Decreto ministeriale - 4/08/2015 - n. 88267 art. 13 - Pagamenti (art. 19 del regolamento)

Aurelio Parente

Pagamenti (art. 19 del regolamento)

 

1. Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. A decorrere dalla data che verra' pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, il pagamento con modalita' telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia, e' effettuato con le modalita' previste dall'art. 5 del CAD e dall'art. 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2013, nel rispetto delle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

3. Nel caso di pagamento eseguito in modalita' non telematica, l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia e' costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Inquadramento

In occasione del commento al corrispondente articolo 19 del Regolamento del Processo Tributario Telematico si è già avuto modo di rilevare che il pagamento del contributo unificato tributario – CUT e degli altri diritti e spese processuali non è riuscito a seguire con immediatezza la modalità telematica del deposito e consultazione degli atti e documenti processuali, invece operata con la tempistica di cui all'art. 16 del presente decreto, per cui è stato necessario in ambedue i decreti operare un rinvio ad altre norme attuative. Finalmente con il decreto ministeriale 10 marzo 2017 è stato possibile stabilire che il pagamento telematico del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il nodo dei pagamenti — SPC (pagoPA) a partire dalle prime due Regioni da esso individuate e prevedendo la successiva estensione a tutte le altre, dando finalmente esecuzione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13 in esame.

Dopo la pubblicazione in GU n. 138 del 14 giugno 2019 del D.M. 6 giugno 2019, il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti - SPC (pagoPA) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di tutte le regioni italiane a decorrere dal 24 giugno 2019.

Il comma 3 dell'articolo, sempre in esito alla mancata contestuale attivazione delle modalità telematiche di pagamento rispetto a quelle di deposito nel Processo Tributario Telematico, si occupa di definire come attestare nel fascicolo informatico il pagamento avvenuto con le modalità tradizionali, richiamate nel primo comma dello stesso articolo.

Natura giuridica e ratio legis

L'articolo in commento si sviluppa su tre commi, da leggersi in considerazione dell'art. 19 Regolamento PTT, fonte primaria relativa all'argomento trattato.

La disposizione di cui al primo comma consiste altresì in una norma di rinvio alla fonte primaria in materia di Spese di Giustizia, il d.P.R. 115/2002, in cui viene dettagliato l'ammontare del Contributo Unificato Tributario (CUT) e degli altri importi dovuti a titolo di spese di Giustizia e diritti.

Il secondo comma, trattando dei pagamenti telematici, opera un rinvio all'art. 5 del d.lgs. 82/2005 (CAD), cui viene demandata l'intera normativa inerente tali modalità di pagamento, anche in ambito di spese di giustizia e di contribuzione di iscrizione a ruolo; si richiama altresì «Le Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore della PA» rese da AgID.

Nel terzo comma viene invece prevista la modalità di deposito dell'attestazione di avvenuto pagamento, attraverso la previsione della scansione e dell'apposizione della firma digitale o elettronica qualificata a cura della parte.

La ratio dell'articolo in commento si pone in stretta correlazione con quanto elaborato da dottrina e giurisprudenza circa la natura fiscale del contributo unificato e della tematica relativa al principio del parziale ristoro dei costi (Corte cost. 120/2016), essendo tale contribuzione inerente all'accesso alla tutela giurisdizionale. È stato altresì osservato che le disposizioni recanti l'aumento del contributo unificato nella misura della metà (in caso di omissioni) oppure l'applicazione dell'importo massimo (qualora non venga indicato il valore della controversia) attendano invece ad una differente funzione ed assumano una sfumatura deterrente se non addirittura sanzionatoria, per alcuni autori inconciliabile con la natura di entrata tributaria del contributo stesso.

Forme di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia

Il primo comma definisce le forme del pagamento per il contributo e le altre spese di giustizia, rinviando in via generale al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; dobbiamo intendere che si faccia riferimento, come già presente nel corrispondente art. 19 del Regolamento, agli articoli dal 191 al 196 del citato d.P.R., nei quali si stabilisce che il contributo unificato è corrisposto mediante a) versamento ai concessionari, b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e che con successivi decreti verranno stabilite le regole per il versamento telematico.

Il secondo comma, in attuazione di ciò, stabilisce che il pagamento con modalità telematiche potrà avvenire a partire dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria e secondo le modalità stabilite dall'art. 5 d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 –CAD e dall'art. 1, comma 599, della l. 27 dicembre 2013 – legge di stabilità 2014.

Le norme anzidette stabiliscono, da un lato, che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad accettare i pagamenti elettronici, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dall'AgID, attraverso il Sistema pubblico di connettività, e, dall'altro, che le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'art. 4, comma 9, d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, si applichino anche al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Il citato d.l. n. 193/2009 consente il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale ed il Dipartimento delle Finanze, al fine di realizzare tale percorso, ha provveduto ad aderire, con la nota n. 17433 del 23 novembre 2015, al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni — infrastruttura (pagoPA) di cui all'art. 81, comma 2-bis dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale.

A seguito di ciò, e ritenendo il legislatore di attuare anche per l'introduzione del pagamento telematico del CUT una attivazione progressiva nelle Regioni in cui risulta operativo il processo tributario telematico, con il decreto ministeriale 10 marzo 2017 è stato stabilito che il pagamento telematico del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il nodo dei pagamenti — SPC (pagoPA) a decorrere, rispettivamente, dal 15 marzo e dal 15 aprile 2017, per i depositi telematici dei ricorsi e appelli presso i primi Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria presenti nella Regione Toscana e nella Regione Lazio.

Come già ricordato, dopo la pubblicazione in GU n. 138 del 14 giugno 2019 del D.M. 6 giugno 2019, a decorrere dal 24 giugno 2019 il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti - SPC (pagoPA) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di tutte le regioni italiane.

Modalità di attestazione di pagamento eseguito in modalità non telematica

Le disposizioni del terzo comma stabiliscono che, nelle more della adozione nelle altre Regioni oltre a quelle su citate del decreto per il pagamento telematico del CUT, i versamenti effettuati con modalità ordinarie potranno essere acquisiti al S.I.Gi.T. attestando l'avvenuto pagamento mediante copia informatica dell'originale analogico utilizzato, (che ricordiamo può essere il versamento ai concessionari, il versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o la marca di contributo unificato tributario acquistata presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati); la copia informatica sarà ottenuta per scansione e, come tutti i documenti da inserire validamente nel fascicolo informatico, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, al fine di assicurarne la provenienza, l'integrità e la corrispondenza all'originale analogico da cui viene tratta.

A partire dalla entrata in vigore del D.M. 6 giungo 2019, non sarà necessario depositare nel fascicolo informatico alcuna ricevuta perché il pagamento viene direttamente associato al singolo numero di RG per cui viene eseguito.

Bibliografia

CHINDEMI e PARENTE, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; MELIS e SALVINI (a cura di), Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, – Roma, 2013.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario