Decreto ministeriale - 4/08/2015 - n. 88267 art. 9 - Trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio (art. 11 del regolamento)

Aurelio Parente

Trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio (art. 11 del regolamento)

 

1. Salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163, la trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio tramite il S.I.Gi.T., sia da parte del ricorrente che del resistente, e' effettuata con le medesime modalita' di cui all'art. 8.

2. Per l'individuazione della controversia di riferimento e' necessario indicare il numero di Registro Generale assegnato al ricorso introduttivo o, se non disponibile, il numero di ricevuta di accettazione di cui all'art. 5, comma 3.

Inquadramento

Le modalità con cui le parti processuali possono depositare atti successivamente alla costituzione in giudizio non abbisognano di particolari distinzioni rispetto a quanto già stabilito per i documenti introduttivi dell'appello e, pertanto, il legislatore si è limitato a rinviare alle disposizioni già impartite nel precedente articolo 8, salvo meglio precisare come indirizzarli nel fascicolo di pertinenza in assenza del numero di RG.

Natura giuridica e ratio legis

L'articolo in commento è strutturato su due commi ed è collocato in stretto collegamento con l'art. 11 del Regolamento PTT come da rinvio in apertura.

La norma del primo comma comporta una clausola sussidiaria, indicando la modalità di trasmissione degli atti successivi e le modalità di riferimento, salvo l'art. 2 comma 3 del Regolamento PTT.

Il secondo comma fornisce un chiarimento circa il riferimento da indicarsi ai fini del deposito e quindi il numero di RG assegno, oppure qualora non disponibile il numero della ricevuta di accettazione del deposito iniziale.

La ratio della norma è quella di fornire chiarimenti circa il deposito degli atti successivi alla costituzione e la corretta individuazione del numero di riferimento necessario per consentire il corretto inserimento del contenuto nel facicolo telematico di riferimento

Rinvio all'art. 8 per le modalità di trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio

Gli atti che le parti processuali possono depositare nel fascicolo successivamente alla costituzione in giudizio sono quelli disciplinati dagli artt. 24 e 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oltre a qualsivoglia ulteriore documento o istanza si rendesse necessario per le incombenze processuali, ma, a prescindere dal contenuto dei file di detti documenti informatici, non sussistono motivi per cui le regole da seguire per la loro corretta veicolazione a mezzo del S.I.Gi.T., finalizzata all'inserimento nel fascicolo informatico d'ufficio, dovesse differire da quelle già fissate dall'art. 8 per i documenti della parte resistente.

Il rinvio al precedente articolo si differenzia unicamente nell'elemento alternativo all'indicazione del numero di RG della controversia a cui gli atti successivi debbano essere associati, il quale viene individuato nel numero di ricevuta di accettazione, dettagliata dal comma 3 dell'articolo 5.

Bibliografia

Chindemi – Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis - Salvini (a cura di), Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013.

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