al ricorso, se quest'ultimo non fosse disponibile, è possibile utilizzare il numero di ricevuta di accettazione rilasciato dal S.I.Gi.T. per il deposito del detto ricorso ed inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del ricorrente.

La possibilità concessa dal decreto direttoriale è, chiaramente, residuale ed ha inteso sopperire alla eventualità che si ponga per il ricorrente la necessità di depositare atti o documenti successivi al ricorso in pendenza di ricevere il numero di Registro Generale, il quale, ricordiamo, viene rilasciato solo dopo l'esito positivo dei controlli eseguiti dal sistema informativo sui documenti informatici allegati alla nota di iscrizione a ruolo.

Ultima notazione proprio per la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T., che l'art. 11 in commento stabilisce essere necessaria e sufficiente ad attestare l'avvenuto deposito degli atti e documenti successivi.

Trattandosi, per l'appunto, di documentazione successiva al ricorso non occorre attendere ulteriore rilascio di numero di iscrizione al Registro Generale, ma occorre avere presente e rispettare le prescrizioni degli articoli 8 e 9 del già menzionato decreto direttoriale 4 agosto 2015, ossia, in particolare, provvedere che gli atti e i documenti informatici da trasmettere abbiano i requisiti indicati nell'art. 10 del medesimo decreto; ciò perché solo in caso di esito positivo dei controlli informatici previsti su tale documentazione, il S.I.Gi.T la inserisce nel fascicolo processuale e la data della ricevuta di accettazione attesta il momento del deposito.

Nel caso, invece, di riscontro delle anomalie codificate come bloccanti, il S.I.Gi.T. non acquisisce l'atto e gli eventuali allegati e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti; la ricevuta di accettazione inizialmente prodotta dal S.I.Gi.T. non potrà svolgere i propri effetti di attestazione dell'avvenuto deposito ed occorrerà fare riferimento a quella rilasciata dal sistema a seguito della riproposizione degli atti e documenti privi delle anomalie segnalate.

Bibliografia

Chindemi-Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis-Salvini (a cura di) Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario