Decreto ministeriale - 4/08/2015 - n. 88267 art. 1 - Definizioni

Aurelio Parente

Definizioni

 

Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nell'art. 1 del regolamento, si intende:

a. "Area pubblica": area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le informazioni generali sui servizi, le novita' normative relative al processo tributario ed il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;

b. "Area riservata": area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le pagine web accessibili ai soggetti abilitati che possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.;

c. "CCITT Group IV": metodo di compressione delle immagini bitonali (bianco e nero) utilizzate nelle macchine FAX;

d. "DPI": la misura, espressa in punti per pollice, della risoluzione grafica di una periferica (monitor, stampante, scanner) o di una immagine;

e. "IEN": Istituto Elettrotecnico Nazionale;

f. "Log": documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o piu' operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informativo;

g. "PDF" (Portable Document Format): documento informatico che mantiene la propria formattazione e viene visualizzato su qualsiasi dispositivo di output;

h. "PDF/A": formato standard internazionale creato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF;

i. "PDF/A-1a": livello di conformita' del PDF/A che indica la completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli relativi alle proprieta' strutturali e semantiche di documenti;

j. "PDF/A-1b": livello di conformita' del PDF/A alla minima aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per garantire che la riproduzione affidabile dell'aspetto visivo del documento sia conservabile nel lungo periodo, affinche' mantenga lo stesso aspetto anche quando verra' visualizzato o stampato in futuro;

k. "Portale della Giustizia Tributaria" (di seguito denominato "Portale"): portale istituzionale dei servizi telematici della Giustizia Tributaria, reso disponibile dal dominio "giustiziatributaria.gov.it", contenente le informazioni generali sui servizi, le novita' normative relative al processo tributario, le istruzioni operative per la registrazione al S.I.Gi.T. e per l'utilizzo delle funzionalita' presenti nel portale;

l. "Ricevuta di accettazione": ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione al S.I.Gi.T. e, in caso di esito positivo dei controlli, il momento del deposito ai fini del computo dei termini processuali, di cui agli art. 22 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;

m. "Sistema di gestione informatica dei documenti" (di seguito denominato Sistema documentale): sistema del Dipartimento delle Finanze di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

n. "Sistema Informativo della Fiscalita'": di seguito denominato "SIF" indica l'insieme delle risorse, degli apparati, degli strumenti, delle regole e delle relazioni, di cui dispongono le Strutture della Fiscalita' per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

o. "Sistema Informativo della Giustizia Tributaria": di seguito denominato "S.I.Gi.T.";

p. "Sistema Pubblico per la gestione dell'Identita' Digitale": di seguito denominato "SPID";

q. "TIFF" (Tagged Image File Format): formato grafico per le immagini che possono essere rappresentate con diverse caratteristiche del colore;

r. "UNEP" (Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti): e' un'articolazione delle Corti d'Appello, all'interno delle quali operano ufficiali ed operatori giudiziari;

s. "UTC": Coordinated Universal Time;

t." PADES" (PDF Advanced Electronic Signature)»: modalità di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato ".pdf" (Portable Document Format) che consente di memorizzare le informazioni relative alla firma digitale senza alterare il formato del file originale;1

u. "CADES" (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature)»: le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica della validità della firma sono racchiuse in una «busta crittografata» (PKCS#7). Tale modalità di sottoscrizione si realizza in un unico file in formato «.p7m»;2

v. «EML (Electronic mail)»: formato che identifica un file che contiene un messaggio e-mail. Può contenere l'intero messaggio di posta elettronica comprensivo di corpo del messaggio, mittente e destinatario, oggetto del messaggio, data ed eventuali allegati.3

Inquadramento

L'articolo introduttivo del decreto in esame si pone con chiarezza come unico intento quello di integrare le definizioni contenute nell'analogo articolo 1 del Regolamento d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, introducendo, in particolare le specifiche descrizioni di voci che, per la natura del provvedimento, attengono a quegli aspetti più tecnici delle disposizioni in esso contenute.

Collocazione sistemica, natura giuridica e ratio legis

Collocazione sistemica del d.dir. 4 agosto 2015

Il decreto direttoriale 4 agosto 2015 (Specifiche tecniche previste dall'art. 3 comma 3 del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39 comma 8 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111) è fonte secondaria, di carattere tecnico, relativa alla concreta attuazione del Processo Tributario Telematico.

In esso si collocano le norme tecniche di dettaglio riguardanti l'elaborazione degli aspetti operativi, che trovano disciplina nel d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento PTT) in attuazione di quanto previsto dall'art. 39 comma 8 del d.l. 98/2011 conv. l. 111/2011.

Lo collocazione, nel nostro ordinamento, del Decreto Direttoriale si rinviene dalla lettura del preambolo, che individua il provvedimento come diretta discendenza di:

d.m. 163/2013 (Regolamento PTT)

d.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

– decreto 26 aprile 2012 (Regole tecniche per l'utilizzo nel processo tributario della PEC)

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ( CAD)

d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento PEC)

– d.P.C.M. 3 dicembre 2013 (Regole tecniche per protocollo informatico)

– d.P.C.M. 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di conservazione)

d.P.C.M. 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici)

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il medesimo preambolo fissa ed evidenzia anche la ratio del provvedimento, ovvero «la necessità di adottare le specifiche tecniche previste dall'art. 3 comma 3 del d.m. 163/2013», previa acquisizione del parere da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Natura giuridica e ratio legis dell'art. 1

L'art. 1 del decreto direttoriale 4 agosto 2015 (Specifiche tecniche PTT) viene demandato a fornire le definizioni dei termini ricorrenti nel decreto, in aggiunta a quanto oggetto dell'art. 1 del d.m. 163/2013 Regolamento PTT.

La disposizione opera, in apertura, un rinvio al Regolamento PTT e di seguito offre l'elencazione delle definizioni, aggiuntive, rispetto a quanto già statuito dalla fonte primaria del PTT.

Si tratta dunque di una norma di natura mista, in cui si ritrova anche una connotazione ampliativa rispetto a quanto già oggetto di altra normazione, inquadrando ulteriori tematiche, che appaiono di carattere principalmente tecnico.

La ratio dell'articolo in commento è quella di formare in maniera univoca un glossario tale da consentire la corretta interpretazione del contenuto del decreto stesso, i concetti e le terminologie ivi impiegati. Alcune delle voci risultano connotate da rilevanza pratica intrinseca ed effettuano la descrizione dei formati e dei metodi con cui vengono realizzate tipologie di documenti informatici; ciò è segno della natura tecnico-pratico dell'impianto dell'intero provvedimento.

Definizioni utilizzate nel decreto come integrazione a quelle dell'art. 1 del Regolamento

Le definizioni, come detto, di carattere squisitamente tecnico, contenute nell'articolo 1 vanno ad integrare quelle più generali dell'analogo articolo del richiamato Regolamento del Processo Tributario Telematico, con il chiaro intento di esplicitare il significato di termini che introducono le particolari tematiche trattate nei successivi articoli ed introducendo concetti in parte già presenti nel Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 Marzo 2005, n. 85, ed in parte strettamente attinenti il sistema informativo di gestione del processo telematico.

In particolare viene definito:

a) cosa debba intendersi per Area Pubblica ed Area riservata del portale della Giustizia Tributaria;

b) il significato di acronimi utilizzati nel testo degli articoli che seguono;

c) le caratteristiche del formato PDF/A, nelle sotto versioni 1a ed 1b, utilizzato come formato di conversione dei documenti nativi digitali da depositare a mezzo del S.I.Gi.T.;

d) cosa debba intendersi per Sistema di gestione informatica dei documenti e la sua corrispondenza con il sistema documentale utilizzato;

e) il significato e la valenza della Ricevuta di accettazione;

f) cosa si intenda per Sistema Informativo della Fiscalità e cosa si intenda per gli acronimi S.I.Gi.T. e SPID.

g) il significato degli acronimi PADES e CADES, identificativi delle due tipologie di firma digitale previste nel PTT, come modificate dal DD 21 aprile 2023;

h) il significato dell’acronimo EML, quale formato dei file contenenti messaggi di posta elettronica, ammessi tra i file del PTT dal DD 21 aprile 2023.

Bibliografia

Chindemi e Parente «Guida pratica al Processo Tributario Telematico» - Milano, 2016; MELIS e SALVINI (a cura di) «Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario» – Roma, 2013.

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